Soprattutto nei condomìni in cui non vengono utilizzati contenitori diversi per ogni singolo proprietario di immobile ma vengono utilizzati contenitori condominiali di uso comune per le varie frazioni di rifiuto, ogni condomino deve rispettare le regole per la raccolta differenziata stabilite dall’amministrazione comunale con appositi regolamenti di igiene urbana al fine di favorire il corretto trattamento dei rifiuti. Tuttavia, se uno o più condomini non rispettano le modalità prestabilite oppure gli orari e giornate di conferimento, ciò può causare problematiche di decoro ed igiene delle parti comuni del palazzo. Inoltre, il codice dell’ambiente impone il divieto assoluto di abbandonare i rifiuti, con conseguenti sanzioni per chi trasgredisce tale divieto.
Per quanto riguarda l’eventuale errato conferimento di rifiuti della raccolta differenziata in condominio in una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 4561 del 14 febbraio 2023) è stato stabilito che in tale circostanza non ne risponde l’Amministratore, neppure in via solidale anche se sentenze precedenti avevano assunto orientamenti diversi.
La suddetta sentenza riguarda il ricorso dall’Amministratore e dal Condominio interessato avverso alcune determinazioni dirigenziali del Comune di Roma ingiuntive per la violazione del regolamento comunale sul conferimento dei rifiuti urbani. Era stato accertato, infatti, l’irregolare conferimento di rifiuti nei contenitori messi a disposizione del condominio. Il Giudice di Pace ed il Tribunale avevano respinto le tesi difensive del Condominio. La questione è giunta fino in Cassazione che, ribaltando le precedenti sentenze, ha affermato l’inesistenza di una responsabilità, anche solidale, in capo all’Amministratore.
Il caso in commento, del tutto peculiare, riguarda le ipotesi in cui, a fronte di una condotta illecita, la sanzione venga irrogata non ai diretti responsabili dell’illecito amministrativo, bensì all’Amministratore del Condominio. La Corte di Cassazione, in particolare, esclude che vi sia in capo all’Amministratore una responsabilità di tipo oggettivo che esuli dalle condotte, anche omissive, dello stesso.
In particolare, l’ordinanza si sofferma sull’irrilevanza del fatto che i cassonetti per il conferimento dei rifiuti erano collocati in aree di pertinenza condominiali ai fini dell’imputazione di responsabilità solidale in capo al Condominio ed all’Amministratore. In questi casi, infatti, trattandosi di illeciti amministrativi, l’unico responsabile è l’autore della violazione delle norme secondo la Cassazione. Le ulteriori ipotesi di responsabilità devono dipendere da un fatto proprio (anche a carattere omissivo) riferibile all’Amministratore. In sintesi, il condominio, per il tramite dell’amministratore del condominio, è responsabile giuridicamente dell’omesso o errato conferimento dei rifiuti all’esterno del condominio, ma non è un soggetto giuridico a cui sia imputabile la responsabilità da illecito amministrativo per l’errato o omesso comportamento dovuto dal singolo condomino. L’amministratore di condominio ha la capacità di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione di servizi da erogare nell’interesse comune, incluso il controllo del rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. A tal fine, può far apporre avvisi in bacheca o installare telecamere per controllare la zona interessata dal rilascio dei rifiuti da parte dei singoli condomini.
Tuttavia, l’installazione di telecamere richiede l’autorizzazione di spesa assunta a maggioranza dei condomini in assemblea. Inoltre, i trasgressori della raccolta differenziata possono essere sanzionati solo previa individuazione del responsabile e l’inserimento di una clausola nel regolamento contrattuale che preveda la possibilità di irrogare sanzioni. In tal caso, il responsabile dovrà sostenere tutte le spese per il ripristino ed ogni altro danno causato dalla raccolta indifferenziata irregolare ed incontrollata.
A cura di Andrea Tornavacca, ESPER