Aggiornamento del Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani con il DM 07/04/2025

A cura di Attilio Tornavacca, direttore generale ESPER Società Benefit

Il DM del 07/04/2025 pubblicate dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, e aggiorna l’allegato al decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023. In precedenza, erano in vigore i CAM pubblicati con DM del 23 giugno 2022 (G.U: n. 182, 5 agosto 2022) mentre i precedenti CAM nel DM del 13 febbraio 2014.

Al punto 2.1.13 «Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall’affidatario» è stato semplicemente aggiunta la frase «In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573 Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l’affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l’igiene ambientale»

Nel paragrafo «2.2 CRITERI PREMIANTI» (riferito ai servizi di raccolta e trasporto) e nel paragrafo «3.2 CRITERI PREMIANTI» (riferito ai servizi di spazzamento) è stato introdotto il seguente paragrafo «2.2.1 (3.2.1) Adozione di un sistema di gestione ambientale» che recita «È assegnato punteggio premiante all’offerente che dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative all’attività di raccolta rifiuti.” per la verifica delle attestazioni pertinenti nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è prevista la presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001 o l’indicazione del numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell’Allegato II.8 del Dlgs 36/2023.

Al punto 3 è stato semplicemente aggiunta la frase «Per quanto riguarda la frazione organica, i controlli vengono programmati ed effettuati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 123Metodo di prova per la determinazione della qualità del rifiuto organico da recuperare attraverso i processi di digestione anaerobica e compostaggio».

Nel capitolo «AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA» è stato aggiunto il seguente paragrafo «3.1.14 Servizio straordinario di ripristino stradale post incidente» che recita «La stazione appaltante applica il presente criterio qualora voglia affidare il servizio straordinario di pulizia e spazzamento delle strade effettuato allo scopo di garantirne la fruibilità e la sicurezza a seguito di sinistro stradale. I documenti di gara forniscono specifiche indicazioni delle aree su cui il servizio sarà espletato. Considerando le specificità di tale tipologia di servizio, la stazione appaltante indicherà anche le clausole contrattuali applicabili.” Quali criteri da adottare per tale servizio è stato specificato che:

  1. Il servizio di ripristino post incidente è articolato per aree omogenee che possano garantire, sulla base dell’organizzazione richiesta, i più brevi tempi di intervento sulla base contesto territoriale.
  2. Il servizio viene effettuato nel rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro.
  3. Il servizio garantisce la pulizia del piano viabile e relative pertinenze (come da Codice della strada) consistente nel recupero dei detriti e dei liquidi sversati, nel lavaggio, ove necessario. Le operazioni di pulizia sono effettuate con l’ausilio di idonee apparecchiature e tecniche.

Al paragrafo «4.1.4 Caratteristiche di borse, sacchi e sacchetti» per i sacchi e i sacchetti in materia plastica per la raccolta della frazione organica dei rifiuti domestici” è stata aggiunta la seguente prescrizione «a. sono conformi alla norma UNI EN 13432 Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e sono adatti a contenere rifiuti umidi» mentre per quanto riguarda i sacchetti in carta per la raccolta della frazione organica è stata aggiunta la frase «a. sono conformi alla norma UNI EN 13432 Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e sono adatti a contenere rifiuti umidi» ed è stata invece tolta la frase «b. sono composti per almeno il 70% da materiale riciclato.»

Per i prodotti in carta è stata tolta la frase che richiedeva “la certificazione “Riciclato PEFC™” (o PEFC Recycled™), “FSC® Riciclato” (o “FSC® Recycled”, che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato) oppure “FSC® Misto” (o “FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa).” e dopo la frase «Per quanto riguarda le borse riutilizzabili in plastica l’offerente può presentare anche «documentazione dotati di documentazione relativa alla data di adesione allo schema “Made Green in Italy”» è stato aggiunto «e documentazione comprovante l’autorizzazione all’utilizzo del logo “Made Green in Italy” (i prodotti aderenti allo Schema  MGI sono presenti alla pagina  https://www.mase.gov.it/pagina/prodotti-made-green-italy).»

E’ stato eliminato completamente il paragrafo «6.2.4 Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica» che prevedeva di attribuire un punteggio premiante all’offerente che per la raccolta della frazione organica proponeva sacchetti con contenuto certificato di materia prima rinnovabile superiore al 60% e con contenuto certificato di materiale riciclato superiore al 70%.

Nel paragrafo «5.3.4 Riduzione del rumore» è stato solo aggiunta la seguente frase riferita alla direttiva 2000/14/CE «(Si applica la norma UNI EN 1501-4 specifica per i veicoli per la raccolta rifiuti).»

In sintesi il recente aggiornamento dei CAM si limitano ad aggiornare i precedenti riferimenti al Dlgs 50/2016 con i nuovi riferimenti al Dlgs 36/2023, ad aggiornare alcuni riferimenti a norme UNI ed a favorire l’adozione di misure di gestione ambientale attraverso criteri premianti per il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative all’attività di raccolta rifiuti.

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