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Direttiva SUP: facciamo il punto

Il 3 luglio 2021 è scaduto il termine di recepimento della Direttiva 904/2019 (c.d. Direttiva “SUP” – Single Use Plastics) in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Ciò nonostante, nel nostro Paese nulla è cambiato rispetto a prima: si rammenta, infatti, che in Italia non è stato ancora emanato il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di decreto legislativo che, come tale, potrà essere oggetto di modifiche e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere emanato il prossimo ottobre.

Considerati i malintesi e i fraintendimenti che si sono generati dal 3 luglio 2021 circa la vigenza o meno in Italia delle disposizioni contenute all’interno della Direttiva 904/2019, in questo articolo si cercherà di chiarire in che modo avviene il recepimento di una direttiva europea nel nostro Paese e a che punto siamo con l’accoglimento della normativa europea sulle plastiche monouso.

1. Il recepimento di una direttiva europea

La direttiva è un atto legislativo adottato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo secondo la procedura legislativa ordinaria, oppure solo dal Consiglio secondo le procedure legislative speciali (nel qual caso il Parlamento deve dare l’approvazione o essere consultato).

Affinché una direttiva abbia effetti a livello nazionale, i Paesi membri dell’Unione devono recepirla adottando provvedimenti nazionali (o modificando quelli esistenti). Il recepimento deve avvenire entro il termine indicato al momento dell’adozione della direttiva (di norme entro due anni). Qualora un Paese membro non recepisca una direttiva, la Commissione può avviare procedure di infrazione e adire la Corte di Giustizia dell’UE.

Con riferimento al nostro Paese, il Governo assicura il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo con la Legge Europea e la Legge di delegazione europea[1] secondo quanto previsto dall’art. 30 della Legge 234/2012[2]. In particolare, la Legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative volte all’attuazione di atti legislativi europei, alla modifica o abrogazione di dispositivi vigenti (limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell’ordinamento) o alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Con la Legge di delegazione europea vengono, inoltre, conferite al Governo le deleghe per la predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive europee o altri atti dell’Unione Europea.

Questi decreti sono adottati su proposta del Ministro per gli Affari Europei e del Ministro con competenza prevalente secondo le procedure e le scadenze di delega indicate dagli articoli 31 e 32 della Legge n. 234/2012 e sono predisposti con il coinvolgimento dei Ministeri interessati attraverso un’attività coordinata dall’Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Europei.

Il decreto legislativo viene sottoposto all’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri e, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, trasmesso alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Acquisito tale ultimo parere, il provvedimento viene nuovamente sottoposto al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Dopo l’emanazione da parte del Presidente della Repubblica, il decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla suddetta pubblicazione.

2. La Direttiva 904/2019 (c.d. Direttiva SUP)

Il 5 giugno 2019 è stata formalmente adottata da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio la Direttiva 904/2019 (pubblica in Gazzetta Ufficiale dell’UE L 155/1 del 12 giugno 2019), tesa a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull’ambiente, in particolare sull’ambiente acquatico, e sulla salute umana. La Direttiva SUP – entrata in vigore il 2 luglio 2019[3] – riguarda, nello specifico, i prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa e gli attrezzi da pesca contenenti plastica, prodotti che, insieme, rappresentano circa il 77% dei rifiuti marini.

La Direttiva SUP, in particolare, prescrive agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano l’origine di un copioso e costante flusso di rifiuti e che – a causa delle loro modalità di impiego – sono caratterizzati da un alto tasso di rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente e, soprattutto, nell’ambiente acquatico.

Peraltro, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri, l’art. 12, paragrafo 2, della Direttiva stabilisce che: «Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso».

In applicazione di tale disposizione, il 31 maggio 2021 la Commissione Europea ha diffuso le Linee Guida di orientamento per l’applicazione della Direttiva 2019/904/UE (pubblicate in data 7 giugno 2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)[4].

In particolare, con tali orientamenti, la Commissione Europea ha voluto fornire una “guida” sulle definizioni chiave contenute nella direttiva stessa e sugli esempi di prodotti da considerare come rientranti (o meno) nel suo campo di applicazione, al fine di garantire che le nuove norme siano applicate correttamente e uniformemente in tutti gli Stati membri[5].

