Il TAR Sicilia conferma l’obbligo del posizionamento dei bidoni per la RD all’interno degli spazi condominiali

Secondo la recente sentenza del TAR Sicilia n. 1925 dello scorso 21 giugno 2023[1] risulta assolutamente legittima un’ordinanza comunale che imponga di utilizzare gli spazi comuni condominiali per il posizionamento dei bidoni carrellati destinati al conferimento delle principali tipologie di rifiuti. Non si configura infatti nessun pericolo di carattere igienico-sanitario per i residenti del condominio e gli oneri imposti rientrano nell’ambito delle minime prestazioni collaborative e della doverosa collaborazione in capo agli stessi utenti del servizio pubblico di igiene urbana. Tale obbligo vale soprattutto nei centri storici e nei centri urbani dove, a causa del poco spazio a disposizione nelle pubbliche vie, spesso non è opportuno predisporre isole ecologiche stradali.

Tale orientamento era già stato sviluppato da varie sentenze di giudici civili, penali ed amministrativi.

In specifico nella sentenza del TAR Sicilia non ha ritenuto degno di condivisione il lamentato disagio derivante dal necessario spostamento all’esterno degli edifici dei bidoni pieni nel giorno di raccolta e dall’obbligo di doverli riposizionare all’interno dopo lo svuotamento. Il TAR ritiene infatti che il sistema di conferimento ed esposizione dei rifiuti all’esterno degli edifici risulta condivisibile e ragionevole, dal momento che, tra l’altro, risulta rispondere anche ad esigenze di sicurezza dei medesimi condomini, consentendo di impedire l’ingresso di privati, ovvero degli addetti alla raccolta, nelle proprietà private.

I compiti attribuiti nell’ordinanza agli utenti sono quindi risultati conformi ad un equilibrato bilanciamento di interessi tra esigenze private (di limitare al minimo gli oneri discendenti dalla raccolta dei rifiuti) e l’interesse pubblico alla concentrazione, anche per ragioni igieniche, della raccolta dei rifiuti, specialmente della componente umida (che costituisce la componente che richiede le maggiori attenzioni di carattere igienico-sanitario).

Sono state infine respinte anche le accuse di violazione delle regole igienico- sanitarie e del decoro degli edifici. Al contrario, secondo il TAR l’adozione di specifiche modalità di raccolta del rifiuto umido (con bidoni rigidi carrellati in luogo dei sacchetti utilizzati per altre tipologie di rifiuti), dimostrerebbe un’adeguata valutazione dei profili di rischio igienico-sanitario da parte del Comune.

Anche secondo altre sentenze (ad es. Tar Piemonte, 10 luglio 2015, n. 1169 e TAR Sicilia n. 571 del 6 marzo 2020) il condominio è quindi obbligato a collocare all’interno dei propri spazi comuni i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e a esporli di conseguenza alle ore stabilite e la scelta di dove posizionare i bidoni spetta in prima battuta all’assemblea condominiale ma, ove non si raggiunga o non venga assunta questa decisione, deve interviene l’amministratore.

[1] SENTENZA

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