CONTENUTI E CRITICITA’
In data 7 maggio 2020, ARERA ha pubblicato sul
proprio sito la delibera 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante “Adozione
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei
rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
COVID-19”. Con tale delibera l’Autorità è intervenuta sulla materia dei
corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche disciplinando
le modalità per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie rivolte
alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti
provvedimenti nazionali e regionali.
Secondo la nota inviata ai vertici di ANCI nazionale dalla
Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali, tale Delibera presenta una serie di criticità dal
punto di vista operativo e, con molta probabilità, profili di illegittimità sul
piano delle competenze e dei ruoli assegnati ai diversi soggetti coinvolti.
Nell nota si sostiene inoltre, con argomenti molto
convincenti, che la delibera 158/2020 pregiudica di fatto l’applicazione da
parte degli enti locali del disposto dell’art. 107, comma 5 del cd. Dl. Cura
Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile
2020, n. 27), ovvero la
possibilità per i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
Al di là dei possibili profili di illegittimità
della Delibera ARERA 158/2020, uno dei nodi principali della questione è senza
dubbio quello della copertura degli oneri connessi alle misure indicate da
ARERA. I costi che i Comuni sono tenuti a riconoscere ai soggetti affidatari
del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, risultano infatti, nel
loro complesso, sostanzialmente invariati, o con riduzioni non particolarmente
significative. A fronte della minor produzione di rifiuti e dei servizi erogati
alle utenze non domestiche (attività commerciali/produttive), si è assistito in
genere ad un incremento della produzione di rifiuti da parte delle utenze
domestiche costrette a casa e all’insorgenza di costi “straordinari” legati
all’attivazione di circuiti di raccolta dedicati per le utenze in quarantena,
all’incremento dei livelli di sicurezza degli operatori e della frequenza di sanificazione
di mezzi e attrezzature. Questo almeno è quello che emerge dall’osservazione di
un campione costituito da oltre un milione di abitanti serviti di 46 Comuni
(tra cui Comuni di grandi dimensione come Fiumicino e Capoluoghi di Provincia
come Siracusa e Ragusa) del nord, centro
e sud Italia in cui ESPER svolge le funzioni di Direzione di esecuzione del
contratto (DEC) e nei territori nei quali ESPER lavora fianco a fianco con la
pubblica amministrazione e le società in-house di gestione dei rifiuti (circa 440.000
ab. serviti da 5 aziende pubbliche in house che servono 73 Comuni).
Tornando alla delibera ARERA, ai fini della
copertura degli oneri connessi alle misure di tutela per le utenze non
domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio, si fa riferimento (nei
“ritenuto”) a un generico rinvio a successivo provvedimento Come garantire quindi l’ottemperanza da parte
degli enti locali all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio,
definito dall’articolo 1, comma 654, della legge 147/2013?
Un secondo nodo, particolarmente rilevante è
quello del perimetro di applicazione e dell’entità delle riduzioni applicabili
dai Comuni. Quanto al perimetro di applicazione, la Delibera non contempla infatti la possibilità per i Comuni di
prevedere riduzioni tariffarie per le imprese che, pur rimanendo aperte (si pensi in
particolare alle attività rivolte al pubblico quali strutture ricettive e
pubblici esercizi), hanno registrato (e registreranno nel prossimo
futuro) una forte riduzione dell’attività (e di conseguenza della
produzione di rifiuti) determinata dalla necessità di far rispettare le misure
di sicurezza (es. distanze obbligatorie, ingressi contingentati) e
dall’applicazione delle misure restrittive in materia di spostamenti sull’intera
popolazione durante la “Fase 1”. Quanto all’entità delle riduzioni riconoscibili
alle utenze non domestiche chiuse o sospese per obbligo o per scelta,, la Delibera limita inoltre gli interventi di riduzione applicabili
alla sola parte variabile della tariffa senza
tener conto che la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra quota
fissa e quota variabile presenta forti difformità nei diversi territori.