3. La Legge di delegazione europea 2019-2020

Sulla G.U. n. 97 del 23 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53, ovvero la Legge di delegazione europea 2019-2020, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea. Tale norma, entrata in vigore l’8 maggio 2021, si compone di 29 articoli e di un allegato e contiene importanti novità in campo ambientale e, in particolare, in tema di circular economy.

Uno degli articoli più rilevanti in campo ambientale della Legge di delegazione europea 2019-2020 è sicuramente l’articolo 22contenente i principi e i criteri direttivi a cui dovrà necessariamente attenersi il nostro Governo al momento del recepimento della Direttiva (UE) 2019/904.

Al momento del recepimento di tale Direttiva (che doveva avvenire entro il termine del 3 luglio 2021il nostro Governo dovrà attenersi – oltre che ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della Legge 234/20121 – ai criteri fissati dalla Legge di delegazione europea 2019-2020, ovvero:

a) Conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva SUP, dovranno essere previste misure finalizzate a promuovere la transizione verso un’economia circolare (attraverso modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili) e a garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella Parte A dell’Allegato alla Direttiva 904/2019 (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo).

Di conseguenza, il Governo dovrà prevedere una serie di interventi mirati a ridurre il consumo di:

1) tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Inoltre, in aggiunta a quanto disposto dalla Direttiva 904/2019, tra le tipologie di prodotti monouso cui si applicano gli obiettivi di riduzione del consumo di cui all’art. 4 della Direttiva SUP – ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e) della Legge di delegazione europea 2019-2020 – dovranno essere inclusi anche i bicchieri di plastica.

A questo proposito, potrebbero evidenziarsi criticità dal punto di vista della conformità della normativa nazionale al diritto comunitario, in quanto la Direttiva 904/2019 include, tra le tipologie di manufatti in plastica monouso cui si applicano gli obiettivi di riduzione, solo le “tazze per bevande”.

Le Linee Guida sull’applicazione della Direttiva SUP, inoltre, non esplicitano mai tali prodotti tra quelli ricompresi nel campo di applicazione della Direttive UE: in particolare, il paragrafo 4.4. (Contenitori per bevande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, compresi i relativi tappi e coperchi) – che fornisce una “panoramica” sui criteri previsti per tali prodotti – non menziona mai i “bicchieri”, ma parla genericamente di “contenitori per bevande”.

b) Conformemente a quanto previsto dagli 4 e 11 della Direttiva 904/2019, il Governo dovrà, con riferimento ai materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, incoraggiare l’utilizzo di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso, anche mettendo a disposizione dei consumatori finali, presso i punti vendita, prodotti riutilizzabili opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantirne molteplici utilizzi, ma comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

c) Qualora non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso di cui alla Parte B dell’Allegato alla Direttiva SUP (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato), destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l’ 22, comma 1, lettera c) della Legge di delegazione europea 2019-2020 prescrive al Governo di consentire l’immissione nel mercato di prodotti monouso qualora questi siano realizzati in plastica biodegradabile o compostabile certificata conforme alla UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.

Tale disposizione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto esplicitato nelle Linee Guida dal legislatore europeo. Infatti, nelle suddette Linee Guida della Commissione viene chiarito che:

«Sulla base del regolamento REACH e dei relativi orientamenti dell’ECHA, i polimeri prodotti mediante un processo di fermentazione industriale non sono considerati polimeri naturali in quanto la polimerizzazione non ha avuto luogo in natura. Pertanto, i polimeri risultanti dalla biosintesi attraverso processi di coltivazione e fermentazione di origine antropica in contesti industriali, ad esempio i poliidrossialcanoati (PHA), non sono considerati polimeri naturali in quanto non sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura. In generale, se un polimero è ottenuto mediante un processo industriale e lo stesso tipo di polimero esiste in natura, il polimero fabbricato non può essere considerato un polimero naturale

Da ciò si desume che le restrizioni e le altre prescrizioni contenute nella Direttiva 904/2019 debbano applicarsi non solo alle plastiche originate da fonti fossili, ma altresì alle plastiche realizzate a partire dalle biomasse. Detto in altri termini, contrariamente a quanto previsto dall’art. 22 della Legge 53/2021, le plastiche biodegradabili e compostabili non sono, a livello europeo, escluse dalla definizione di plastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva SUP [6].

