L’UNI ha pubblicato la nuova norma 11686 per standardizzare in tutta Italia gli elementi visivi identificativi dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani su cui finora i Comuni si erano autonomamente sbizzarriti nella scelta. La norma migliorerà i servizi di raccolta e la qualità dei materiali conferiti, contribuendo alla circular economy.
L’Ente Italiano di Normazione (UNI), Associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dalla Stato e dall’Unione europea, i cui oltre 4.000 sono imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici e realtà della pubblica amministrazione, ha pubblicato il 28 settembre 2017 la nuova norma UNI 11686 sui Waste Visual Elements, vale a dire sugli elementi visivi identificativi dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che definisce un modo per identificare le varie frazioni mediante colori, simboli e testo. Essa è destinata a creare un modello unico operativo per identificare facilmente i contenitori per i rifiuti nel quale riporre la specifica tipologia, facilitando così i servizi di raccolta e di riciclaggio/recupero sia per i consumatori che per il gestore del servizio.
L’Italia è il primo Stato a livello europeo a dotarsi di questa norma, si legge nel comunicato dell’UNI, che intende, tra l’altro, favorire l’obiettivo UE di raggiungimento del 65% di raccolta differenziata e del 50% di reale avvio a recupero. La raccolta differenziata, infatti, non riguarda solo i cittadini che vivono in una determinata città, ma anche tutte le persone che viaggiano per motivi diversi e che dovrebbero trovare in ogni luogo gli stessi elementi visivi che caratterizzano i contenitori per la raccolta di rifiuti ai quali sono abituati: uno stesso colore e una stessa icona indicheranno con facilità a un turista dove gettare plastica, vetro, oppure l’umido. Attualmente in Italia i Comuni possono decidere autonomamente come “battezzare” i contenitori per la raccolta differenziata: a Milano, a Napoli e a Roma – per esempio – i colori dei cassonetti per raccogliere lo stesso tipo di rifiuto differiscono tra loro creando un caos multi-cromatico che mette in difficoltà le persone e penalizza – al tempo stesso – l’efficacia della raccolta differenziata. A Roma il cassonetto verde è sinonimo di indifferenziato mentre a Milano e Napoli accoglie solo ed esclusivamente il vetro. I romani gettano vetro plastica e metallo nel cassonetto blu che a Milano non esiste mentre a Napoli accoglie l’indifferenziato.
“La Direttiva europea 2008/98/CE e le leggi vigenti – ha osservato Giovanni Bragadina, esperto del gruppo di lavoro UNI “Attrezzature e macchine per la raccolta dei rifiuti” della Commissione Ambiente – impongono di raggiungere il 65% di raccolta differenziata e il 50% di reale avvio a recupero. Tali obiettivi hanno bisogno anche del sostegno di norme tecniche che aiutino a uniformare le attrezzature a favore del corretto utilizzo da parte del cittadino, del turista e degli operatori del settore della raccolta dei rifiuti urbani. Potranno essere riutilizzati con facilità i bidoni e i cassonetti già in uso“.
“La norma – ha proseguito Bragadina – prevede infatti l’utilizzo di adesivi e di pannelli con colori e grafiche che caratterizzano ogni tipologia di rifiuto. Una semplice riqualificazione grafica migliora l’estetica e, soprattutto, spinge a migliorare la purezza dei materiali conferiti a tutto vantaggio del reale avvio al recupero di materia. Standardizzare significa anche omogeneizzare e abituare costruttori e utenti a produrre e usare oggetti che divengono consueti; ne derivano quindi le economie di scala di produzione, i minori stock di magazzino di componenti standard, la velocità di reperimento di ricambi“.
Nel corso dell’anno avevano visto la luce 3 parti della norma UNI 11664 dedicata ai servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani. La Parte 1 definisce – tra l’altro – i requisiti generali idonei a definire i livelli di prestazione e le modalità e condizioni di accettazione dei servizi di pulizia delle strade e di gestione dei rifiuti urbani; definisce inoltre i requisiti da prendere in considerazione per la stesura e la gestione dei contratti per lo svolgimento di tali servizi, al fine di ottenere i migliori risultati in termini di definizione e rilevamento delle prestazioni quantitative e qualitative, di formulazione di accordi di compensazione in caso di non conformità contrattuali, di ottimizzazione economica, di sostenibilità ambientale e di prevenzione dell’inquinamento. La Parte 2 definisce i livelli di prestazione, le modalità e le condizioni di accettazione e le esigenze da prendere in considerazione per definire i contenuti e per assicurare l’adempimento dei contratti di servizio per tutte le raccolte di rifiuti, a bassa o elevata intensità, di qualità adeguata o elevata, comprendenti o meno la misura dei livelli di riempimento dei contenitori; la pulizia e la manutenzione dei contenitori; la rimozione dei rifiuti abbandonati. Infine, la Parte 3 della norma definisce i livelli di prestazione, la modalità e le condizioni di accettazione e le esigenze da prendere in considerazione per definire i contenuti e assicurare l’adempimento dei contratti di servizio per:
– i servizi di spazzamento manuale e meccanico delle strade e dei marciapiedi; – i servizi di lavaggio delle strade e dei marciapiedi, nonché la pulizia delle superfici calpestabili di pregio;
– i servizi collaterali e addizionali allo spazzamento quali la messa in opera e la pulizia dei cestini gettarifiuti; il diserbo dei marciapiedi e dei cigli stradali, la rimozione degli escrementi animali, la pulizia dei mercati, la pulizia ordinaria delle fontane storiche o ornamentali, la raccolta di aghi e siringhe usate, la rimozione delle carcasse animali.
La norma definisce i parametri e gli elementi dei servizi considerati, le metodologie per controllarli e misurarli, il catalogo e la descrizione delle principali attività svolte, i sistemi da mettere in atto per controllare le prestazioni rese e la loro qualità, e le modalità per valutare i livelli di prestazione e di qualità offerti.
Quantunque le Norme tecniche non siano obbligatorie, ma “volontarie“per espressa dichiarazione del legislatore, vi sono altresì casi in cui il legislatore le richiama espressamente nei provvedimenti di legge, facendole acquisire un valore cogente.
In particolare, l’obbligo di applicazione delle specifiche tecniche e i criteri ambientali minimi (CAM) per determinate categorie di servizi e forniture per la Pubblica Amministrazione, in base alla Legge 2 febbraio 2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (il cosiddetto “Collegato Ambientale” alla Legge di Stabilità) e il D.Lgs. 18 aprile 2016 attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (il cosiddetto “Codice degli Appalti“), richiamano espressamente alcune norme tecniche per l’aggiudicazione di appalti e servizi o vengono inserite nei punteggi premianti per l’affidamento dei lavori.
Il ruolo delle Norme tecniche per lo sviluppo e il progresso è stato recentemente ribadito nella Dichiarazione finale del G7 Ministeriale su Innovazione e Industria (Torino, 25-26 settembre 2017), dove c’è anche l’invito alle PMI a partecipare attivamente ai lavori di normazione (punti 40-43).
Fonte: Regioni & Ambiente