Cassazione Penale, Sez. III, 29 agosto 2024 (ud. 10 luglio 2024), n. 33287
Presidente Ramacci, Relatore Galanti
Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sul rapporto tra i reati di “discarica abusiva” e “abbandono incontrollato di rifiuti” nel caso in cui una iniziale condotta di abbandono prosegua in forme quantitativamente più importanti, sino a progredire verso una vera e propria discarica.
Il provvedimento impugnato – si legge nella sentenza – «non fa buon governo dei principi che regolano il concorso apparente di norme: esso viene solitamente risolto in dottrina alla luce del criterio di «specialità» e, talvolta, secondo quello della “sussidiarietà” o della “consunzione”; la giurisprudenza di questa Corte, al contrario, è consolidata nel rilevare che l’unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme è da rinvenirsi nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen.».
In tale ipotesi «si verifica, a fronte di un unico fatto di reato, una “tipicità plurima“, che però è solo apparente, perché solo una sarà la norma che provvederà alla concreta qualificazione e sanzione del fatto stesso».
Ciò premesso, «nel caso in esame, tra i reati di discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti si verifica un fenomeno di duplice tipicità (apparente) sopravvenuta, quando una iniziale condotta di abbandono di rifiuti prosegua nel tempo in forme quantitativamente più importanti, progredendo verso la discarica abusiva. Entrambi i reati hanno in comune la dismissione di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, ma il criterio discretivo è stato rinvenuto principalmente nelle “dimensioni dell’area occupata” e nella “quantità dei rifiuti depositati“.
La discarica abusiva – prosegue il collegio – «si connota per le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; l’eterogeneità dell’ammasso dei materiali; la definitività del loro abbandono; il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione».
Pertanto, «mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale (come nel caso di plurimi conferimenti) o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata (ancorché grossolanamente) al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco, nel reato di abbandono la condotta è “meramente occasionale“, ciò essendo desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive».
L’abbandono di rifiuti è quindi configurabile «solo nel caso di condotta estemporanea e meramente occasionale e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva».
In conclusione, secondo la Corte «si è in presenza di un caso di “progressione criminosa” (che si configura quando la progressione determina la modificazione del titolo del reato e consiste non solo nella intensificazione della medesima attività, ma determini il trapasso a diversa fattispecie più grave, per quanto connessa, implicante la prima) che può essere risolto sulla base del principio di specialità, nel senso che il reato di discarica, in quanto più grave, «contiene» quello meno grave di abbandono di rifiuti».
Fonte: GiurisprudenzaPenale.com