A tal proposito, è necessario segnalare che, qualora il legislatore nazionale operasse, attraverso il decreto legislativo di recepimento, scelte diverse da quelle adottate a livello comunitario, la Commissione Europea potrebbe avviare nei confronti del nostro Paese una procedura di infrazione.

d) Conformemente a quanto disposto dall’ 10 della Direttiva SUP, il Governo italiano dovrà adottare misure volte ad informare e sensibilizzare i consumatori e ad incentivarli ad assumere comportamenti responsabili, al fine di ridurre la dispersione e l’abbandono dei rifiuti derivanti dai prodotti in plastica contemplati dalla Parte G dell’Allegato alla Direttiva (Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione).

Inoltre, dovranno essere previsti interventi volti a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini (di cui al punto 8) della summenzionata Parte G dell’Allegato), ad esclusione di quelli per uso industriale o altri usi/applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

e) Conformemente con quanto previsto dall’ 14 della Direttiva 904/2019, dovranno altresì essere introdotte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva SUP.

f) Infine, il Governo sarà tenuto ad abrogare l’art. 226-quater del Dlgs. 152/2006 (Plastiche monouso) in quanto – con il recepimento della Direttiva 904/2019 – si avrà una normativa più specifica e puntuale sul tema.

Piacenza, 26 luglio 2021

Note:

[1] Il disegno di legge di delegazione europea, con l’indicazione dell’anno di riferimento, deve essere presentato dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno. È, inoltre, prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea (“secondo semestre”) da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell’adozione da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l’attuazione di singoli atti normativi dell’Unione Europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.

[2] Legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, pubblicata in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013 ed entrata in vigore il 19 gennaio 2013.

[3] Art. 18 Direttiva 2019/904UE: “La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea [12 giugno 2019]”.

[4] Commission guidelines in single-use plastic products in accordance with Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, C (2021) 3762 final.

[5] Tali esempi, peraltro, non devono considerarsi esaustivi, posto che servono soltanto a fornire un’illustrazione su come interpretare talune definizioni e i requisiti pertinenti alla Direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Come chiarito nelle stesse Linee Guida, infatti, «il contenuto [delle Linee Guida], compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione Europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea».

[6] A tal proposito, si segnala che il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani interrogato dal Senato sul tema ha annunciato di aver avviato sul punto una serie di interlocuzioni con la Commissione Europea. Il Ministro ha affermato che: “[..] Con riferimento alle plastiche biodegradabili e compostabili, in un’ottica di transizione verso la gestione circolare della plastica, le stesse dovrebbero essere considerate come alternative sostenibili alle plastiche standard.”.

Fonte: Federica Martini per Tuttoambiente.it

Direttiva SUP: per l’Italia il recepimento può attendere

Nonostante i vari interventi del Ministro Cingolani apparsi sui media nelle settimane precedenti alla data di entrata in vigore della Direttiva sulle plastiche monouso SUP, l’Italia ha finito per non recepire la direttiva entro il termine del 3 luglio. Secondo indiscrezioni parrebbe che il decreto legislativo di recepimento finisca per slittare a dopo l’estate .

EuPC l’associazione che in Europa rappresenta i trasformatori europei di materie plastiche, nel comunicato stampa divulgato recentemente sulla SUP lamenta una situazione estremamente frammentata, con i singoli stati che procedono al recepimento in ordine sparso. Secondo l’associazione l’eterogeneità delle legislazioni nazionali e la pubblicazione tardiva delle Linee guida hanno contribuito, a rendere la situazione ancora più complicata e confusa.

Nella nota di EuPC si legge : “La Francia ha deciso di prendere una certa distanza dalle disposizioni della Direttiva e, dopo aver raccolto i riscontri di molte parti interessate, uno dei testi notificati è stato recentemente rinviato al legislatore nazionale per la modifica, causando ulteriori ritardi. L’Italia potrebbe essere l’unico Paese a prendere la discutibile decisione di escludere i prodotti in plastica a base biologica dal campo di applicazione della legge di recepimento, mentre in Svezia il ritardo sembra essere uno scenario inevitabile a causa dell’altissimo numero di risposte che la bozza del testo di la normativa nazionale ricevuta dai portatori di interessi. Molti paesi come la Romania e la Bulgaria non hanno ancora compiuto passi concreti verso il recepimento.”

La direttiva sulle materie plastiche monouso – prosegue la nota – “è un atto legislativo europeo peculiare che lascia ampio spazio di interpretazione ai legislatori nazionali. Gli Stati membri stanno sviluppando interpretazioni dissimili di molti concetti cardine, che alla fine causeranno l’impossibilità di preservare l’obiettivo finale dell’armonizzazione in tutta l’Unione europea.”

