Era il tema scottante in tutti gli uffici tributi comunali.
L’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, e di conseguenza la determina delle tariffe TARI, con le nuove modalità prevista da ARERA aveva agitato le acque. Con l’obiettivo di rendere i PEF omogenei e i costi confrontabili, ARERA aveva imposto una revisione della definizione delle voci di spesa per i servizi di Igiene Urbana, creando non poco scompigli, complici anche i tempi strettissimi con cui si era deciso di procedere. Il PEF 2020 avrebbe già dovuto essere determinato ed approvato secondo le nuove norme, con scadenza 31 marzo.
Complice l’emergenza sanitaria, il DL “Cura Italia” stabilisce all’articolo 107 comma 5 che “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”
Si evidenzia altresì che la delibera ARERA 59/2020/R/COM non ha determinato proroghe per gli altri e diversi obblighi riguardanti l’invio delle informazioni tramite questionari sulla qualità del servizio rifiuti (sia da parte dei gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza, che di quelli coinvolti dalle sole attività di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio strade) ed il calcolo e versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA relativi al 2018-19, ma è stato comunicato alle Associazioni di riferimento che i portali per il caricamento dei questionari continueranno a funzionare almeno “fino al 3 aprile”. ANCI ha però giustamente chiesto al governo, su questa ed altre impegnative imminenti scadenze (per molti uffici comunali impossibili da sostenere), di definire un quadro certo di superamento degli obblighi e delle scadenze relative all’applicazione dalle prescrizioni delle recenti Delibere ARERA 443/2019 e 444/2010 per l’anno 2020.
A seguito di numerose richieste di proroga dei termini di applicazione della delibera 443/2019 durante la Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 2020 il Governo si era infatti impegnato a trovare una soluzione che rendesse non vincolante per i Comuni l’applicazione del nuovo MTR introdotto dalla delibera 443/2019. L’emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe che avrebbe consentito di concretizzare il suddetto impegno era stato però respinto.