Delibera Arera: contenuti e criticità. La nostra analisi

CONTENUTI E CRITICITA’

In data 7 maggio 2020, ARERA ha pubblicato sul proprio sito la delibera 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”. Con tale delibera l’Autorità è intervenuta sulla materia dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche disciplinando le modalità per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti nazionali e regionali.

Secondo la nota inviata ai vertici di ANCI nazionale dalla Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali, tale Delibera presenta una serie di criticità dal punto di vista operativo e, con molta probabilità, profili di illegittimità sul piano delle competenze e dei ruoli assegnati ai diversi soggetti coinvolti.

Nell nota si sostiene inoltre, con argomenti molto convincenti, che la delibera 158/2020 pregiudica di fatto l’applicazione da parte degli enti locali del disposto dell’art. 107, comma 5 del cd. Dl. Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ovvero la possibilità per i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Contenuti e criticità della Delibera

Al di là dei possibili profili di illegittimità della Delibera ARERA 158/2020, uno dei nodi principali della questione è senza dubbio quello della copertura degli oneri connessi alle misure indicate da ARERA. I costi che i Comuni sono tenuti a riconoscere ai soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, risultano infatti, nel loro complesso, sostanzialmente invariati, o con riduzioni non particolarmente significative. A fronte della minor produzione di rifiuti e dei servizi erogati alle utenze non domestiche (attività commerciali/produttive), si è assistito in genere ad un incremento della produzione di rifiuti da parte delle utenze domestiche costrette a casa e all’insorgenza di costi “straordinari” legati all’attivazione di circuiti di raccolta dedicati per le utenze in quarantena, all’incremento dei livelli di sicurezza degli operatori e della frequenza di sanificazione di mezzi e attrezzature. Questo almeno è quello che emerge dall’osservazione di un campione costituito da oltre un milione di abitanti serviti di 46 Comuni (tra cui Comuni di grandi dimensione come Fiumicino e Capoluoghi di Provincia come Siracusa e Ragusa)  del nord, centro e sud Italia in cui ESPER svolge le funzioni di Direzione di esecuzione del contratto (DEC) e nei territori nei quali ESPER lavora fianco a fianco con la pubblica amministrazione e le società in-house di gestione dei rifiuti (circa 440.000 ab. serviti da 5 aziende pubbliche in house che servono 73 Comuni).

Tornando alla delibera ARERA, ai fini della copertura degli oneri connessi alle misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio, si fa riferimento (nei “ritenuto”) a un generico rinvio a successivo provvedimento  Come garantire quindi l’ottemperanza da parte degli enti locali all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, definito dall’articolo 1, comma 654, della legge 147/2013?

Un secondo nodo, particolarmente rilevante è quello del perimetro di applicazione e dell’entità delle riduzioni applicabili dai Comuni. Quanto al perimetro di applicazione, la Delibera non contempla infatti la possibilità per i Comuni di prevedere riduzioni tariffarie per le imprese  che, pur rimanendo aperte (si pensi in particolare alle attività rivolte al pubblico quali strutture ricettive e pubblici esercizi), hanno registrato (e registreranno nel prossimo futuro) una forte riduzione dell’attività (e di conseguenza della produzione di rifiuti) determinata dalla necessità di far rispettare le misure di sicurezza (es. distanze obbligatorie, ingressi contingentati) e dall’applicazione delle misure restrittive in materia di spostamenti sull’intera popolazione durante la “Fase 1”. Quanto all’entità delle riduzioni riconoscibili alle utenze non domestiche chiuse o sospese per obbligo o per scelta,, la Delibera limita  inoltre gli interventi di riduzione applicabili alla sola parte variabile della tariffa senza tener conto che la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra quota fissa e quota variabile presenta forti difformità nei diversi territori.

In entrambi i casi, dal punto di vista strettamente economico, la possibilità per la maggioranza dei Comuni di garantire riduzioni adeguate all’entità della crisi dipende dalla messa disposizione di risorse altrettanto adeguate da parte dello Stato.

Nel seguito, in sintonia con quanto già evidenziato nel citato documento della Conferenza dei presidenti delle ANCI Regionali, vengono evidenziate ulteriori criticità contenute nella Delibera con riferimento alle disposizioni relative alle utenze non domestiche ed alle utenze domestiche.

Riduzioni per le utenze non domestiche (UND)

Ai fini della determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze NON domestiche, le attività economiche sono suddivise in quattro differenti grupppi:

  1. Attività risultanti sottoposte a sospensione e già riaperte;
  2. Attività risultanti sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
  3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
  4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.

