L’8 giugno 2026 è stata depositata la sentenza del Consiglio di Stato con la quale si è risolto il contenzioso di cui avevamo dato conto nel nostro articolo dello scorso marzo (al seguente link). La decisione n. 4618/2026 della Sezione Seconda ha chiarito il rapporto tra il Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA e il Codice dei contratti pubblici.
ARERA ed i Comuni di Conversano e Polignano a Mare hanno presentato appelli che sono stati accolti, mentre il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto. La sentenza ha confermato quindi la legittimità della Delibera ARERA n. 385/2023, precisandone però i limiti e specificando che le prescrizioni regolatorie dell’Autorità non si sostituiscono al D.Lgs. 36/2023, che continua ad applicarsi quale disciplina di rango primario in materia di contratti pubblici.
La vicenda nasceva dalle sentenze n. 3496 e 3497 del TAR Lombardia, che nell’ottobre 2025 avevano parzialmente accolto i ricorsi di alcune società di gestione operanti in Puglia e Sicilia. L’idea alla base era che lo schema tipo allegato alla Delibera 385/2023 presentava profili di contrasto con il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsto dall’art. 9 del Codice e con la disciplina della revisione prezzi di cui all’art. 60. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa impostazione affermando che lo schema tipo di contratto approvato dall’Autorità non costituisce un contenuto esclusivo e chiuso, ma un contenuto minimo obbligatorio. Il contratto di servizio deve quindi rispettare la regolazione ARERA, ma resta comunque soggetto anche al Codice dei contratti pubblici. Non è ARERA a prevalere sul Codice, né il Codice a rendere illegittimo l’intervento dell’Autorità ed i due sistemi devono essere letti in modo coordinato, ciascuno nel proprio ambito.
Il punto più atteso riguardava il rapporto tra il meccanismo di coerenza tariffaria previsto dallo schema ARERA e la revisione prezzi disciplinata dal Codice, quello che emerge è la non incompatibilità tra i due strumenti. La coerenza al metodo tariffario non esclude la revisione prezzi, ma si affianca ad essa, al fine di preservare l’equilibrio economico del contratto quando intervengano eventi sopravvenuti.
La tariffa rappresenta il prezzo massimo del servizio, non un prezzo rigidamente imposto ed è il gestore che può offrire in gara un corrispettivo inferiore, assumendosi il relativo rischio imprenditoriale ma, se nel tempo quel prezzo dovesse rivelarsi inadeguato per circostanze eccezionali e imprevedibili, potrà trovare applicazione la revisione prezzi. Tuttavia, il semplice scostamento tra canone contrattuale e tariffa massima non determina automaticamente un diritto al riequilibrio.
Ne deriva che i gestori non potranno invocare la revisione prezzi per ottenere la copertura automatica di costi inefficienti o comunque non riconosciuti dal metodo tariffario. La revisione del canone richiede sempre la prova documentale di un effettivo squilibrio sopravvenuto, riconducibile a cause eccezionali e imprevedibili e lo stesso principio vale per eventuali proroghe o estensioni della durata del contratto. La regolazione ARERA può prevedere strumenti utili a garantire continuità del servizio, sostenibilità economica e realizzazione degli investimenti, ma la loro applicazione deve rimanere entro i limiti del Codice dei contratti pubblici, in particolare dell’art. 120.
La sentenza n. 4618/2026 arriva in un momento particolarmente significativo, con il MTR-3 già adottato da ARERA per il periodo 2026-2029, e offre un quadro interpretativo più stabile per enti affidanti, gestori e operatori del settore.
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