Il 31 ottobre 2019 ARERA Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha approvato la deliberazione 443/2019/R/RIF “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”.
Facendo riferimento alle norme di settore Europee, in particolare alla Direttiva sull’Economia Circolare (2018/851/UE) alla legge madre (2008/98/CE) insistendo sui concetti quali “responsabilità estesa del produttore, “chi inquina paga” e con un’attenzione particolare ai sistemi di tariffazione puntuale basati sul concetto di “Pay as you throw” ARERA modifica alcune norme sull’allocazione delle fonti di costo nei documenti economico-finanziari 2020-2021.
L’obiettivo è quello di garantire agli operatori e a tutte le parti interessate un quadro di regole certe e chiare di garantire che le tariffe praticate agli utenti siano coerenti con i principi fondamentali dell’ordinamento tariffario, quali quelli dell’efficienza dei costi.
In prima battuta ARERA stabilisce il perimetro dell’ambito di applicazione. Potranno essere inseriti nel conteggio TARI i costi relativi a: spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero dei rifiuti urbani; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Esclusi dunque alcuni servizi accessori quali lo spazzamento neve, spesso fino ad oggi conteggiati. Relativamente a tali servizi sono dunque identificate le seguenti componenti tariffarie: costi operativi, costi d’uso del capitale (ammortamenti, immobilizzazioni, etc.)
Elemento importante dell’impianto è quello relativo ai costi inesigibili, ovvero quelli che difficilmente verranno riscossi. Rimane confermato in caso di applicazione della TARI corrispettiva il principio per cui questi possono essere inseriti come costo solo al termine di tutte le procedure per la riscossione previste dalla legge. In caso di TARI tributo, fa fede la normativa vigente.
Il Piano Economico Finanziario dovrà essere presentato dal gestore, ma non potrà essere solo un elenco di costi: sarà infatti obbligatoria una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi. Il gestore dovrà trasmettere il Pef all’«ente territorialmente competente» (ente di governo dell’Ambito, se istituito ed operativo, oppure la Regione o il Comune). L’ente una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa» e in caso di esito positivo approva.
Infine ARERA accoglie le osservazioni dei Comuni per quel che riguarda l’Iva prendendo atto del fatto che, essendo l’Iva indetraibile in caso di applicazione della Tari tributo, va considerata un costo e in quanto tale da inserire nel Piano economico e finanziario. (SC)