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In difesa del vuoto a rendere

La Coalizione della Campagna A Buon Rendere prende posizione a favore della proposta contenuta nel nuovo regolamento su Imballaggi e rifiuti da imballaggio.

Per rispondere alle critiche sollevate da più parti sulla decisione della Commissione europea di puntare sul riuso piuttosto che potenziare il riciclo di materie plastiche nella proposta di nuovo Regolamento su Imballaggi e rifiuti da imballaggio, la Coalizione della Campagna A Buon Rendere, che promuove l’introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale, ha diffuso una nota che vuole sfatare miti ritenuti falsi e sottolineare i risultati ottenuti nei paesi dove sono stati già adottati sistemi DRS.

La previsione di un sistema cauzionale è contenuta nell’articolo 44 della proposta di Regolamento (leggi articolo), che ne fissa l’introduzione obbligatoria entro il 2029 per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per liquidi alimentari fino a 3 litri, con esclusione di contenitori per latte e derivati, vino ed alcolici. Possono essere esentati dall’obbligo i paesi che dimostrino di poter conseguire il 90% di raccolta per questi contenitori in modo non episodico nei due anni che precedono l’avvio del DRS.

“In nessun altro paese europeo – nota Enzo Favoino – coordinatore scientifico della Campagna A Buon Rendere – si sono avute reazioni così accese, tanto che nella conferenza stampa di presentazione, il vice Presidente della Commissione Europea con delega al Green Deal, Frans Timmermans, ha ritenuto di rivolgersi direttamente all’Italia, e nella nostra lingua, per specificare quanto le critiche sollevate dagli ambienti governativi ed industriali italiani fossero infondate. Ma la più solida smentita delle argomentazioni nazionali viene dalle reazioni ufficiali venute da altri Paesi UE”

La Coalizione pone l’accento sui giudizi positivi all’introduzione di sistemi DRS provenienti da associazioni di settore europee come Unesda (soft drinks), NMWE (acque minerali) e AJIN (succhi di frutta), che hanno espresso invece riserve sui target di riuso; una posizione simile è stata presa anche da IK, Industrievereinigung Kunststoffverpackungen, l’associazione che riunisce i produttori tedeschi di imballaggi in materiale plastico. Altre organizzazioni di settore come FEAD (a cui aderisce Assoambiente) ed EuRic, che rappresenta i riciclatori europei, hanno espresso apprezzamento per l’impostazione complessiva della proposta di Regolamento e per gran parte delle sue previsioni. I difensori del vuoto a rendere citano anche Plastics Europe, quando afferma: “la messa a punto di linee guida per lo sviluppo dell’ecodesign funzionali al riciclo e di una regolamentazione basata sulla scienza, completamente neutrale rispetto ai materiali e alla tecnologia, è il modo migliore per consentire al mercato di creare i nuovi modelli di business richiesti e le tecnologie di riciclo, raccolta e selezione.”

Entrando nello specifico dell’articolo 44, che prevede l’introduzione obbligatoria del DRS entro il 2029 per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per liquidi alimentari nei paesi che non hanno ancora istituito tale sistema, la Coalizione non condivide totalmente l’obiezione principale sollevata in ambito nazionale, ossia che il Regolamento sia “incentrato sul solo riuso” e che pertanto venga richiesto al nostro paese di “compiere un salto nel buio nel sostituire dall’oggi al domani un sistema consolidato da 25 anni con un altro sistema che non sappiamo quali benefici apporterà” come dichiarato in varie occasioni da rappresentanti del sistema industriale e dei consorzi.

Pur non condividendo la notazione negativa assegnata al concetto di “riuso” – precisa la Coalizione – che andrebbe inserito e sviluppato gradualmente nelle strategie di circolarità, la maggiore evidenza a smentita di questa obiezione è che la introduzione obbligatoria del DRS (al 2029, quindi tra 6 anni, non “dall’oggi al domani”) è prevista per contenitori in plastica e metalli, materiali con ogni evidenza vocati al riciclo, non al riuso. Questa considerazione, congiuntamente ad altre previsioni strettamente collegate al riciclo, quali la definizione di obiettivi minimi di contenuto di riciclato, e l’obbligo di “design per il riciclo”, dimostrerebbe che il Regolamento è soprattutto una roadmap per consolidare le filiere del riciclo, supportandone l’ulteriore crescita con strumenti operativi e sistemici.

“Il DRS, come dimostra l’evidenza maturata da tutti quei Paesi che avendolo introdotto hanno già conseguito il 90% di raccolta dei contenitori per bevande, è soprattutto un poderoso strumento di consolidamento del riciclo. Consente infatti di massimizzare le intercettazioni di materiali, di migliorarne la qualità, di riservare i volumi di materiali riciclati per le applicazioni più “nobili” (da bottiglia a bottiglia, da lattina a lattina). Presupposti essenziali per garantire la massima circolarità del settore”. si legge nel documento.

