A cura di Attilio Tornavacca, DG ESPER Società Benefit
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 è stato pubblicato il D.lgs. 209/2024 del 31 dicembre 2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”. Il D.Lgs. n. 36/2023, nel corso del suo prima anno di completa applicazione (fino al 31/12/2023 si poteva utilizzare anche il D.lgs 50/2016), aveva infatti manifestato molteplici criticità che hanno causato difficoltà applicative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.Tale correttivo del D.lgs 36/2023 è entrato in vigore dal 31 dicembre 2024.
Il provvedimento interviene su 76 articoli esistenti, ne introduce 3 nuovi e aggiunge altrettanti allegati. L’intervento normativo, frutto di un’attenta analisi delle criticità emerse nella prima fase applicativa del D.lgs 36/2023, mira a ottimizzare e semplificare la disciplina degli appalti pubblici.
Tra le modifiche più significative spicca la nuova regolamentazione dell’equo compenso per i servizi di ingegneria e architettura, che prevede una quota fissa del 65% non ribassabile delle tariffe professionali. Rilevante anche l’intervento sulle tutele lavoristiche, con l’introduzione di un nuovo Allegato I.01 che definisce criteri chiari per la valutazione dell’equipollenza dei contratti collettivi. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme dei principi prevenendo nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Sul fronte della digitalizzazione, viene innalzata da 1 a 2 milioni di euro la soglia di obbligatorietà del BIM a partire dal 1° gennaio 2025.
Il decreto introduce importanti novità anche in materia di revisione prezzi, con l’inserimento di un nuovo Allegato II.2-bis che disciplina nel dettaglio le modalità di attuazione delle clausole revisionali. Per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, vengono introdotti incentivi e requisiti più flessibili per la fase di esecuzione, in linea con gli impegni assunti dall’Italia nel PNRR.
Per quanto riguarda la fase esecutiva del contratto di appalto ilcorrettivo ha riportato l’istituto dei Collegi consultivi tecnici al suo originario ambito applicativo, costituito dagli appalti di lavori superiori alla soglia di rilevanza europea, dopo la scelta inizialmente operata dal previgente codice di comprendervi anche lo svolgimento di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro. I collegi consultivi tecnici relativi ai contratti di servizi e forniture già costituiti potranno però continuare ad operare secondo la normativa pregressa.
In riferimento alle necessarie tutele in materia di diritto del lavoronel D.lgs 209/2023 viene confermata l’applicazione di un unico contratto collettivo nel bando di gara. Inoltre, viene introdotto un nuovo allegato che stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.
Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale è stato modificato l’art. 100 comma 11. E’ stato modificato anche il comma 1, lettera a) dell’art. 103 eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, che l’operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando al fine di coordinare con la previsione di cui all’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 che invece richiede, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, che l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguitanella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.
Per quanto riguarda le offerte economiche, in aderenza con alcunerecenti pronunce giurisprudenziali in materia, viene modificata la lettera f) del comma 4, dell’Art. 70 precisando l’ammissibilità di un’offerta al rialzo (il cui prezzo superi l’importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività (cfr. Consiglio di Stato, 18 ottobre 2023 n. 9078).
Tale modifica consente di applicare l’istituto della cd “doppia offerta” introdotta da ARERA nello schema di Bando di gara di cui alla recente Delibera 596/2024 anche se la stessa Autorità ha ribadito che si tratta di una opzione rimessa alla valutazione discrezionale dell’ETC.