In entrambi i casi, dal punto di vista
strettamente economico, la possibilità per la maggioranza dei Comuni di
garantire riduzioni adeguate all’entità della crisi dipende dalla messa
disposizione di risorse altrettanto adeguate da parte dello Stato.
Nel seguito, in sintonia con quanto già
evidenziato nel citato documento della Conferenza dei
presidenti delle ANCI Regionali, vengono evidenziate ulteriori criticità contenute nella Delibera con
riferimento alle disposizioni relative alle utenze non domestiche ed alle
utenze domestiche.
Ai fini della determinazione delle riduzioni
applicabili alle utenze NON domestiche, le attività economiche sono suddivise
in quattro differenti grupppi:
- Attività risultanti
sottoposte a sospensione e già riaperte;
- Attività risultanti sottoposte
a sospensione e non ancora riaperte;
- Attività che potrebbero
risultare sospese, parzialmente o completamente;
- Attività che non sono state
obbligate a chiudere ma che che hanno sospeso temporaneamente la propria
attività anche su base volontaria.
Per la
prima categoria, Arera ha
stabilito che dovrà essere obbligatoriamente applicata una riduzione della
parte variabile della tariffa proporzionata al periodo di chiusura. L’art. 1,
al comma 1.2 riporta la formula da applicare, con riferimento ai coefficienti kd
di produzione specifica minimi e massimi del Dpr 158/1999. Non è chiaro se il
riferimento ai kd di legge, invece che a quelli deliberati dai Comuni nel 2019,
sia un errore (i Comuni hanno infatti per legge la facoltà di discostarsi dai kd
minimi o massimi indicati dal Dpr 158/1999 del 50% in più o in meno) oppure sia
da considerarsi come una scelta voluta, tesa a impedire la sopra citata facoltà
dei Comuni di adottare per il 2020 le tariffe del 2019. La modifica dei kd
minimi e massimi di una sola categoria di contribuenza nell’ambito del metodo
normalizzato di cui al Dpr 158/1999 determina infatti un effetto domino su
tutti gli altri kd, causando di fatto la modifica delle tariffe applicate a
tutte le altre categorie. In questo caso, non sarebbe quindi possibile
confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e sarebbe necessario provvedere all’approvazione
del PEF 2020 secondo le nuove regole dell’MTR ARERA introdotto con la Delibera
443/2019.
Per la seconda
categoria, ARERA dispone una riduzione della parte
variabile della tariffa del 25% obbligando i Comuni ad applicare un fattore di
correzione a riduzione dei valori dei rispettivi
kd minimi e massimi del Dpr
158/1999 pari al
25%. Ferme restando le considerazioni di cui al punto
precedente, dal punto di vista applicativo, la modifica dei kd in relazione a
specifici codici ATECO si presenta di difficile applicazione (specie nei tempi
previsti per l’approvazione delle tariffe), considerato che, nelle banche dati comunali, le utenze non
domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158/1999
e l’informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Ad
ulteriore complicazione, è stato rilevato che non cesiste alcuna certezza che i
codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente
chiusi, considerato che in molti casi è stato possibile ottenere una legittima
deroga da parte delle Prefetture competenti. In ogni caso, anche nel caso in
cui fosse possibile risalire in maniera puntuale alle imprese effettivamente
oggetto di provvedimenti di chiusura, sarebbe comunque necessaria una modifica
degli applicativi utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria (o dai
gestori nel caso di tariffa corrispettiva) in tempo utile per garantire, entro i termini previsti dalla legge, l’espletamento di tutti passaggi
formali previsti dai regolamenti comunali fino all’approvazione delle tariffe.
Per la
terza categoria, l’Autorità
pone in carico all’Ente territorialmente competente (l’EGATO
ove costituito ed operativo, oppure il Comune in caso contrario) il compito di
individuare i giorni di chiusura delle diverse attività (senza considerare però
debitamente che tale precisa individuazione è assai difficile ed a volte
praticamente impossibile da parte degli enti locali) sulla base dei quali applicare
il fattore di correzione alla quota variabile della tariffa secondo i criteri
già illustrati.
Per la
quarta categoria, è l’EGATO
dove costituito ed operativo (e non il Comune !) il solo soggetto che può (ndr. non deve) riconoscere riduzioni tariffarie, ove sia
documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di
sospensione temporanea, anche su base volontaria, dell’attività. Le riduzioni devono essere commisurate ai minori
quantitativi di rifiuti prodotti e richieste espressamente dall’utente non
domestico il quale è tenuto ad attestare (e documentare) ai sensi
del d.P.R. 445/00, l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti
a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al
diffondersi del virus COVID-19. Non rientrano in questa categoria le attività che
sono rimaste aperte ma che hanno comunque ridotto la produzione di rifiuti
contestualmente alla riduzione del fatturato. Tale tipologia di attività, come
già evidenziato, sono completamente escluse dalla possibilità di accedere alle
riduzioni contemplate dall’Autorità.
Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale,
oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020,
il comma 1.5 della Delibera dispone inoltre che il gestore dell’attività di
gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a “porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di
sospensione delle attività”. Tale formulazione appare errata, considerato
che, in regime di corrispettivo, per l’applicazione di riduzioni sulla parte
variabile della tariffa nel caso in questione, occorre riparametrare gli
svuotamenti minimi (quasi sempre presenti) tenendo conto del periodo di
chiusura.
La logica seguita per la definizione dei criteri
per l’applicazione di riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche è diversa
da quella seguita nel caso delle utenze non domestiche. Si tratta infatti di
agevolazioni per utenze in condizioni di disagio economico, non commisurate
alla minor produzione di rifiuti, ma legate a considerazioni di carattere
sociale. Si noti che l’art. 57-bis del decreto fiscale collegato alla Legge di
bilancio 2020 (Dl n° 124 del 26 ott. 2019) aveva già previsto l’introduzione di un “Bonus sociale rifiuti”, analogamente a
quanto accade per gli altri settori regolati (energia, gas, acqua), rimandando
l’applicazione alla definizione da parte di ARERA delle modalità
applicative sulla base dei principi e dei criteri generali definiti, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto 124/2919, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Si tratta quindi, di fatto, di una “anticipazione”
del cd. Bonus sociale rifiuti che può
essere riconosciuta ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti
con gli utenti e che, nel caso, deve essere quantificata dall’Ente
territorialmente competente in accordo con l’Ente locale. Diversamente da
quanto previsto all’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, tale agevolazione,
secondo la Delibera ARERA, può essere “spalmata” in tariffa ponendola a carico
dell’intera platea degli altri contribuenti, senza dover far ricorso alla
fiscalità generale del Comune. Come già evidenziato, tale soluzione,
comporterebbe un aumento delle tariffe applicate alle altre utenze e
l’impossibilità di confermare le tariffe 2019.
Conclusioni
Si ritiene che l’intervento dell’Autorità, anche se
risulta chiaramente ispirato dall’ottimo proposito di tutelare gli utenti
(domestici e non domestici) nel rispetto del principio “chi inquina paga” e di
garantire condizioni omogenee sul territorio nazionale per l’applicazione di
riduzioni e agevolazioni tariffarie in relazione alla pandemia da coronavirus,
non appare al momento in grado di garantire il reale perseguimento dei suddetti
condivisibili obiettivi strategici, determinando invece al momento una
situazione di stallo che, ci auguriamo, sarà risolta nel più breve tempo
possibile grazie ad un intervento urgente del legislatore nazionale.
ESPER terrà monitorata l’evoluzione del quadro di
riferimento e le eventuali iniziative che saranno prese nei prossimi giorni da
ANCI e/o dagli altri soggetti in campo e, come concordato con l’Associazione
Comuni virtuosi, continuerà ad aggiornare le FAQ predisposte in supporto ai
Comuni Italiani nel sito https://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/.
APPENDICE 1 – SCADENZE
Alla luce
delle recenti novità introdotte dal c.d. Dl Cura
Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), dal Dl 26 ottobre 2019, n.124 (c.d.