Secondo i dati diffusi da Eurostat – afferma la Coalizione – , il tasso di circolarità dei materiali nel 2021 è stato in Italia del 18,4% due punti in meno rispetto al 2020, il che ci ha fatto retrocedere al quarto posto in Europa dopo Paesi Bassi (34%), Belgio (21%) e Francia (20%). “Non considerare l’opzione di un DRS in Italia per testare altre strategie di incremento del riciclo che in altri Paesi non si sono rivelate efficaci sarebbe un errore strategico di grande rilevanza che lascerebbe l’Italia in coda alle classifiche UE per effettivo avvio a riciclo di qualità, costringendo con ogni probabilità a repentini cambi di direzione nel medio termine”.

Con queste argomentazioni, la Coalizione si rivolge al Ministro dell’Ambiente e ad Agenzie quali Ispra e Arera, chiedendo di iniziare “un processo di ascolto di tutti i portatori di interesse e della la società civile; quest’ultima, da un sondaggio effettuato dalla Coalizione, è largamente favorevole alla introduzione di un sistema cauzionale, sostenuta dall’83% degli intervistati in un sondaggio condotto secondo gli standard professionali”. “Anche la GDO nazionale – conclude la nota – che giocherebbe un ruolo importante nella raccolta dei contenitori di bevande ha dimostrato un’apertura verso il DRS con due eminenti insegne come Esselunga e Lidl, che nella recente indagine di Greenpeace, si sono dichiarate favorevoli al sistema“.

Fonte: Polimerica

Tari 2020, l’allarme di ARERA sul calcolo: manca trasparenza in bolletta

Tari 2020, il presidente di ARERA Besseghini ha evidenziato la mancanza di trasparenza in bolletta: i consumatori non sanno quanto pagano e per cosa. La responsabilità è anche dei Comuni, che non vigilano sull’attività del Gestore dei rifiuti.

Tari 2020non c’è trasparenza nelle bollette: l’allarme arriva direttamente dal presidente di ARERA, Stefano Besseghini, che il 17 settembre ha consegnato a Governo e Parlamento la Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.

Durante l’audizione a Montecitorio, Besseghini ha evidenziato come il problema sia insito nella natura della Tari: il direttore di Arera ha infatto provocatoriamente chiesto se si tratta di una tassa o di una tariffa.

Ad oggi infatti è impossibile capire quanto si paga e per cosa, visto che l’ente che si occupa della riscossione ha interesse a non rendere trasparente la bolletta e confondere ulteriormente i cittadini.

Tari 2020, tassa o tariffa? ARERA: più trasparenza in bolletta

La Tari è una tassa o una tariffa? La domanda è provocatoria, e a porla è stato il direttore di ARERA Stefano Besseghini durante l’audizione in Parlamento del 17 settembre 2020.

Nella relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta il presidente di ARERA ha evidenziato come la bolletta della Tari sia assolutamente priva di trasparenza.Relazione annuale 2019 ARERA – Stato dei serviziClicca qui per scaricare il file.

Spesso infatti nella bolletta non sono indicati i singoli componenti per cui si paga, e quindi è anche impossibile, per il cittadino, risalire a un eventuale illecito.

Ma soprattutto non è chiaro come si calcola l’imposta: ad oggi, nessuno calcola con esattezza quanti rifiuti produce la singola famiglia o impresa, perché quando le misurazioni avvengono (quando e se avvengono) sono in volume e non in peso.

TARI 2020, l’allarme di ARERA sul calcolo

L’allarme del presidente di ARERA riguarda quindi la mancanza di trasparenza nel calcolo, che non consente di individuare le utenze virtuose visto che i dati non sono precisi.

La responsabilità è anche dei Comuni, che dovrebbero vigilare l’operato del Gestore dei rifiuti, e invece spesso votano senza nemmeno aver letto i piani economico-finanziari.

Va definita quindi una volta per tutte la natura della Tari. Ha dichiarato il presidente Besseghini durante l’audizione in Parlamento:

“Dopo i primi pronunciamenti del Tar, che ha rigettato i ricorsi descrivendo i poteri regolatori dell’Autorità, è innegabile che sarebbe utile un definitivo approdo normativo e giurisprudenziale, sulla natura fiscale o tariffaria della Tar. […] se le attività di spazzamento e di raccolta dei rifiuti hanno potuto funzionare attraverso una riorganizzazione delle modalità operative, le attività di smaltimento e di riciclo hanno mostrato le difficoltà legate ad un settore fortemente interconnesso, con una carenza impiantistica conclamata e per il conferimento dei rifiuti dipendente da altri Paesi, non raggiungibili durante la fase di lockdown.”

Da un lato quindi è fondamentale identificare la natura della Tari, e dall’altro non si potrà evitare i costi da “ricaduta” in seguito al lockdown, visti gli interventi dell’Autorità per garantire il servizio anche ai consumatori in morosità.

Fonte: Money.it

Delibera Arera: contenuti e criticità. La nostra analisi

CONTENUTI E CRITICITA’

In data 7 maggio 2020, ARERA ha pubblicato sul proprio sito la delibera 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”. Con tale delibera l’Autorità è intervenuta sulla materia dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche disciplinando le modalità per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti nazionali e regionali.

