Premiati i cittadini virtuosi che non producono rifiuti
Entra in vigore il 2 febbraio 2016 la legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, nota anche come Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità del 2014, [G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016]. Le legge, dopo un iter molto lungo e complesso ha subito vari passaggi e modifiche. Tra le importanti novità introdotte dai 79 articoli del Collegato Ambientale, distribuiti negli 11 capitoli, si segnala il Capo VI “Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti”. In particolare tra le novità in materia di gestione dei rifiuti si segnala le novità sugli incentivi e le penalità per i comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata. Importanti sono gli interventi sulla “ecotassa”, la tassa ambientale che i comuni pagano alle regioni in base alle tonnellate di rifiuti che vengono conferite in discarica. In più, la legge prevede l’estensione agli inceneritori senza recupero di energia. Tutti i rifiuti che vengono avviati all’incenerimento presso gli impianti senza recupero di energia, come ad esempio i cementifici, verranno tassati. In questo caso è previsto una introduzione del 20% della aliquota fissata per legge dalle regioni.
L’ecotassa inoltre verrà “agganciata” alle performance della raccolta differenziata dei comuni. Un’addizionale del 20% imposta a carico dei comuni che non raggiungono le percentuali di raccolta differenziata. La potrà evitare nel caso in cui il comune ha conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza.
Si premia inoltre il comune virtuoso in termini di performance di raccolta differenziata. Il superamento percentuale di determinati livelli di raccolta differenziata fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale. Ad esempio se si raggiungono percentuali di RD oltre l’80%, il comune ha diritto ad uno sconto del 75% della ecotassa.
I comuni potranno applicare degli “sconti” sulla tassa rifiuti a chi non produrrà rifiuti, sia a famiglie che alle utenze commerciali. Il comune con regolamento comunale (vedi il nuovo l’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) può prevedere “riduzioni tariffarie ed esenzioni” nel caso di “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”. Questo caso si aggiunge agli altri già esistenti (in caso di abitazioni con unico occupante, o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, fabbricati rurali ad uso abitativo).
Ancora sono previste (con decreto ministeriale di prossima pubblicazione) agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Infatti viene reintrodotto in Italia il sistema dei c.d. “depositi rifondibili” (ancora oggi attivo in molti paesi europei ad esempio Norvegia, Svezia, Slovenia), cioè il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare per ora, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi), su base volontaria del singolo esercente. Il sistema del vuoto a rendere su cauzione sarà previsto per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale (bottiglie di vetro e/o plastica) serviti al pubblico da alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006).
La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani terrà conto anche di altre buone pratiche. Sono previste disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti. Il comune con un regolamento comunale può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni anche nel caso di “attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti” e non solo più in caso di abitazioni con unico occupante o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Inoltre alle utenze commerciali (attività agricole e florovivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle loro attività e alle famiglie che effettuano compostaggio per i propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”. Viene normato il compostaggio di “compostaggio di comunità”: è il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. La norma rende possibile ai comuni una scontistica per le utenze domestiche e non domestiche che attivano il compostaggio domestico o di comunità. Un decreto del Ministro dell’ambiente ne stabilirà i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate.
Vengono introdotto per la prima volta delle regole normative anche per gli impianti di compostaggio di piccola taglia (con una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue) a servizio delle comunità. Questi piccoli impianti possono essere attivati con una DIA, denuncia di inizio di attività, una volta acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e nel caso un regolamento comunale preveda le regole di “gestione dell’impianto” tra cui spicca “la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale”.