Dl fiscale) e dalle disposizioni ARERA di cui alla Deliberazione 59/2020/R/COM
del 12 Marzo 2020, dal Comunicato del 17/03/2020 ed alla Determinazione n°
13/DAGR/2020, si riportano nella tabella seguente le principali scadenze
aggiornate al 12-5-2020 in materia tariffaria.
Termine per la determinazione del PEF e delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo
Il Dl “Cura Italia” all’art. 107 comma 4 dispone
il differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e
della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 giugno 2020.
Allo stesso tempo, al successivo comma 5, dispone che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della
tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”. L’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà
essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021.
NB. Il cd. DL Rilancio, nella bozza del 10 maggio 2020, uniforma i termini per l’approvazione degli atti
deliberativi in materia di TARI (e IMU) al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione e dispone
l’abrogazione dell’art. 107 comma 4 del Dl Cura Italia e dell’art. 1, comma
683-bis,della Legge 147/2013.
Termine per l’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti
Al momento, il termine rimane “formalmente” fissato
al 30 aprile 2020. Il Dl Cura Italia non ha previsto infatti nessuna proroga
per l’approvazione dei regolamenti per la disciplina della tassa/tariffa sui
rifiuti. Sono stati prorogati (al 31 giugno, con ulteriore spostamento al 31
luglio secondo quanto indicato nella Bozza del cd. “Dl Rilancio”) solo i
termini per l’approvazione delle tariffe. Si ritiene si tratti di un refuso del
legislatore.
Termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e del rendiconto di gestione dell’anno 2019
La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del cd. Dl Cura Italia, dispone il
differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31
luglio 2020ed il termine per
l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 30 giugno 2020.
Termine per gli obblighi in materia di trasparenza di cui all’Allegato A alla delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 (TITR)
La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 marzo
2020 ha spostato il termine dal 1 aprile 2020 al 1 luglio 2020. Per le gestioni
sotto i 5.000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza
decorreranno dal 1° gennaio 2021.
Termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti
La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 Marzo
2020 differisce dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine entro il quale
i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro
pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione
e rapporti con gli utenti (cfr. all’articolo 11, punto 11.1 dell’Allegato A
alla delibera n. 444 del 2019 – TITR). Tali
informazioni riguardano:
- i contenuti
informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun
gestore (art. 3,
- punto 3.1 del “TITR”);
- le
informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto
5.1, del “TITR”);
- le
informazioni sugli importi addebitati all’utenza e sul calcolo della tariffa
(art. 6, punto 6.1, del
- “TITR”);
- le
informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7,
punto 7.1, del “TITR”);
- le
informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione
(art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).
La trasmissione è necessaria in quanto il gestore
della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire, tramite il proprio
sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi
di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento. Per una migliore
comprensione degli elementi informativi minimi di competenza di ciascun
soggetto gestore, si consiglia la lettura delle slide del webinar Ifel del 27 febbraio 2020.
Termine per l’invio dei dati sulla “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti” e “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”
Il termine risulta scaduto il 30 aprile 2020. Con Comunicato del 26 marzo 2020 ARERA aveva ulteriormente differito dal 3 aprile
2020 (cfr. Comunicato ARERA del 17/03/2020) al 30 aprile 2020 la chiusura delle raccolte dati “Qualità
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” e “Qualità
del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti“, avviate,
rispettivamente, con le determinazioni 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, e 18
dicembre 2019, 4/DRIF/2019.
Termine per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216
L’art. 110 (Rinvio
questionari Sose) del Dl Cura Italia fissa a 180 giorni dal loro ricevimento la
scadenza per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei
fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26
novembre 2010, n. 216. (In precedenza la scadenza era fissata a 60 giorni dal
ricevimento). Pertanto,
i termini per la compilazione dei questionari sono:
- 27 maggio 2020 per FC50U – Comuni, Unioni e Comunità montane delle RSO e
per Comuni e Unioni della Regione Sicilia
- 31 agosto per FP20U – Province e Città Metropolitane