Secondo la nota inviata ai vertici di ANCI nazionale dalla Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali, tale Delibera presenta una serie di criticità dal punto di vista operativo e, con molta probabilità, profili di illegittimità sul piano delle competenze e dei ruoli assegnati ai diversi soggetti coinvolti.

Nell nota si sostiene inoltre, con argomenti molto convincenti, che la delibera 158/2020 pregiudica di fatto l’applicazione da parte degli enti locali del disposto dell’art. 107, comma 5 del cd. Dl. Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ovvero la possibilità per i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Contenuti e criticità della Delibera

Al di là dei possibili profili di illegittimità della Delibera ARERA 158/2020, uno dei nodi principali della questione è senza dubbio quello della copertura degli oneri connessi alle misure indicate da ARERA. I costi che i Comuni sono tenuti a riconoscere ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, risultano infatti, nel loro complesso, sostanzialmente invariati, o con riduzioni non particolarmente significative. A fronte della minor produzione di rifiuti e dei servizi erogati alle utenze non domestiche (attività commerciali/produttive), si è assistito in genere ad un incremento della produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche costrette a casa e all’insorgenza di costi “straordinari” legati all’attivazione di circuiti di raccolta dedicati per le utenze in quarantena, all’incremento dei livelli di sicurezza degli operatori e della frequenza di sanificazione di mezzi e attrezzature. Questo almeno è quello che emerge dall’osservazione di un campione costituito da oltre un milione di abitanti serviti di 46 Comuni (tra cui Comuni di grandi dimensione come Fiumicino e Capoluoghi di Provincia come Siracusa e Ragusa)  del nord, centro e sud Italia in cui ESPER svolge le funzioni di Direzione di esecuzione del contratto (DEC) e nei territori nei quali ESPER lavora fianco a fianco con la pubblica amministrazione e le società in-house di gestione dei rifiuti (circa 440.000 ab. serviti da 5 aziende pubbliche in house che servono 73 Comuni).

Tornando alla delibera ARERA, ai fini della copertura degli oneri connessi alle misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio, si fa riferimento (nei “ritenuto”) a un generico rinvio a successivo provvedimento  Come garantire quindi l’ottemperanza da parte degli enti locali all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, definito dall’articolo 1, comma 654, della legge 147/2013?

Un secondo nodo, particolarmente rilevante è quello del perimetro di applicazione e dell’entità delle riduzioni applicabili dai Comuni. Quanto al perimetro di applicazione, la Delibera non contempla infatti la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie per le imprese  che, pur rimanendo aperte (si pensi in particolare alle attività rivolte al pubblico quali strutture ricettive e pubblici esercizi), hanno registrato (e registreranno nel prossimo futuro) una forte riduzione dell’attività (e di conseguenza della produzione di rifiuti) determinata dalla necessità di far rispettare le misure di sicurezza (es. distanze obbligatorie, ingressi contingentati) e dall’applicazione delle misure restrittive in materia di spostamenti sull’intera popolazione durante la “Fase 1”. Quanto all’entità delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche chiuse o sospese per obbligo o per scelta,, la Delibera limita  inoltre gli interventi di riduzione applicabili alla sola parte variabile della tariffa senza tener conto che la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra quota fissa e quota variabile presenta forti difformità nei diversi territori.

In entrambi i casi, dal punto di vista strettamente economico, la possibilità per la maggioranza dei Comuni di garantire riduzioni adeguate all’entità della crisi dipende dalla messa disposizione di risorse altrettanto adeguate da parte dello Stato.

Nel seguito, in sintonia con quanto già evidenziato nel citato documento della Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali, vengono evidenziate ulteriori criticità contenute nella Delibera con riferimento alle disposizioni relative alle utenze non domestiche ed alle utenze domestiche.

Riduzioni per le utenze non domestiche (UND)

Ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze NON domestiche, le attività economiche sono suddivise in quattro differenti grupppi:

  1. Attività risultanti sottoposte a sospensione e già riaperte;
  2. Attività risultanti sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
  3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
  4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.

Per la prima categoria, Arera ha stabilito che dovrà essere obbligatoriamente applicata una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata al periodo di chiusura. L’art. 1, al comma 1.2 riporta la formula da applicare, con riferimento ai coefficienti kd di produzione specifica minimi e massimi del Dpr 158/1999. Non è chiaro se il riferimento ai kd di legge, invece che a quelli deliberati dai Comuni nel 2019, sia un errore (i Comuni hanno infatti per legge la facoltà di discostarsi dai kd minimi o massimi indicati dal Dpr 158/1999 del 50% in più o in meno) oppure sia da considerarsi come una scelta voluta, tesa a impedire la sopra citata facoltà dei Comuni di adottare per il 2020 le tariffe del 2019. La modifica dei kd minimi e massimi di una sola categoria di contribuenza nell’ambito del metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999 determina infatti un effetto domino su tutti gli altri kd, causando di fatto la modifica delle tariffe applicate a tutte le altre categorie. In questo caso, non sarebbe quindi possibile confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e  sarebbe necessario provvedere all’approvazione del PEF 2020 secondo le nuove regole dell’MTR ARERA introdotto con la Delibera 443/2019.

