Nuove Eco-etichette dal 2023

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo di etichettare in maniera ecologica e sostenibile tutti gli imballaggi che verranno commercializzati. Da pochi giorni è infatti vietato l’uso delle “vecchie” etichette su prodotti ancora da immettere nei mercati. Tutti gli imballaggi che erano già presenti in commercio o con già un’etichetta ecologica entro l’inizio dell’anno nuovo, potranno continuare ad essere venduti fino all’esaurimento delle scorte. Dal 2020 una serie di proroghe avevano posposto questa scadenza al 1° gennaio 2023, obbligo che era già previsto nel cosiddetto “Codice Ambientale” all’articolo 219, comma 5, del Dlgs 152/2006. La precedente normativa è stata in seguito completata dal Dm Ambiente 360/2022, volta a chiarire gli obblighi ed evitare le pesanti sanzioni (da 5.000 a 25.000 euro) che potrebbero scaturire dall’inosservanza del Dm.

Le etichette e le loro applicazione sono diverse in base al settore di utilizzo ed i produttori devono indicare e specificare su qualsiasi tipo di imballaggio (primario, secondario o terziario) un codice alfa-numerico previsto dalla decisione 97/129/CE. Oltre al codice è necessario anche facilitare la raccolta, il riutilizzo o il facile riciclo degli imballaggi, anche aiutando i consumatori a capire meglio la destinazione finale. Queste informazioni possono essere comunicate anche attraverso l’uso di QR code, siti web o app e prevedono l’uso di un colore diverso per identificare le varie tipologie di etichette in base al materiale: alcuni esempi sono il marrone per l’organico, il blu per la carta, il giallo per la plastica, etc.

Sull’etichetta si dovranno riportare i materiali utilizzati per l’imballaggio oltre alle marcature specifiche, già previste dall’articolo 182-ter, comma 6, lettera b, Dlgs 152/2006, per gli imballaggi in plastica compostabile o biodegradabile, che se opportunamente etichettati, potranno essere riciclati come rifiuti organici.

Il Ministero ha inoltre chiarito che, fino ad ulteriori nuove specifiche, i precedenti obblighi non si applicano agli imballaggi dei medicinali destinati all’uso umano o veterinario.

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