Arera ha recentemente pubblicato quattro delibere che riformano il settore rifiuti dando seguito alla recente sentenza n. 7196 del 24 luglio 2023 del CdS ed alle previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per le operazioni “Salva mare” e per favorire l’economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore.
I contenuti principali delle delibere sono i seguenti:
Con la delibera 385 è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore disciplinando i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
Con delibera 386 è stato istituito un meccanismo perequativo al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune in applicazione di quanto stabilito dalla Legge “Salva Mare” 60/2022.
Con la delibera 387 sono stati introdotti specifici obblighi di monitoraggio e trasparenza a fronte dell’obbligatoria adozione da parte degli operatori del settore, a partire dal 1° gennaio 2024, di nuovi indicatori di efficienza, affidabilità e performance delle attività di recupero e smaltimento che riguardano anche il parco impiantistico attualmente disponibile.
Con la delibera 389 sono state definite le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie introducendo misure finalizzate a garantire adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell’inflazione o dell’aumento dei costi di trattamento. Nella medesima delibera sono state anche introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata i cui dettagli operativi saranno però esplicitati dall’Autorità nel prossimo in autunno. L’impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) è stata infine necessariamente modificata per ottemperare a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata. Nella delibera 389 non è stato però considerato che i suddetti rilievi del CdS addebitati al MTR-2 possono determinare distorsioni della concorrenza non solo nel comparto della prepulizia e preselezione dei materiali plastici ma anche in quello, ad esempio, della prepulizia e preselezione dei metalli e delle lattine (spesso raccolte insieme alla plastica) e di tutti gli imballaggi raccolti in modo differenziato (soprattutto delle varie tipologie di raccolte multimateriali degli imballaggi) che necessitano di attività di prepulizia e preselezione per raggiungere i livelli minimi di qualità previsti dai sistemi collettivi di compliance (Conai, Coripet ecc.). Il rischio che si profila quindi all’orizzonte è che anche altri operatori economici operanti nel mercato della prepulizia e preselezione dei metalli, del vetro e/o della carta possano contestare l’illegittimità della nuova delibera 389/2023 per le stesse ragioni già ritenute valide dal CdS nella citata sentenza. Va comunque considerato che la stessa ARERA ha fissato in delibera il termine del 15 settembre 2023 per la presentazione di osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni di cui all’Art. 2 del suddetto provvedimento al fine di eventualmente adeguare, integrare o confermare dette disposizioni.