ARERA pubblica la Delibera 596/2024 recante lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

A cura di Attilio Tornavacca, DG ESPER Società Benefit

Dopo la pubblicazione di ben tre documenti di consultazione (di seguito DCO) in cui l’Autorità aveva condiviso i propri orientamenti per la definizione dello schema tipo di bando di gara, lo scorso 27 dicembre 2024 ARERA ha pubblicato la Delibera 596/2024 denominata “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del D.lgs. 201/2022. Con la DCO 50/2023 del 14/02/2023 l’Autorità aveva infatti avviato il procedimento di consultazione con gli stakeholder mentre con il DCO 514/2023 del 7/11/2023 erano stati presentati gli elementi di inquadramento generale e i primi orientamenti. In risposta al tale DCO erano stati inviati 16 contributi da parte di gestori del servizio e loro associazioni rappresentative, Enti locali e loro associazioni e dall’Antitrust. Con il successivo DCO 450/2024 del 29/10/2024 l’Autorità avevaillustrato gli orientamenti finali.

Oltre allo strumento ordinario di partecipazione alla consultazione, l’Autorità ha organizzato anche uno specifico tavolo tecnico-istituzionale lo scorso 27/11/2024 in cui si è confrontata con i rappresentanti delle Regioni, delle Autonomie locali e degli Enti di Governo d’ambito nonché delle rispettive associazioni nazionali maggiormente rappresentative. In relazione all’esigenza, rappresentata in sede di consultazione di favorire il coordinamento fra le disposizioni dello schema tipo di bando di gara e quelle del d.lgs. 36/23 e del relativo bando tipo ANAC n. 1/2023, l’Autorità ha inoltre sviluppato nel corso degli scorsi mesi un’interlocuzione con ANAC che ha suggerito, in materia di durata dell’affidamento, di “valutare che la durata dell’affidamento sia comunque rapportata a tutta una serie di parametri, evidenziati caso per caso da parte degli ETC, anche in considerazione di specifiche circostanze che inducano a ritenerla maggiormente efficiente”. 

Secondo alcuni soggetti rispondenti alla DCO 450/024 hanno evidenziato la necessità di specificare che il modello gestionale (ad es. modello di raccolta rifiuti porta a porta) sia definito dall’ETC, anche secondo le indicazioni della pianificazione regionale, e che le offerte dei partecipanti possano introdurre unicamente miglioramenti rispetto al modello prescelto ed oggetto di affidamento e l’opportunità di esplicitare, anche tramite apposita documentazione, la descrizione quantitativa e qualitativa dello stato dei servizi oggetto di affidamento, l’elenco del personale soggetto a passaggio in capo al nuovo gestore e le banche dati delle utenze. ANEA ha proposto di inserire fra icriteri di valutazione indicati al medesimo punto (categoria di miglioramento A e C), anche criterilegati agli obiettivi di prevenzione della produzione dei rifiuti (richiesta accolta) e di inserire un riferimento esplicito al Piano d’Ambito per la redazione del PEFA di gara, ovvero, in assenza di pianificazione d’ambito e laddove si sta operando per la prima volta in termini di gestione integrata del servizio, un riferimento alle migliori stime disponibili dei costi del servizio ed ha suggerito di fornire più esplicita evidenza, nell’ambito della categoria relativa alla programmazione da porre a base di gara (categoria A) e di quella relativa alle specifiche pianificazioni o iniziative innovative (categoria C), anche al criterio connesso alle misure di prevenzione dei rifiuti urbani.

Diversi rispondenti hanno poi sollecitato la predisposizione da parte dell’Autorità di schemi tipo di PEFA di gara e di PEFA di offerta, al fine di garantire la presentazione di offerte omogenee. ARERA ha però stabilito di rinviare la definizione delle indicazioni metodologiche per la redazione degli atti di programmazione pluriennale (PEFA di offerta e PEFA di gara) alla definizione della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio (2026-2029) confermando che, nell’ambito di un processo di coordinamento generale, ulteriori indicazioni verranno disciplinate nell’ambito della metodologia tariffaria per il terzo periodo regolatorio anche al fine di favorire, in un’ottica di semplificazione, l’uniformità degli atti e degli strumenti impiegabili, nonché il rispetto degli esiti delle procedure di gara nell’ambito della dinamica dei processi regolatori.

