Decreto Tariffa Puntuale: le valutazioni di ESPER

A cura di Andrea Cappello (Tecnico ESPER) ed Attilio Tornavacca (Direttore generale ESPER)

Lo scorso 14 marzo 2017 l’Europarlamento ha approvato il pacchetto sull’economia circolare, inserendo importanti novità per il settore dei rifiuti. Tra questi è stata innalzata la quota di riciclaggio per i rifiuti urbani fino al 70% mentre per i rifiuti da imballaggio tale quota è stata aumentata fino all’80%.

Altre interessanti novità riguardano il rafforzamento della responsabilità estesa del produttore (EPR), la previsione di strumenti economici-fiscali nella gestione delle politiche sui rifiuti e le nuove strategie sulla classificazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose.

All’allegato IV bis vengono introdotti ed elencati gli strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia circolare. Gli strumenti a disposizione dei decisori politici vengono suddivisi in due categorie: strumenti economici-fiscali e strumenti tecnico-amministrativi. Tra quelli economici- fiscali abbiamo importanti misure come tasse sull’incenerimento o tariffe al cancello per i conferimenti in discarica, che in passato hanno notevolmente influenzato le politiche di gestione dei rifiuti negli Stati membri o delle regioni. Oltre alle tariffe sullo smaltimento sono previsti strumenti volti a incentivare le autorità locali per l’attuazione di programmi di riduzione e prevenzione o per il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata.

Tra quelli elencati la tariffazione puntuale viene identificata come uno degli strumenti più importanti. L’efficacia della tariffazione puntuale sta nel disincentivo monetario applicato in maniera diretta alle singole utenze in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98CE, al fine di stimolare meccanismi virtuosi per la riduzione della produzione di rifiuti e per il loro conferimento in modo differenziato. L’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale genera effetti talmente positivi, innescando innescano percorsi virtuosi, innovativi e partecipati per una gestione dei rifiuti più sostenibile, che in campo europeo tutte le best practices sono accomunate dall’implementazione di tali sistemi.

La Comunità Europea però non dà indicazioni né regolamenta lo strumento dal punto di vista delle norme tecniche, lasciando agli Stati membri campo libero sulla legiferazione a proposito. Essi legiferano in materia con atti generici lasciando ampio spazio alle amministrazioni locali per la scelta delle metodologie e dei modelli per implementare questa misurazione puntuale dei rifiuti.

In Italia per lungo tempo al concetto di tariffa puntuale, che in maniera lungimirante era stato già introdotta nel 1997 dall’art. 49 del cosiddetto “Decreto Ronchi”, non era stato normato da una specifica disciplina tecnica di dettaglio. Di fatto tale mancanza ha frenato la diffusione a larga scala dei sistemi a misurazione puntuale in alcune regioni. Le amministrazioni pubbliche che hanno scelto di applicare sistemi di misurazione puntuale hanno spesso guardato infatti ai metodi utilizzati oltreconfine adattandoli alle norme interne. Questo vuoto normativo è stata colmato lo scorso 23 maggio 2017 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’Ambiente recante “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”[1].

Il Decreto è stato emanato ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della legge 147/2013, la legge di stabilità del 2014, che introduceva per i Comuni che avevano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TA.RI. L’obiettivo del Decreto è quello di uniformare tecniche e modalità per determinare una tariffa commisurata all’effettivo servizio reso. Vengono quindi dettati i criteri per la realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale, che devono riguardare perlomeno il volume e/o il peso del “rifiuto urbano residuale” (R.U.R.) della raccolta differenziata. L’art. 4 del Decreto riguarda infatti la previsione di tariffe a corrispettivo non soltanto per il RUR ma anche per le altre frazioni differenziate conferite al circuito di raccolta o presso i centri di riciclaggio. Questa scelta risulta oltremodo opportuna poiché tiene conto degli ultimi sviluppi conseguiti nelle esperienze di tariffazione puntuale più mature sia a livello europeo che nazionale in cui non viene misurato solo il RUR ma anche altre frazioni differenziate.

Il Decreto definisce inoltre i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e le diverse modalità attraverso cui è possibile determinare le quantità misurate. Vengono elencati i sistemi a riconoscimento del contenitore, che può essere un contenitore rigido o un sacco (nel testo del Decreto definiti “sistemi in modalità diretta e univoca”) e i sistemi a riconoscimento dell’utenza previsti in punti di conferimento (come ad esempio nei Centri di Raccolta Comunali).

All’art. 6 vengono dettagliate le modalità di misurazione delle quantità di rifiuto che possono essere conteggiate in maniera diretta, attraverso la pesatura dei singoli conferimenti, o in maniera indiretta, attraverso la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza. Nella maniera indiretta il peso verrà ricavato dalla volumetria del contenitore utilizzato, e in questo caso si lascia libera scelta tra contenitori rigidi o i sacchi, o dalla volumetria della apertura di conferimento per i casi in cui si conferisce in un contenitore dotato di calotta. Nei casi di misurazione indiretta il peso può essere inoltre stimato moltiplicando il volume della dotazione assegnata alla singola utenza ponderata per i singoli svuotamenti e moltiplicata per il peso specifico (denominato nel Decreto “Kpeso”). Questo viene calcolato dall’ente competente a definire la tariffa in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto che si vuole misurare e sulla base del rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.

Un’ultima considerazione riguarda gli art. 7 e 8 dove viene affrontato il caso in cui occorre misurare i singoli svuotamenti in utenze domestiche e non domestiche aggregate come ad esempio i condomini nel caso delle utenze domestiche oppure piccoli centri di consumo o di commercio nel caso di utenze non domestiche. Nel primo caso, quando non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata possono essere ripartiti tra le singole utenze in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all’utenza. E’ inoltre previsto che il riparto tra le singole utenze possa venire determinato utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2 di cui all’Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Nel caso invece di utenze non domestiche, per determinare la ripartizione dei volumi tra tutte le utenze aggregate possono essere utilizzati i coefficienti di produttività (i cosiddetti kc e kd) per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b di cui all’Allegato 1 del citato DPR 158.

In definitiva si può evidenziare che il Decreto colma un vuoto normativo che ha inciso in maniera determinate sulla estensione dei sistemi di tariffazione puntuale nel contesto nazionale ed ora la diffusione di tale sistemi subirà certamente una decisa accelerazione. Con la pubblicazione di tale regolamentazione ministeriale le autorità locali vengono spinte ad implementare sistemi di tariffazione puntuale per raggiungere performance sempre più elevata in termini ambientali ma anche economici e sociali come dimostrato nel recente studio “10 percorsi europei virtuosi verso la tariffazione incentivante” redatto dai tecnici di ESPER e pubblicato per il download gratuito nel sito http://esper.it/10-percorsi-europei-virtuosi-verso-la-tariffazione-incentivante/.

[1] Decreto del 20 aprile 2017

Condividi questo articolo

Articoli recenti

Iscriviti alla Newsletter di ESPER!

Unisciti alle persone che, come te, sono interessate a fare la differenza per l’ambiente.

Per iscriverti ti basta compilare e inviare il form qui sotto: