Varie recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno ulteriormente chiarito le modalità di corretta revisione dei canoni d’appalto dei servizi di igiene urbana. Innanzitutto, la Sentenza 2421/2025 del Consiglio di Stato ha chiarito che, indipendentemente da quanto stabilito nei contratti, le imprese appaltatrici non possono rivendicare alcun diritto di rivalutazione dei canoni d’appalto con l’applicazione automatica di indici inflattivi. Le recenti sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6466 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257 hanno poi ulteriormente chiarito che il meccanismo dell’eterointegrazione ARERA non può legittimare la pretese di alcune imprese di allineare il canone al valore massimo del PEF poichè «… un meccanismo di adeguamento come quello voluto dalla parte appellante si tradurrebbe in una tacita abrogazione, che dovrebbe invece desumersi in modo inequivoco, dell’istituto della revisione prezzi, oltretutto limitata ai soli appalti di servizio in cui la tariffazione si svolge con il sistema del price cap, con una disparità di trattamento che sarebbe problematico giustificare, anche in termini di costituzionalità...» Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che “La disciplina del MTR […] è volta […] a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini […] non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso”. Il che vale a dire che spetta al gestore fornire prova dell’alterazione di un eventuale sopravvenuto squilibrio economico-finanziario, mediante presentazione di documentazione certa, al fine di richiedere l’adeguamento del corrispettivo.
Un’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato ha poi confermato la Sentenza 384/2024 datata 17/05/2024 della II sez. del TAR Sardegna con la quale aveva chiarito che “postulare un’applicazione automaticamente globale dell’indice di rivalutazione FOI significa sostanzialmente trasformare il contratto da appalto suscettibile di revisione ad appalto dal corrispettivo indicizzato, con evidente stravolgimento sostanziale del sinallagma e degli stessi fondamentali principi di predeterminazione e controllo della spesa pubblica…”. La società soccombente ha infatti ricorso in appello presso il Consiglio di Stato che con Sentenza 3787/2025 ha confermato pienamente quanto stabilito dal TAR Sardegna evidenziando che “… il meccanismo compensativo previsto dell’istituto in esame ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi (Cons. Stato n. 9426/2022). Esso, nondimeno, in assenza di sopravvenienze realmente in grado di turbare l’originario assetto economico del contratto, non può trasformarsi in strumento di surrettizia modifica dell’originario equilibrio tra prestazione e controprestazione. Nel caso in esame, alla luce della ratio che ispira l’istituto della revisione prezzi, non pare ammissibile che, a fronte di un aumento effettivo dei prezzi in misura pari a soli € 160.000, l’Amministrazione comunale debba liquidarne € 640.000.”
In merito alla revisione del canone per contratti d’appalto operati in forza di ordinanze sindacali contingibili e urgenti o di nuove pattuizioni che disponevano la continuazione del servizio “agli stessi patti e condizioni“, la Sentenza n. 7942 datata 10 ottobre 2025 del Consiglio di Stato ha chiarito che le ordinanze sindacali, fissando di volta in volta il corrispettivo dovuto, diano vita a distinti rapporti contrattuali autonomi e non ad una mera proroga del contratto originario, con conseguente inapplicabilità della revisione prezzi richiesta condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune.
Le recenti Sentenze n. 3496 e 3497 del TAR Milano datate 30 ottobre 2025 hanno poi annullato lo schema tipo di contratto allegato alla Delibera 385/2023 di ARERA anche nelle parti che subordinano il corrispettivo contrattuale all’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti, in contrasto con il principio di equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 e con la disciplina sulla revisione prezzi dell’art. 60 del Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023). Secondo il TAR il corrispettivo (o canone) riconosciuto al gestore deve restare quello definito in gara al netto del ribasso d’asta e può essere modificato solo tramite revisione prezzi in presenza di circostanze straordinarie. ARERA ha proposto appello avverso le sentenze del TAR Milano. Si attende ora la decisione del Consiglio di Stato ma gli effetti di tale sentenza non sono stati sospesi da parte del CDS.
A cura di Avv. Giuseppe Tanzarella, Avv. Mario Caliendo e Dott. Attilio Tornavacca, E.S.P.E.R. Società Benefit