Direttiva SUP: facciamo il punto

Il 3 luglio 2021 è scaduto il termine di recepimento della Direttiva 904/2019 (c.d. Direttiva “SUP” – Single Use Plastics) in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Ciò nonostante, nel nostro Paese nulla è cambiato rispetto a prima: si rammenta, infatti, che in Italia non è stato ancora emanato il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di decreto legislativo che, come tale, potrà essere oggetto di modifiche e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere emanato il prossimo ottobre.

Considerati i malintesi e i fraintendimenti che si sono generati dal 3 luglio 2021 circa la vigenza o meno in Italia delle disposizioni contenute all’interno della Direttiva 904/2019, in questo articolo si cercherà di chiarire in che modo avviene il recepimento di una direttiva europea nel nostro Paese e a che punto siamo con l’accoglimento della normativa europea sulle plastiche monouso.

1. Il recepimento di una direttiva europea

La direttiva è un atto legislativo adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo secondo la procedura legislativa ordinaria, oppure solo dal Consiglio secondo le procedure legislative speciali (nel qual caso il Parlamento deve dare l’approvazione o essere consultato).

Affinché una direttiva abbia effetti a livello nazionale, i Paesi membri dell’Unione devono recepirla adottando provvedimenti nazionali (o modificando quelli esistenti). Il recepimento deve avvenire entro il termine indicato al momento dell’adozione della direttiva (di norme entro due anni). Qualora un Paese membro non recepisca una direttiva, la Commissione può avviare procedure di infrazione e adire la Corte di Giustizia dell’UE.

Con riferimento al nostro Paese, il Governo assicura il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo con la Legge Europea e la Legge di delegazione europea[1] secondo quanto previsto dall’art. 30 della Legge 234/2012[2]. In particolare, la Legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative volte all’attuazione di atti legislativi europei, alla modifica o abrogazione di dispositivi vigenti (limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell’ordinamento) o alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Con la Legge di delegazione europea vengono, inoltre, conferite al Governo le deleghe per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee o altri atti dell’Unione Europea.

Questi decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro con competenza prevalente secondo le procedure e le scadenze di delega indicate dagli articoli 31 e 32 della Legge n. 234/2012 e sono predisposti con il coinvolgimento dei Ministeri interessati attraverso un’attività coordinata dall’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei.

Il decreto legislativo viene sottoposto all’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri e, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Acquisito tale ultimo parere, il provvedimento viene nuovamente sottoposto al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Dopo l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica, il decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla suddetta pubblicazione.

2. La Direttiva 904/2019 (c.d. Direttiva SUP)

Il 5 giugno 2019 è stata formalmente adottata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio la Direttiva 904/2019 (pubblica in Gazzetta Ufficiale dell’UE L 155/1 del 12 giugno 2019), tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente, in particolare sull’ambiente acquatico, e sulla salute umana. La Direttiva SUP – entrata in vigore il 2 luglio 2019[3] – riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, prodotti che, insieme, rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.

La Direttiva SUP, in particolare, prescrive agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano l’origine di un copioso e costante flusso di rifiuti e che – a causa delle loro modalità di impiego – sono caratterizzati da un alto tasso di rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente e, soprattutto, nell’ambiente acquatico.

Peraltro, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri, l’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva stabilisce che: «Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso».

In applicazione di tale disposizione, il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/UE (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)[4].

In particolare, con tali orientamenti, la Commissione Europea ha voluto fornire una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri[5].

3. La Legge di delegazione europea 2019-2020

Sulla G.U. n. 97 del 23 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53, ovvero la Legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea. Tale norma, entrata in vigore l’8 maggio 2021, si compone di 29 articoli e di un allegato e contiene importanti novità in campo ambientale e, in particolare, in tema di circular economy.

Uno degli articoli più rilevanti in campo ambientale della Legge di delegazione europea 2019-2020 è sicuramente l’articolo 22contenente i principi e i criteri direttivi a cui dovrà necessariamente attenersi il nostro Governo al momento del recepimento della Direttiva (UE) 2019/904.

Al momento del recepimento di tale Direttiva (che doveva avvenire entro il termine del 3 luglio 2021il nostro Governo dovrà attenersi – oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della Legge 234/20121 – ai criteri fissati dalla Legge di delegazione europea 2019-2020, ovvero:

a) Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva SUP, dovranno essere previste misure finalizzate a promuovere la transizione verso un’economia circolare (attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili) e a garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella Parte A dell’Allegato alla Direttiva 904/2019 (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo).

Di conseguenza, il Governo dovrà prevedere una serie di interventi mirati a ridurre il consumo di:

1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Inoltre, in aggiunta a quanto disposto dalla Direttiva 904/2019, tra le tipologie di prodotti monouso cui si applicano gli obiettivi di riduzione del consumo di cui all’art. 4 della Direttiva SUP – ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e) della Legge di delegazione europea 2019-2020 – dovranno essere inclusi anche i bicchieri di plastica.

