Rotazione negli appalti pubblici interpretata da TAR Lazio e TAR Sicilia

Il tema del principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia continua a essere al centro della giurisprudenza amministrativa. Negli ultimi mesi, diverse pronunce hanno chiarito i confini di applicazione di questo istituto, ribadendo che non si tratta di un divieto assoluto, ma di una regola che deve essere applicata in modo flessibile e proporzionato. Due sentenze in particolare, una del TAR Lazio e una del TAR Sicilia, offrono un quadro utile per comprendere l’evoluzione dell’orientamento dei giudici.

La sentenza n. 16754 del 29 settembre 2025 del TAR Lazio ha riguardato una procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso il Palazzetto dello Sport di Roma, indetta da Zètema Progetto Cultura S.r.l.. La società ricorrente aveva contestato l’aggiudicazione al gestore uscente, ritenendo violato l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che sancisce il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.

Il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che il principio di rotazione non vieta in modo assoluto l’affidamento al contraente uscente. La norma, infatti, consente deroghe motivate, a condizione che siano rispettati parametri oggettivi: la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative, e la verifica della corretta esecuzione del contratto precedente. Nel caso esaminato, sebbene l’ente avesse invitato sette operatori, solo due avevano presentato offerta: escludere l’uscente avrebbe significato ridurre la gara a un unico concorrente, in contrasto con il principio del risultato e con quello di concorrenza.

La decisione del TAR Lazio si colloca in un filone già tracciato da altri giudici amministrativi, come dimostra la sentenza n. 1926 del 18 giugno 2025 del TAR Sicilia, Sez. III. In quella vicenda, la procedura negoziata era stata svolta tramite un albo telematico aperto, con 32 operatori iscritti, tutti invitati a partecipare. Il ricorso contestava la riammissione dell’operatore uscente, ma il TAR ha respinto la censura: quando la selezione avviene tramite un meccanismo aperto, trasparente e privo di limiti numerici, la rotazione non si applica in modo rigido, perché tutti gli operatori hanno avuto pari possibilità di concorrere.

Un ulteriore contributo interpretativo proviene ancora dal TAR Sicilia (Sez. V, sentenza n. 1370 dell’11 aprile 2024), che ha chiarito un aspetto complementare: la deroga al principio di rotazione è legittima solo se accompagnata da una motivazione puntuale, basata sui parametri previsti dalla legge. In assenza di tali motivazioni, il riaffidamento al gestore uscente rischia di essere illegittimo.

Da queste decisioni emergono alcuni punti fermi:

  • Il principio di rotazione ha lo scopo di garantire il ricambio degli affidamenti sotto soglia e di evitare rendite di posizione a favore degli operatori uscenti.
  • Tale principio, però, non costituisce un automatismo escludente: va bilanciato con gli altri principi del Codice, come il risultato e la concorrenza.
  • Le deroghe sono ammesse, ma devono essere puntualmente motivate in relazione al mercato di riferimento e all’esperienza pregressa dell’operatore uscente.
  • In contesti come gli albi telematici aperti, l’applicazione rigida della rotazione perde forza, perché l’accesso è già garantito a tutti gli operatori potenzialmente interessati.

L’orientamento che emerge dal confronto tra TAR Lazio e TAR Sicilia è quello di un’applicazione elastica e funzionale del principio di rotazione. L’obiettivo non è escludere a priori il gestore uscente, ma garantire che la sua eventuale riammissione sia giustificata da condizioni oggettive e da una motivazione adeguata. Questo approccio consente di mantenere il giusto equilibrio tra ricambio negli affidamenti e tutela della concorrenza effettiva, due esigenze che il nuovo Codice dei contratti pubblici pone entrambe al centro del sistema.

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