Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti, con il parere del 18 luglio 2024, n. 2737, in merito alla possibilità di applicare la revisione dei prezzi, prevista dal Decreto Aiuti, nel caso di varianti migliorative. Il caso riguarda un’impresa impegnata in lavori di adeguamento sismico finanziati con fondi del PNRR, che si interroga sulla possibilità di accedere all’adeguamento dei prezzi in relazione a una proposta migliorativa.
L’impresa appaltatrice ha avanzato una proposta tecnica migliorativa relativa al consolidamento di pareti in muratura. La variante proposta non comporta modifiche sostanziali al processo di lavorazione, ma prevede l’utilizzo di materiali differenti, con vantaggi tecnici e una riduzione dei tempi di esecuzione grazie all’ottimizzazione del lavoro.
Il progetto iniziale era stato elaborato nel 2021 e le offerte sono state presentate nel febbraio 2022. Pertanto, come stabilito dall’art. 26, comma 6-quater del D.L. 50/2022, l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione è previsto nella misura dell’80% del maggiore importo risultante dall’applicazione del prezzario aggiornato. Il contratto è stato firmato sempre nel 2022.
Di fronte alla proposta migliorativa, l’impresa si è posta due quesiti principali: innanzitutto, come calcolare il vantaggio economico per l’Amministrazione, ossia se considerarlo sulla base della revisione dei prezzi o fare riferimento al prezzo contrattuale del 2022, sebbene non sia più attuale. In secondo luogo, una volta fatta una proposta economica riferita al prezzo di contratto, se sia comunque possibile applicare l’adeguamento prezzi successivamente.
Il MIT ha chiarito che, in fase di esecuzione del contratto, una proposta migliorativa che non modifica significativamente il processo lavorativo, ma che offre vantaggi tecnici e temporali, non rientra nei casi in cui sia possibile applicare la revisione dei prezzi prevista dal D.L. 50/2022. Le varianti migliorative, come quella in esame, ricadono sotto le disposizioni dell’art. 8, comma 5 del DM 7 marzo 2018, n. 49, che regola le modifiche contrattuali durante l’esecuzione dei lavori.
Pertanto, non è consentito procedere con l’adeguamento dei prezzi partendo dalla nuova proposta economica basata sul prezzo di contratto. Anche se l’impresa formula una proposta migliorativa, il calcolo economico deve rimanere ancorato al prezzo del contratto originario, senza poter applicare la revisione prezzi derivante dall’aggiornamento del prezzario.