UE contro lo Sblocca Italia: per gli inceneritori è necessaria la VAS

Era il 2014 quando il Governo Renzi approvò il cosiddetto “Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014) che all’articolo 35 individuava nella costruzione di nuovi impianti di incenerimento rifiuti la soluzione strategica per la gestione dei rifiuti. Una serie di nuovi impianti che  avrebbero dovuto “rappresentare infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuare un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantire la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentire di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica”. Semplificando Lo sblocca Italia prevedeva 12 nuovi impianti in 10 regioni, sottraendoli a ogni regola di comune cautela e, in particolare, ad una valutazione ambientale (Vas) degli effetti, da attuarsi prima della loro costruzione (o dell’ampliamento di quelli esistenti).

I malumori non mancarono, anche presso amministrazioni regionali della stessa parte politica del Governo centrale, che dichiararono apertamente che contrariamente a quanto prescritto, non avrebbero costruito nuovi impianti.
Un gruppo di Associazioni, capitanato da “Verdi Ambiente e Società” e “Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare”, fece ricorso, in particolare sul fatto che si individuasse l’incenerimento e la costruzione di nuovi impianti come “strategici” e che si sottraessero questi lavori alla Valutazione Ambientale Strategica.

Oggi l’UE si è espressa, stabilendo che:

  • Una normativa nazionale può prevedere come strategico l’incenerimento, in quanto misura prevista dall’art. 2008/98/CE fra le possibili azioni di gestione dei rifiuti. “Purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici” ovvero le priorità delle azioni nella gestione dei rifiuti, che vede l’incenerimento al fondo delle possibili opzioni, appena prima della discarica.[av_image src=’http://esper.it/wp-content/uploads/2019/05/gerarchia2-300×164.png’ attachment=’2925′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ av_uid=’av-34dmor’][/av_image]
  • La Vas è obbligatoria ogni volta che un piano o un programma può avere effetti significativi sull’ambiente negli Stati membri “in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”. Anzi, in questi casi, occorre effettuarla il più presto possibile, affinché i suoi risultati possano ancora incidere su eventuali decisioni.
    Peraltro – dice la Corte – non è solo questione di tutela della salute e dell’ambiente. Ma anche di democrazia e trasparenza. Infatti, la Vas è necessaria anche “allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell’iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione”. E pertanto, in questi casi “occorre stabilire che le autorità responsabili per l’ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri”.

 

 

 

 

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