ARERA ha quindi precisato che gli ETC sono tenuti a motivare adeguatamente la definizione del perimetro di affidamento e che la documentazione di gara deve contenere anche una descrizione dell’assetto impiantistico in essere sul territorio oggetto di affidamento e, in particolare, le informazioni concernenti l’assetto più o meno integrato della filiera gestionale, nonché gli eventuali obblighi di conferimento presso impianti minimi ovvero le condizioni di accesso all’eventuale impiantistica esterna al perimetro di affidamento;

Anche in riferimento alla durata dell’affidamento, al fine di favorire la realizzazione degli investimenti necessari alla crescita qualitativa e infrastrutturale del servizio nel rispetto dei pertinenti principi eurounitari, ARERA ha stabilito che gli ETC devono procedere alla sua determinazione illustrando gli obiettivi specifici connessi al servizio da affidare sulla base dei quali la medesima è stata determinata, dando conto degli ulteriori parametri che hanno determinato tale scelta come maggiormente efficiente;

In merito all’osservazione di ANAC relativa alle condizioni previste per regolare il possesso delle capacità tecniche e professionali minime per la partecipazione alla gara, in cui era stato evidenziato “il rischio di un possibile sbarramento alla partecipazione mediante i termini e i modi con cui lo svolgimento di pregressi servizi analoghi possa essere considerato ai fini partecipativi, dimostrazione del possesso di requisiti così più stringenti”, ARERA ha però confermato la possibilità da parte dell’ETC di richiedere evidenza del passato svolgimento di servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di affidamento, salvaguardando, in ogni caso, il principio di massima partecipazione.

In merito all’osservazione di ANAC e di vari rispondenti in merito alle potenziali criticità e difficoltà implementative correlate all’applicazione della doppia offerta, ARERA ha ribadito che si tratta di una opzione rimessa alla valutazione discrezionale dell’ETC avente la specifica finalità di favorire la presentazione di progetti di rafforzamento infrastrutturale e innalzamento dei livelli di qualità del servizio, anche mediante tecnologie maggiormente avanzate o processi innovativi ed è stato chiarito che, a tutela del principio di parità di trattamento e a garanzia della massima partecipazione alla procedura di gara, gli ETC non devono esprimere una preferenza ex ante per una delle due tipologie di offerta (quella al ribasso o al rialzo) precisando però che ciascuna offerta deve essere composta da una parte tecnica ed una economica. ARERA ha precisato inoltre che le due offerte assumono ex ante lo stesso punteggio ai fini della formazione della graduatoria e non possono essere formulate in via alternativa o subordinata. L’Autorità ha poi stabilito che possono essere oggetto di valutazione anche proposte che intercettano profili innovativi (tecnologici e di processo) anche non espressamente esplicitati dall’ETC in sede di gara, purché, connessi all’oggetto dell’affidamento e tali da non alterarne la natura comportando la totale sostituzione di quanto posto a base di gara.

ARERA ha inoltre precisato che, a seguito del ricorso alle offerte migliorative a forte contenuto innovativo, a fronte di condizioni di aggiudicazione della gara che dovessero comportare una crescita annuale delle entrate tariffarie superiore al limite previsto dal metodo tariffario pro tempore vigente, gli ETC, una volta approvati gli esiti della procedura di gara e il relativo PEFA, non saranno tenuto a presentare l’apposita relazione che la regolazione tariffaria richiede per il superamento del menzionato limite per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità, ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività previste.

Con la deliberazione 596/2024 ARERA ha quindi ritenuto opportuno confermare la definizione di un nucleo di regole comuni e uniformi a livello nazionale volte a favorire il coordinamento di tutti i profili rilevanti in un quadro di semplificazione che agevoli una più efficacie espressione delle dinamiche competitive, nonché promuova la necessaria spinta all’innovazione per raggiungere gli obiettivi ambientali e di qualità dettati dalla normativa eurounitaria e nazionale, salvaguardando al contempo il principio di autodeterminazione negoziale. Con riferimento all’entrata in vigore della Delibera 596/2024 è stato infine stabilito che lo schema tipo di bando di gara si applicherà alle procedure di selezione avviate a far data dal 1° gennaio 2026, fermo restando che per le procedure avviate antecedentemente al citato termine, gli ETC saranno tenuti alla predisposizione di bandi di gara coerenti con il quadro regolatorio pro tempore vigente, a cui allegare contratti di servizio conformi ai contenuti minimi essenziali di cui alla delibera 385/2023.

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