Reati ambientali, il D.Lgs. 81 del 2026 rafforza le responsabilità di imprese ed enti

Dal 2 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 81 del 2026, il provvedimento con cui l’Italia ha recepito la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente e ha aggiornato in modo significativo la disciplina dei reati ambientali. L’intervento non si limita a introdurre nuove sanzioni, ma modifica il codice penale, incide sulla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231 del 2001 e rafforza il coordinamento nazionale contro la criminalità ambientale, con l’obiettivo di rendere più efficace la risposta nei confronti delle condotte che danneggiano aria, acqua, suolo, habitat, ecosistemi e biodiversità.

Una delle novità principali riguarda il delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis del codice penale, che viene rafforzato con una maggiore attenzione agli effetti prodotti su aree protette, specie animali e vegetali tutelate, ecosistemi di particolare rilevanza e compromissioni durevoli dell’ambiente. Accanto a questo intervento viene introdotto anche il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, disciplinato dall’art. 452 bis.1, che punisce l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di prodotti il cui utilizzo possa determinare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali o degli ecosistemi. Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante, perché sposta l’attenzione anche sulla fase della produzione e della commercializzazione, superando una visione limitata alle sole attività tradizionalmente collegate a scarichi, emissioni, rifiuti o gestione illecita di sostanze. Per le imprese, questo significa che il rischio ambientale non riguarda più soltanto ciò che avviene all’interno degli impianti, ma anche gli effetti dei prodotti immessi sul mercato, la tracciabilità dei processi, la documentazione tecnica, i controlli sui fornitori e la gestione dei rapporti commerciali.

Nella stessa direzione va anche il chiarimento sul concetto di condotta abusiva, elemento centrale in molte fattispecie ambientali. Non opera abusivamente soltanto chi agisce senza autorizzazione, ma anche chi viola norme ambientali europee o nazionali, oppure utilizza titoli autorizzativi ottenuti in modo fraudolento o attraverso reati contro la pubblica amministrazione. La novità è importante perché sposta il controllo dalla semplice esistenza formale dell’autorizzazione alla correttezza sostanziale del suo rilascio e del suo utilizzo. Le ricadute sono particolarmente significative anche sul piano del D.Lgs. 231 del 2001, perché il decreto modifica l’art. 25 e amplia il catalogo dei reati ambientali che possono far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente, includendo anche il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti e diventa quindi opportuno verificare l’adeguatezza dei modelli organizzativi già adottati, non solo aggiornando i documenti interni, ma controllando se procedure, deleghe, flussi informativi, sistemi di vigilanza e strumenti di prevenzione siano davvero coerenti con il nuovo quadro normativo. La compliance ambientale, in questo senso, assume un ruolo sempre più centrale nella gestione dell’impresa e non può essere trattata come un adempimento puramente formale.

La riforma introduce infine strumenti di coordinamento più strutturati contro la criminalità ambientale. Presso la Procura generale della Corte di Cassazione viene previsto un sistema nazionale di raccordo, con il coinvolgimento delle procure generali e della Procura nazionale antimafia, mentre il Governo dovrà adottare entro il 21 maggio 2027 una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, destinata a essere aggiornata ogni tre anni.

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