Per la seconda categoria, ARERA dispone una riduzione della parte variabile della tariffa del 25% obbligando i Comuni ad applicare un fattore di correzione a riduzione dei valori dei rispettivi kd minimi e massimi del Dpr 158/1999 pari al 25%. Ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente, dal punto di vista applicativo, la modifica dei kd in relazione a specifici codici ATECO si presenta di difficile applicazione (specie nei tempi previsti per l’approvazione delle tariffe), considerato che, nelle banche dati comunali, le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158/1999 e l’informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Ad ulteriore complicazione, è stato rilevato che non cesiste alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stato possibile ottenere una legittima deroga da parte delle Prefetture competenti. In ogni caso, anche nel caso in cui fosse possibile risalire in maniera puntuale alle imprese effettivamente oggetto di provvedimenti di chiusura, sarebbe comunque necessaria una modifica degli applicativi utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria (o dai gestori nel caso di tariffa corrispettiva) in tempo utile per garantire, entro i termini previsti dalla legge, l’espletamento di tutti passaggi formali previsti dai regolamenti comunali fino all’approvazione delle tariffe.

Per la terza categoria, l’Autorità pone in carico all’Ente territorialmente competente (l’EGATO ove costituito ed operativo, oppure il Comune in caso contrario) il compito di individuare i giorni di chiusura delle diverse attività (senza considerare però debitamente che tale precisa individuazione è assai difficile ed a volte praticamente impossibile da parte degli enti locali) sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile della tariffa secondo i criteri già illustrati.

Per la quarta categoria, è l’EGATO dove costituito ed operativo (e non il Comune !) il solo soggetto che può (ndr. non deve) riconoscere riduzioni tariffarie, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, dell’attività. Le riduzioni devono essere commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti e richieste espressamente dall’utente non domestico il quale è tenuto ad attestare (e documentare) ai sensi del d.P.R. 445/00, l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19. Non rientrano in questa categoria le attività che sono rimaste aperte ma che hanno comunque ridotto la produzione di rifiuti contestualmente alla riduzione del fatturato. Tale tipologia di attività, come già evidenziato, sono completamente escluse dalla possibilità di accedere alle riduzioni contemplate dall’Autorità.

Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il comma 1.5 della Delibera dispone inoltre che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a “porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”. Tale formulazione appare errata, considerato che, in regime di corrispettivo, per l’applicazione di riduzioni sulla parte variabile della tariffa nel caso in questione, occorre riparametrare gli svuotamenti minimi (quasi sempre presenti) tenendo conto del periodo di chiusura.

Riduzioni per le utenze domestiche (UD)

La logica seguita per la definizione dei criteri per l’applicazione di riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche è diversa da quella seguita nel caso delle utenze non domestiche. Si tratta infatti di agevolazioni per utenze in condizioni di disagio economico, non commisurate alla minor produzione di rifiuti, ma legate a considerazioni di carattere sociale. Si noti che l’art. 57-bis del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (Dl n° 124 del 26 ott. 2019) aveva già previsto l’introduzione di un “Bonus sociale rifiuti”, analogamente a quanto accade per gli altri settori regolati (energia, gas, acqua), rimandando l’applicazione alla definizione da parte di ARERA delle modalità applicative sulla base dei principi e dei criteri generali definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 124/2919, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si tratta quindi, di fatto, di una “anticipazione” del cd. Bonus sociale rifiuti che può essere riconosciuta ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e che, nel caso, deve essere quantificata dall’Ente territorialmente competente in accordo con l’Ente locale. Diversamente da quanto previsto all’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, tale agevolazione, secondo la Delibera ARERA, può essere “spalmata” in tariffa ponendola a carico dell’intera platea degli altri contribuenti, senza dover far ricorso alla fiscalità generale del Comune. Come già evidenziato, tale soluzione, comporterebbe un aumento delle tariffe applicate alle altre utenze e l’impossibilità di confermare le tariffe 2019.

Conclusioni

Si ritiene che l’intervento dell’Autorità, anche se risulta chiaramente ispirato dall’ottimo proposito di tutelare gli utenti (domestici e non domestici) nel rispetto del principio “chi inquina paga” e di garantire condizioni omogenee sul territorio nazionale per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie in relazione alla pandemia da coronavirus, non appare al momento in grado di garantire il reale perseguimento dei suddetti condivisibili obiettivi strategici, determinando invece al momento una situazione di stallo che, ci auguriamo, sarà risolta nel più breve tempo possibile grazie ad un intervento urgente del legislatore nazionale.

ESPER terrà monitorata l’evoluzione del quadro di riferimento e le eventuali iniziative che saranno prese nei prossimi giorni da ANCI e/o dagli altri soggetti in campo e, come concordato con l’Associazione Comuni virtuosi, continuerà ad aggiornare le FAQ predisposte in supporto ai Comuni Italiani nel sito https://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/.