Per la prima categoria, Arera ha stabilito che dovrà essere obbligatoriamente applicata una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata al periodo di chiusura. L’art. 1, al comma 1.2 riporta la formula da applicare, con riferimento ai coefficienti kd di produzione specifica minimi e massimi del Dpr 158/1999. Non è chiaro se il riferimento ai kd di legge, invece che a quelli deliberati dai Comuni nel 2019, sia un errore (i Comuni hanno infatti per legge la facoltà di discostarsi dai kd minimi o massimi indicati dal Dpr 158/1999 del 50% in più o in meno) oppure sia da considerarsi come una scelta voluta, tesa a impedire la sopra citata facoltà dei Comuni di adottare per il 2020 le tariffe del 2019. La modifica dei kd minimi e massimi di una sola categoria di contribuenza nell’ambito del metodo normalizzato di cui al Dpr 158/1999 determina infatti un effetto domino su tutti gli altri kd, causando di fatto la modifica delle tariffe applicate a tutte le altre categorie. In questo caso, non sarebbe quindi possibile confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019 e  sarebbe necessario provvedere all’approvazione del PEF 2020 secondo le nuove regole dell’MTR ARERA introdotto con la Delibera 443/2019.

Per la seconda categoria, ARERA dispone una riduzione della parte variabile della tariffa del 25% obbligando i Comuni ad applicare un fattore di correzione a riduzione dei valori dei rispettivi kd minimi e massimi del Dpr 158/1999 pari al 25%. Ferme restando le considerazioni di cui al punto precedente, dal punto di vista applicativo, la modifica dei kd in relazione a specifici codici ATECO si presenta di difficile applicazione (specie nei tempi previsti per l’approvazione delle tariffe), considerato che, nelle banche dati comunali, le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158/1999 e l’informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Ad ulteriore complicazione, è stato rilevato che non cesiste alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stato possibile ottenere una legittima deroga da parte delle Prefetture competenti. In ogni caso, anche nel caso in cui fosse possibile risalire in maniera puntuale alle imprese effettivamente oggetto di provvedimenti di chiusura, sarebbe comunque necessaria una modifica degli applicativi utilizzati dai Comuni per l’articolazione tariffaria (o dai gestori nel caso di tariffa corrispettiva) in tempo utile per garantire, entro i termini previsti dalla legge, l’espletamento di tutti passaggi formali previsti dai regolamenti comunali fino all’approvazione delle tariffe.

Per la terza categoria, l’Autorità pone in carico all’Ente territorialmente competente (l’EGATO ove costituito ed operativo, oppure il Comune in caso contrario) il compito di individuare i giorni di chiusura delle diverse attività (senza considerare però debitamente che tale precisa individuazione è assai difficile ed a volte praticamente impossibile da parte degli enti locali) sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile della tariffa secondo i criteri già illustrati.

Per la quarta categoria, è l’EGATO dove costituito ed operativo (e non il Comune !) il solo soggetto che può (ndr. non deve) riconoscere riduzioni tariffarie, ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, dell’attività. Le riduzioni devono essere commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti e richieste espressamente dall’utente non domestico il quale è tenuto ad attestare (e documentare) ai sensi del d.P.R. 445/00, l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19. Non rientrano in questa categoria le attività che sono rimaste aperte ma che hanno comunque ridotto la produzione di rifiuti contestualmente alla riduzione del fatturato. Tale tipologia di attività, come già evidenziato, sono completamente escluse dalla possibilità di accedere alle riduzioni contemplate dall’Autorità.

Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il comma 1.5 della Delibera dispone inoltre che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provveda a “porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”. Tale formulazione appare errata, considerato che, in regime di corrispettivo, per l’applicazione di riduzioni sulla parte variabile della tariffa nel caso in questione, occorre riparametrare gli svuotamenti minimi (quasi sempre presenti) tenendo conto del periodo di chiusura.

Riduzioni per le utenze domestiche (UD)

La logica seguita per la definizione dei criteri per l’applicazione di riduzioni/agevolazioni per le utenze domestiche è diversa da quella seguita nel caso delle utenze non domestiche. Si tratta infatti di agevolazioni per utenze in condizioni di disagio economico, non commisurate alla minor produzione di rifiuti, ma legate a considerazioni di carattere sociale. Si noti che l’art. 57-bis del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (Dl n° 124 del 26 ott. 2019) aveva già previsto l’introduzione di un “Bonus sociale rifiuti”, analogamente a quanto accade per gli altri settori regolati (energia, gas, acqua), rimandando l’applicazione alla definizione da parte di ARERA delle modalità applicative sulla base dei principi e dei criteri generali definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 124/2919, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si tratta quindi, di fatto, di una “anticipazione” del cd. Bonus sociale rifiuti che può essere riconosciuta ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e che, nel caso, deve essere quantificata dall’Ente territorialmente competente in accordo con l’Ente locale. Diversamente da quanto previsto all’art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, tale agevolazione, secondo la Delibera ARERA, può essere “spalmata” in tariffa ponendola a carico dell’intera platea degli altri contribuenti, senza dover far ricorso alla fiscalità generale del Comune. Come già evidenziato, tale soluzione, comporterebbe un aumento delle tariffe applicate alle altre utenze e l’impossibilità di confermare le tariffe 2019.