A questo proposito, potrebbero evidenziarsi criticità dal punto di vista della conformità della normativa nazionale al diritto comunitario, in quanto la Direttiva 904/2019 include, tra le tipologie di manufatti in plastica monouso cui si applicano gli obiettivi di riduzione, solo le “tazze per bevande”.

Le Linee Guida sull’applicazione della Direttiva SUP, inoltre, non esplicitano mai tali prodotti tra quelli ricompresi nel campo di applicazione della Direttive UE: in particolare, il paragrafo 4.4. (Contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, compresi i relativi tappi e coperchi) – che fornisce una “panoramica” sui criteri previsti per tali prodotti – non menziona mai i “bicchieri”, ma parla genericamente di “contenitori per bevande”.

b) Conformemente a quanto previsto dagli 4 e 11 della Direttiva 904/2019, il Governo dovrà, con riferimento ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, incoraggiare l’utilizzo di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso, anche mettendo a disposizione dei consumatori finali, presso i punti vendita, prodotti riutilizzabili opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantirne molteplici utilizzi, ma comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

c) Qualora non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso di cui alla Parte B dell’Allegato alla Direttiva SUP (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato), destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l’ 22, comma 1, lettera c) della Legge di delegazione europea 2019-2020 prescrive al Governo di consentire l’immissione nel mercato di prodotti monouso qualora questi siano realizzati in plastica biodegradabile o compostabile certificata conforme alla UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.

Tale disposizione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto esplicitato nelle Linee Guida dal legislatore europeo. Infatti, nelle suddette Linee Guida della Commissione viene chiarito che:

«Sulla base del regolamento REACH e dei relativi orientamenti dell’ECHA, i polimeri prodotti mediante un processo di fermentazione industriale non sono considerati polimeri naturali in quanto la polimerizzazione non ha avuto luogo in natura. Pertanto, i polimeri risultanti dalla biosintesi attraverso processi di coltivazione e fermentazione di origine antropica in contesti industriali, ad esempio i poliidrossialcanoati (PHA), non sono considerati polimeri naturali in quanto non sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura. In generale, se un polimero è ottenuto mediante un processo industriale e lo stesso tipo di polimero esiste in natura, il polimero fabbricato non può essere considerato un polimero naturale

Da ciò si desume che le restrizioni e le altre prescrizioni contenute nella Direttiva 904/2019 debbano applicarsi non solo alle plastiche originate da fonti fossili, ma altresì alle plastiche realizzate a partire dalle biomasse. Detto in altri termini, contrariamente a quanto previsto dall’art. 22 della Legge 53/2021, le plastiche biodegradabili e compostabili non sono, a livello europeo, escluse dalla definizione di plastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva SUP [6].

A tal proposito, è necessario segnalare che, qualora il legislatore nazionale operasse, attraverso il decreto legislativo di recepimento, scelte diverse da quelle adottate a livello comunitario, la Commissione Europea potrebbe avviare nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione.

d) Conformemente a quanto disposto dall’ 10 della Direttiva SUP, il Governo italiano dovrà adottare misure volte ad informare e sensibilizzare i consumatori e ad incentivarli ad assumere comportamenti responsabili, al fine di ridurre la dispersione e l’abbandono dei rifiuti derivanti dai prodotti in plastica contemplati dalla Parte G dell’Allegato alla Direttiva (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione).

Inoltre, dovranno essere previsti interventi volti a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini (di cui al punto 8) della summenzionata Parte G dell’Allegato), ad esclusione di quelli per uso industriale o altri usi/applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

e) Conformemente con quanto previsto dall’ 14 della Direttiva 904/2019, dovranno altresì essere introdotte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva SUP.

f) Infine, il Governo sarà tenuto ad abrogare l’art. 226-quater del Dlgs. 152/2006 (Plastiche monouso) in quanto – con il recepimento della Direttiva 904/2019 – si avrà una normativa più specifica e puntuale sul tema.

Piacenza, 26 luglio 2021

Note:

[1] Il disegno di legge di delegazione europea, con l’indicazione dell’anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno. È, inoltre, prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea (“secondo semestre”) da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell’adozione da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l’attuazione di singoli atti normativi dell’Unione Europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.

[2] Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, pubblicata in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 ed entrata in vigore il 19 gennaio 2013.

[3] Art. 18 Direttiva 2019/904UE: “La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea [12 giugno 2019]”.

[4] Commission guidelines in single-use plastic products in accordance with Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, C (2021) 3762 final.

[5] Tali esempi, peraltro, non devono considerarsi esaustivi, posto che servono soltanto a fornire un’illustrazione su come interpretare talune definizioni e i requisiti pertinenti alla Direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Come chiarito nelle stesse Linee Guida, infatti, «il contenuto [delle Linee Guida], compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione Europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea».

[6] A tal proposito, si segnala che il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani interrogato dal Senato sul tema ha annunciato di aver avviato sul punto una serie di interlocuzioni con la Commissione Europea. Il Ministro ha affermato che: “[..] Con riferimento alle plastiche biodegradabili e compostabili, in un’ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, le stesse dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche standard.”.

Fonte: Federica Martini per Tuttoambiente.it

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