APPENDICE 1 – SCADENZE

Alla luce delle recenti novità introdotte dal c.d. Dl Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), dal Dl 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. Dl fiscale) e dalle disposizioni ARERA di cui alla Deliberazione 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020, dal Comunicato del 17/03/2020 ed alla Determinazione n° 13/DAGR/2020, si riportano nella tabella seguente le principali scadenze aggiornate al 12-5-2020 in materia tariffaria.

Termine per la determinazione del PEF e delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo

Il Dl “Cura Italia” all’art. 107 comma 4 dispone il differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 giugno 2020. Allo stesso tempo, al successivo comma 5, dispone che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

NB. Il cd. DL Rilancio, nella bozza del 10 maggio 2020, uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI (e IMU) al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione e dispone l’abrogazione dell’art. 107 comma 4 del Dl Cura Italia e dell’art. 1, comma 683-bis,della Legge 147/2013.

Termine per l’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti

Al momento, il termine rimane “formalmente” fissato al 30 aprile 2020. Il Dl Cura Italia non ha previsto infatti nessuna proroga per l’approvazione dei regolamenti per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti. Sono stati prorogati (al 31 giugno, con ulteriore spostamento al 31 luglio secondo quanto indicato nella Bozza del cd. “Dl Rilancio”) solo i termini per l’approvazione delle tariffe. Si ritiene si tratti di un refuso del legislatore.

Termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e del rendiconto di gestione dell’anno 2019

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del cd. Dl Cura Italia, dispone il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 30 giugno 2020.

Termine per gli obblighi in materia di trasparenza di cui all’Allegato A alla delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 (TITR)

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 marzo 2020 ha spostato il termine dal 1 aprile 2020 al 1 luglio 2020. Per le gestioni sotto i 5.000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021.

Termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020 differisce dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti (cfr. all’articolo 11, punto 11.1 dell’Allegato A alla delibera n. 444 del 2019 – TITR). Tali informazioni riguardano:

  • i contenuti informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun gestore (art. 3,
  • punto 3.1 del “TITR”);
  • le informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto 5.1, del “TITR”);
  • le informazioni sugli importi addebitati all’utenza e sul calcolo della tariffa (art. 6, punto 6.1, del
  • “TITR”);
  • le informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7, punto 7.1, del “TITR”);
  • le informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione (art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).

La trasmissione è necessaria in quanto il gestore della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire, tramite il proprio sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento. Per una migliore comprensione degli elementi informativi minimi di competenza di ciascun soggetto gestore, si consiglia la lettura delle slide del webinar Ifel del 27 febbraio 2020.

Termine per l’invio dei dati sulla “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti” e “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”

Il termine risulta scaduto il 30 aprile 2020. Con Comunicato del 26 marzo 2020 ARERA aveva ulteriormente differito dal 3 aprile 2020 (cfr. Comunicato ARERA del 17/03/2020) al 30 aprile 2020 la chiusura delle raccolte dati “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” e “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti“, avviate, rispettivamente, con le determinazioni 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, e 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019.

Termine per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216

L’art. 110 (Rinvio questionari Sose) del Dl Cura Italia fissa a 180 giorni dal loro ricevimento la scadenza per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216. (In precedenza la scadenza era fissata a 60 giorni dal ricevimento). Pertanto, i termini per la compilazione dei questionari sono:

  • 27 maggio 2020 per FC50U – Comuni, Unioni e Comunità montane delle RSO e per Comuni e Unioni della Regione Sicilia
  • 31 agosto per FP20U – Province e Città Metropolitane

Arera: possibili sconti TARI

Sconti per le utenze non domestiche chiuse o con forte diminuzione (comprovata) della produzione di rifiuti e per le utenze domestiche disagiate.
Questo il succo della delibera Arera del 5 maggio, pubblicata questa mattina.

Per tutte le utenze non domestiche soggette a chiusure e sospensione è stata pubblicata una nuova formula per il calcolo della Quota Variabile della TARI

Per le utenze non domestiche non soggette a chiusure e sospensioni l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti

I gestori possono inoltre riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva

Scarica la Deliberazione Arera 158/2020/R/RIF del 5/5/2020

Covid19 e ARERA. Le FAQ per amministratori e gestori

In un momento storico inedito ci troviamo a fronteggiare un’emergenza sanitaria e sociale senza precedenti.
Le ricadute e le difficoltà sono molte, alcune anche inaspettate.
Fra queste possiamo senza dubbio inserire quelle relative al mondo della gestione dei servizi di Igiene Urbana nelle sue due macro-attività: quella della gestione operativa del servizio di raccolta e quella della gestione amministrativa dello stesso.

Sulle gestione operativa si sono alternati vademecum ed istruzioni varie, a volte anche contrastanti. La produzione di nuovi rifiuti sanitari (guanti e mascherine su tutti, ma non solo) potenzialmente venuti a contatto con il virus e quindi potenzialmente infettivi, flussi di rifiuti mutati dal lockdown che hanno visto pressoché azzerarsi i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e crescere enormemente quelli prodotti presso le utenze domestiche, dubbi interpretativi hanno creato una sovrabbondanza di indicazioni, spesso poco comprensibili.

Proviamo a snellire e a semplificare. Con il Waste management in the context of the coronavirus, pubblicato il 14 aprile scorso, la Commissione Europea fornisce indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza coronavirus. L’Italia, anche grazie alle indicazioni del SNPA, ha anticipato sul tema molti degli indirizzi che sono ora forniti dalla Commissione a tutti gli Stati membri.
Le linee guida CE sono il risultato di una consultazione di esperti degli Stati Membri in materia di rifiuti, delle principali parti interessate nel settore della gestione dei rifiuti e della consulenza del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Come sottolineato dal Commissario all’Ambiente Virginijus Sinkevičius, “una corretta gestione dei rifiuti è tra i servizi essenziali alla base del benessere dei cittadini. La continuità nel fornire tali servizi anche durante la crisi del coronavirus è cruciale per la salute, per l’ambiente e per l’economia”.

ESPER ha voluto produrre, in aggiunta, una piccola lista di FAQ per la corretta gestione del servizio di raccolta .

Il tema della gestione amministrativa del servizio di Igiene Urbana è oggetto di attenzione e di discussione dall’ingresso in campo di ARERA, che ha imposto nuove metodologie per la redazione del PEF e la determinazione delle tariffe dei servizi IU. L’obiettivo è quello, saggio e condivisibile, di uniformare tali processi, così da rendere comparabili su tutto il territorio nazionale tariffe che prima non potevano esserlo.

Proprio per questo pubblichiamo una nutrita serie di FAQ sugli adempimenti in materia tariffaria alla luce delle recenti disposizioni ARERA e delle recenti novità normative per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Se le FAQ pubblicate non dovessero aver risolto i dubbi, rimaniamo a disposizione.
Potete inviare i vostri quesiti a info@esper.it con oggetto “FAQ COVID”

ARERA: posticipata approvazione PEF

Era il tema scottante in tutti gli uffici tributi comunali.
L’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, e di conseguenza la determina delle tariffe TARI, con le nuove modalità prevista da ARERA aveva agitato le acque. Con l’obiettivo di rendere i PEF omogenei e i costi confrontabili, ARERA aveva imposto una revisione della definizione delle voci di spesa per i servizi di Igiene Urbana, creando non poco scompigli, complici anche i tempi strettissimi con cui si era deciso di procedere. Il PEF 2020 avrebbe già dovuto essere determinato ed approvato secondo le nuove norme, con scadenza 31 marzo.
Complice l’emergenza sanitaria, il DL “Cura Italia” stabilisce all’articolo 107 comma 5 che “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Si evidenzia altresì che la delibera ARERA 59/2020/R/COM non ha determinato proroghe per gli altri e diversi obblighi riguardanti l’invio delle informazioni tramite questionari sulla qualità del servizio rifiuti (sia da parte dei gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza, che di quelli coinvolti dalle sole attività di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio strade) ed il calcolo e versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA relativi al 2018-19, ma è stato comunicato alle Associazioni di riferimento che i portali per il caricamento dei questionari continueranno a funzionare almeno “fino al 3 aprile”. ANCI ha però giustamente chiesto al governo, su questa ed altre impegnative imminenti scadenze (per molti uffici comunali impossibili da sostenere), di definire un quadro certo di  superamento degli obblighi e delle scadenze relative all’applicazione dalle prescrizioni delle recenti Delibere ARERA 443/2019 e 444/2010 per l’anno 2020.

A seguito di numerose richieste di proroga dei termini di applicazione della delibera 443/2019 durante la Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 2020 il Governo si era infatti impegnato a trovare una soluzione che rendesse non vincolante per i Comuni l’applicazione del nuovo MTR introdotto dalla delibera 443/2019. L’emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe che avrebbe consentito di concretizzare il suddetto impegno era stato però respinto.

Arera: via alla “TARI 2”

Il 31 ottobre 2019 ARERA Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha approvato la deliberazione 443/2019/R/RIF “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.

Facendo riferimento alle norme di settore Europee, in particolare alla Direttiva sull’Economia Circolare (2018/851/UE) alla legge madre (2008/98/CE) insistendo sui concetti quali “responsabilità estesa del produttore, “chi inquina paga” e con un’attenzione particolare ai sistemi di tariffazione puntuale basati sul concetto di “Pay as you throw” ARERA modifica alcune norme sull’allocazione delle fonti di costo nei documenti economico-finanziari 2020-2021.

L’obiettivo è quello di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare di garantire che le tariffe praticate agli utenti siano coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento tariffario, quali quelli dell’efficienza dei costi.