Conclusioni

Si ritiene che l’intervento dell’Autorità, anche se risulta chiaramente ispirato dall’ottimo proposito di tutelare gli utenti (domestici e non domestici) nel rispetto del principio “chi inquina paga” e di garantire condizioni omogenee sul territorio nazionale per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie in relazione alla pandemia da coronavirus, non appare al momento in grado di garantire il reale perseguimento dei suddetti condivisibili obiettivi strategici, determinando invece al momento una situazione di stallo che, ci auguriamo, sarà risolta nel più breve tempo possibile grazie ad un intervento urgente del legislatore nazionale.

ESPER terrà monitorata l’evoluzione del quadro di riferimento e le eventuali iniziative che saranno prese nei prossimi giorni da ANCI e/o dagli altri soggetti in campo e, come concordato con l’Associazione Comuni virtuosi, continuerà ad aggiornare le FAQ predisposte in supporto ai Comuni Italiani nel sito http://esper.it/faq-adempimenti-in-materia-tariffaria-alla-luce-delle-recenti-disposizioni-arera-e-delle-recenti-novita-normative-per-fronteggiare-lemergenza-sanitaria/.

APPENDICE 1 – SCADENZE

Alla luce delle recenti novità introdotte dal c.d. Dl Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), dal Dl 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. Dl fiscale) e dalle disposizioni ARERA di cui alla Deliberazione 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020, dal Comunicato del 17/03/2020 ed alla Determinazione n° 13/DAGR/2020, si riportano nella tabella seguente le principali scadenze aggiornate al 12-5-2020 in materia tariffaria.

Termine per la determinazione del PEF e delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo

Il Dl “Cura Italia” all’art. 107 comma 4 dispone il differimento del termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 30 giugno 2020. Allo stesso tempo, al successivo comma 5, dispone che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

NB. Il cd. DL Rilancio, nella bozza del 10 maggio 2020, uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI (e IMU) al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione e dispone l’abrogazione dell’art. 107 comma 4 del Dl Cura Italia e dell’art. 1, comma 683-bis,della Legge 147/2013.

Termine per l’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti

Al momento, il termine rimane “formalmente” fissato al 30 aprile 2020. Il Dl Cura Italia non ha previsto infatti nessuna proroga per l’approvazione dei regolamenti per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti. Sono stati prorogati (al 31 giugno, con ulteriore spostamento al 31 luglio secondo quanto indicato nella Bozza del cd. “Dl Rilancio”) solo i termini per l’approvazione delle tariffe. Si ritiene si tratti di un refuso del legislatore.

Termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 e del rendiconto di gestione dell’anno 2019

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del cd. Dl Cura Italia, dispone il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 30 giugno 2020.

Termine per gli obblighi in materia di trasparenza di cui all’Allegato A alla delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 (TITR)

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 marzo 2020 ha spostato il termine dal 1 aprile 2020 al 1 luglio 2020. Per le gestioni sotto i 5.000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021.

Termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020 differisce dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti (cfr. all’articolo 11, punto 11.1 dell’Allegato A alla delibera n. 444 del 2019 – TITR). Tali informazioni riguardano:

  • i contenuti informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun gestore (art. 3,
  • punto 3.1 del “TITR”);
  • le informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto 5.1, del “TITR”);
  • le informazioni sugli importi addebitati all’utenza e sul calcolo della tariffa (art. 6, punto 6.1, del
  • “TITR”);
  • le informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7, punto 7.1, del “TITR”);
  • le informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione (art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).

La trasmissione è necessaria in quanto il gestore della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire, tramite il proprio sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e spazzamento. Per una migliore comprensione degli elementi informativi minimi di competenza di ciascun soggetto gestore, si consiglia la lettura delle slide del webinar Ifel del 27 febbraio 2020.

Termine per l’invio dei dati sulla “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti” e “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”

Il termine risulta scaduto il 30 aprile 2020. Con Comunicato del 26 marzo 2020 ARERA aveva ulteriormente differito dal 3 aprile 2020 (cfr. Comunicato ARERA del 17/03/2020) al 30 aprile 2020 la chiusura delle raccolte dati “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” e “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti“, avviate, rispettivamente, con le determinazioni 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, e 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019.

Termine per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216

L’art. 110 (Rinvio questionari Sose) del Dl Cura Italia fissa a 180 giorni dal loro ricevimento la scadenza per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216. (In precedenza la scadenza era fissata a 60 giorni dal ricevimento). Pertanto, i termini per la compilazione dei questionari sono:

  • 27 maggio 2020 per FC50U – Comuni, Unioni e Comunità montane delle RSO e per Comuni e Unioni della Regione Sicilia
  • 31 agosto per FP20U – Province e Città Metropolitane

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