Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10314/2025 datata 29 dicembre 2025, ha respinto il ricorso in appello promosso da ARERA nei confronti della sentenza 3341/2025 del TAR Milano confermando l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Autorità nella procedura di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei Piani Economico-Finanziari (PEF) di alcuni comuni. La sentenza ha poi confermato l’obbligo per Arera di provvedere entro 90 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Il tema della tempistica di approvazione finale dei PEF era però già stata affrontata da ARERA con la Delibera 397/2025 con cui è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), relativo agli anni 2026-2029. Al comma 7.12 è stato stabilito un termine di 180 giorni entro cui procedere all’approvazione dei PEF trasmessi dagli ETC ed un’ulteriore riduzione dei tempi di approvazione a soli 90 giorni nel caso ricorrano le seguenti condizioni:
- che il valore del macro-indicatore R1 (quello relativo alla qualità delle RD) non sia peggiorato;
- la percentuale di raccolta differenziata risulti non inferiore al 65 per cento.
Tale delibera ha confermato l’impostazione già presente nel MTR-2, secondo cui le entrate tariffarie rappresentano valori massimi, ma ha introdotto un elemento innovativo di particolare rilievo: la necessità di un accordo tra ente e gestore quando l’amministrazione intenda applicare valori inferiori. In effetti, l’art. 4.5 del MTR-3 stabilisce che: “le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l’accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti“. ARERA ha però stabilito che si può assumere che vi sia comunque un accordo del gestore ove l’applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:
- la riduzione consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall’esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;
- la riduzione corrisponda agli elementi oggetto dell’offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.
In tal unico caso si intende comunque raggiunto un accordo con il gestore anche se lo stesso non viene espresso in modo formale e consensuale con il gestore.
Il tema delle modalità di giustificazione delle detrazioni ex art. 4.6 (ora ex art. 4.5 MTR-3) è stato affrontato dalla Sentenza 634/2024 del TAR Lombardia e dalla Sentenza 19534/2025 del TAR Lazio in cui è stato chiarito che l’MTR non introduce una facoltà libera o discrezionale dell’ETC ma una possibilità subordinata alla verifica che la riduzione dei costi non comprometta la sostenibilità complessiva del servizio.
La sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario deve essere dimostrata dall’ETC nell’ambito del procedimento di validazione e approvazione del PEF, dando comunicazione degli esiti al gestore. In questa fase, l’ente deve verificare espressamente il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e motivare le eventuali modifiche o integrazioni richieste e poi le detrazioni apportate ai dati riportati nel PEF grezzo. Si deve infine considerare che, con la recente delibera 591/2025 del 30 dicembre 2025, ARERA non ha approvato ben 63 PEF validati da un ETC (AGER che opera in Puglia) censurando la metodologia con cui tale ETC ha motivato le detrazioni ex art. 4.6 MTR-2 ed ha valutato l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni.
A cura di Avv. Michele Toma, Avv. Mario Caliendo e Dott. Attilio Tornavacca, E.S.P.E.R. Società Benefit