In prima battuta ARERA stabilisce il perimetro dell’ambito di applicazione. Potranno essere inseriti nel conteggio TARI i costi relativi a: spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero dei rifiuti urbani; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Esclusi dunque alcuni servizi accessori quali lo spazzamento neve, spesso fino ad oggi conteggiati. Relativamente a tali servizi sono dunque identificate le seguenti componenti tariffarie: costi operativi, costi d’uso del capitale (ammortamenti, immobilizzazioni, etc.)

Elemento importante dell’impianto è quello relativo ai costi inesigibili, ovvero quelli che difficilmente verranno riscossi. Rimane confermato in caso di applicazione della TARI corrispettiva il principio per cui questi possono essere inseriti come costo solo al termine di tutte le procedure per la riscossione previste dalla legge. In caso di TARI tributo, fa fede la normativa vigente.

Il Piano Economico Finanziario dovrà essere presentato dal gestore, ma non potrà essere solo un elenco di costi: sarà infatti obbligatoria una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Il gestore dovrà trasmettere il Pef all’«ente territorialmente competente» (ente di governo dell’Ambito, se istituito ed operativo, oppure la Regione o il Comune). L’ente una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo approva.

Infine ARERA accoglie le osservazioni dei Comuni per quel che riguarda l’Iva prendendo atto del fatto che, essendo l’Iva indetraibile in caso di applicazione della Tari tributo, va considerata un costo e in quanto tale da inserire nel Piano economico e finanziario. (SC)

ARERA: accordo ANCI-CONAI sia coerente con normativa e regolazione

Garantire la massima coerenza dei contenuti del prossimo accordo quadro tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) con il quadro normativo e regolatorio vigente. È quanto segnalato da ARERA nella Memoria depositata alla VIII commissione della Camera dei deputati in occasione dell’audizione del 24 luglio.

In particolare, è il tema dei corrispettivi – e dei criteri per la loro determinazione – che ciascun consorzio di filiera è tenuto a riconoscere ai Comuni o ai suoi delegati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio l’aspetto maggiormente rilevante ai fini dell’attività regolatoria.

In questo contesto, l’Autorità dovrà verificare che i maggiori oneri della raccolta differenziata previsti nell’accordo siano individuati in maniera congruente rispetto ai criteri fissati dall’Autorità stessa e, in particolare, a quelli per la definizione dei costi efficienti dei singoli servizi che costituiscono il servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti nonché alle regole di separazione contabile, al fine di garantire la trasparenza nei costi del servizio.

ARERA – Rifiuti: al via le consultazioni sul primo metodo tariffario

Al via le consultazioni sugli orientamenti dell’Autorità nel settore rifiuti relativi al primo metodo tariffario e agli obblighi di trasparenza verso gli utenti da applicare in tutta Italia.

L’obiettivo è di coinvolgere tutti i soggetti interessati dal ciclo dei rifiuti, nel processo che porterà a definire i criteri per la determinazione delle tariffe del settore, favorendo la trasparenza verso gli utenti e l’Autorità, l’efficienza e la selettività negli obiettivi da perseguire, introducendo misure che rafforzino la coerenza e la corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera.

Le variazioni tariffarie saranno legate al miglioramento della qualità e/o a modifiche nel perimetro gestionale. I gestori dovranno predisporre e rendere accessibile, sul proprio sito, la Carta della qualità dei servizi. Inoltre, saranno previsti specifici obblighi in materia di trasparenza dei documenti di riscossione della tariffa, che dovranno essere chiari e completi di tutte le informazioni utili.

Con il dco 351/2019/R/rif l’ARERA illustra il primo metodo tariffario con cui saranno rideterminati, in una logica di gradualità e secondo criteri di efficienza, i costi riconosciuti per il biennio in corso 2018-2019 e definiti i criteri per i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021.

Viene definito il perimetro della regolazione tariffaria: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, riscossione e rapporto con gli utenti, trattamento recupero e smaltimento.

L’obiettivo, come avvenuto in precedenza nel settore idrico, è di introdurre una metodologia che definisca i criteri per la quantificazione delle tariffe all’interno di una regolazione di carattere asimmetrico, capace di tener conto delle diverse condizioni di partenza a livello territoriale, industriale e di governance.

Nello specifico, sono previsti quattro diversi tipi di schemi tariffari nell’ambito dei quali ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace, a seconda dei propri obiettivi di miglioramento qualitativo, di sviluppo gestionale e delle peculiarità territoriali in termini di limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

Lo schema di dco 352/2019/R/rif, dedicato alla trasparenza, prevede invece un primo periodo di regolazione dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 per utenti domestici e non (ad eccezione dei Comuni sotto i 5 mila abitanti, per i quali si prevedrà un’applicazione più graduale).

Per i gestori del servizio, inclusi i Comuni che li gestiscono in economia, diventerà obbligatorio predisporre e pubblicare online la ‘Carta della qualità’ e gli aspetti generali dei servizi.

Gli utenti dovranno poi ricevere nei documenti di riscossione tutti i dati di sintesi sugli importi addebitati e il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento, i recapiti e le procedure per i reclami, le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Qualsiasi variazione di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio dovrà essere comunicata agli utenti con un largo preavviso e i soggetti coinvolti nella filiera dovranno dialogare tra loro per trasmettere le informazioni richieste agli utenti.

“Questa fase di consultazione sul primo metodo tariffario dedicato ai rifiuti apre il confronto con tutti gli stakeholder”afferma il presidente Stefano Besseghini “all’insegna della trasparenza sui costi complessivi e della regolazione dei corrispettivi. Come abbiamo dichiarato nel Quadro Strategico 2019-2021, l’obiettivo per i rifiuti è una costruzione regolatoria asimmetrica, che tenga conto delle notevoli differenze esistenti sul territorio. È anche per garantire un confronto su queste differenze che ARERA ha deciso l’istituzione di un tavolo permanente con Regioni ed Autonomie locali”.

I soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le loro osservazioni e le loro proposte entro il 16 settembre 2019.

Le tariffe, la trasparenza, i tempi

ARERA organizza un incontro, a Roma, per illustrare i propri documenti di consultazione di recente emanazione:

In linea con l’OS8 del Quadro Strategico 2019-2021, l’Autorità intende impostare un meccanismo tariffario in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire integralmente il ciclo dei rifiuti, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare fedele al principio pay as you throw. La nuova metodologia proposta prevede quattro tipi diversi di schemi tariffari tra i quali ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base ai propri obiettivi di miglioramento qualitativo, di sviluppo gestionale e delle peculiarità territoriali in termini di limite alla crescita annuale delle entrate.

Accanto a questo, saranno introdotti obblighi di trasparenza verso gli utenti da applicare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, a partire dalla pubblicazione della “Carta della qualità” da parte di tutti i gestori del servizio.

L’incontro è dedicato ai gestori dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, agli operatori di igiene ambientale, all’industria del riciclo e del riuso, agli Enti di Governo d’Ambito, alle istituzioni e agli enti locali, ai consorzi nazionali e a tutte le associazioni dei consumatori, degli ambientalisti e degli operatori del settore e a tutti i soggetti interessati.

Il programma, in via di definizione, prevederà una prima sessione dedicata all’illustrazione da parte degli uffici di ARERA dei due documenti in consultazione e un successivo momento di ascolto e confronto con i principali attori del settore.

La partecipazione è aperta, previa iscrizione da effettuarsi esclusivamente online entro lunedì 9 settembre o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.

ARERA Rifiuti: entro fine anno il primo metodo tariffario

Sarà oggetto di uno specifico documento di consultazione entro la fine di luglio e verrà presentato entro il 31 ottobre, con effetti a partire dal 1° gennaio 2020, il primo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.

Le scadenze sono contenute nella delibera 303/2019/R/rif, pubblicata oggi, che formalmente unifica due precedenti provvedimenti – 225/2018/R/rif e 715/2018/R/rif – attraverso i quali l’Autorità aveva dapprima avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario e successivamente introdotto il monitoraggio delle tariffe esistenti per il 2018 e 2019.
La rilevanza della delibera odierna è nella tempistica degli adempimenti che l’Autorità si è posta e nel numero di soggetti e processi coinvolti dal prossimo metodo tariffario, primi tra tutti gli enti locali e gli operatori del settore.

Entro la fine dell’anno infatti, come ricorda la delibera, i consigli comunali devono approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Pubblicando il metodo tariffario entro la fine di ottobre ARERA intende, pertanto, fornire gli elementi necessari ad includerne i principi già dalle tariffe in fase di approvazione per il 2020, coniugando le iniziative avviate dall’Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo.

Nella delibera odierna, ispirata alla semplificazione dell’azione amministrativa e al rispetto dei tempi per le determinazioni tariffarie in corso, l’Autorità ricorda alcuni dei passaggi principali che ispireranno la prossima azione regolatoria sui rifiuti:

  • definizione dei criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti, da applicarsi sulle annualità 2018 e 2019, comunque coperte dall’attribuzione di funzioni regolatorie all’Autorità;
  • introduzione di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti a partire dal 2020;
  • avvio di adeguate attività informative e, ove necessario, formative per la corretta adozione dei piani finanziari richiesti entro l’anno, al fine di garantire l’efficace e rapida applicazione, ai diversi livelli istituzionali, delle regole sopra richiamate;
  • avvio di attività di confronto interistituzionale, finalizzate a definire le procedure di validazione dei dati e le modalità di approvazione dei piani finanziari e dei corrispettivi, al fine di garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall’altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti.

“L’Autorità è consapevole dell’impegno necessario per accompagnare l’accelerazione delineata dall’odierna delibera – afferma il presidente dell’ARERA, Stefano Besseghini – Servirà uno sforzo da parte delle istituzioni, degli enti locali e dei gestori dei servizi di igiene ambientale. La cronaca dimostra quotidianamente, tuttavia, quanto il tema dei rifiuti sia urgente ai limiti dell’emergenza e siamo convinti che regole chiare per le tariffe, definizione dei costi standard, efficienza del servizio e dotazione infrastrutturale del Paese, siano alcuni degli elementi principali da fissare per uscire da questa fase”.