Il Rapporto della coalizione Break Free from Plastics

Una panoramica sullo stato dell’arte del recepimento da parte degli Stati membri dell’UE della direttiva SUP la offre il recente rapporto “Moving on from single-use plastics: how is Europe doing? ” Assessment of European countries’ transposition of the Single Use Plastics Directive, frutto del lavoro congiunto di Zero Waste Europe, Surfrider Europe, Rethink Plastic Alliance e Seas at Risk.

Se l’Europa vuole davvero allontanarsi dalla plastica monouso e avvicinarsi all’economia circolare – si legge nella relazione – il livello di ambizione negli Stati membri che emerge rimane nel complesso insufficiente. Solo cinque paesi (Estonia, Francia, Grecia, Irlanda e Svezia) hanno mostrato di volere esplorare appieno il potenziale offerto dalla direttiva nell’eliminazione graduale della plastica monouso andando persino oltre ai requisiti imposti.

Il resto degli Stati membri ha adottato solamente i requisiti minimi o, peggio ancora, non ha adottato alcuna (o molte) delle misure previste. Inoltre, in molti paesi, il processo di recepimento è ancora in corso – come in Belgio, Finlandia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna – o è appena iniziato come nel caso di Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania.

Le nove raccomandazioni del rapporto delle ONG ai paesi membri per un recepimento ottimale della direttiva
La relazione, sottolineando che la transizione verso prodotti e modelli aziendali basati sulla prevenzione e il riutilizzo non può più essere ritardata invita gli Stati membri a:

  • Garantire la piena attuazione e applicazione dei divieti contenuti nella direttiva in tutta l’UE ed estendere i divieti ad altri articoli monouso in plastica;
  • Prevenire spiacevoli sostituzioni dei materiali adottando misure per garantire che gli articoli vietati siano sostituiti con alternative riutilizzabili, piuttosto che con prodotti monouso in altro materiale;
  • Fissare obiettivi di riduzione quantitativi ambiziosi per altri articoli non vietati per ridurne il consumo e promuovere il riutilizzo: come bicchieri e tazze per bevande, contenitori da asporto per alimenti pronti al consumo, ma anche altri articoli come involucri da imballaggio e salviette umidificate;
  • Introdurre quanto prima, e al più tardi entro il 2024, regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) pienamente vincolanti che includano una forte eco-modulazione dei contributi ambientali a carico dei produttori, che coprano almeno i costi completi tra raccolta, trattamento, pulizia ambientale causati dal fine vita dei loro prodotti e le iniziative di sensibilizzazione;
  • Fissare obiettivi minimi di contenuto riciclato per gli articoli in plastica di almeno il 50% per le bottiglie e del 30% (minimo) per gli altri articoli;
  • Implementare sistemi di depositi per contenitori di bevande o aumentare le prestazioni dei sistemi esistenti in modo che: a) raggiungano al più presto il 90% di raccolta differenziata delle bottiglie; b) includano bottiglie di plastica, lattine per bevande e bottiglie di vetro; c) includano sia bottiglie di bevande ad uso singolo che ricaricabili (vuoto a rendere).
  • Attuare e far rispettare pienamente i requisiti di marcatura della Direttiva;
  • Mettere in atto misure di sensibilizzazione per i cittadini incentrate sugli impatti ambientali e sulla salute della plastica monouso, sulla necessità di ridurre i consumi, e sulla disponibilità di alternative riutilizzabili per sostituire il monouso;
  • In contemporanea con l’adozione delle misure individuate garantire un’accurata raccolta e monitoraggio dei dati onde potere valutare e/o adeguare le misure, per migliorare l’efficacia.

Senza volere mettere il carro davanti ai buoi, e ammesso che quanto riportato nella scheda sull’Italia non venga smentito nel decreto di recepimento, non ci sono per ora indizi sulla volontà da parte italiana di volere accogliere buona parte di queste raccomandazioni.

Nel capitoletto “Main Issues” colpisce in negativo la scelta di affidare ad accordi volontari tra soggetti pubblici e privati gli obiettivi di riduzione dei consumi. Esiste infatti sufficiente evidenza storica a documentare l’inefficacia di accordi e protocolli di riduzione dei rifiuti che si sono susseguiti negli ultimi anni tra regioni/provincie/comuni ed associazioni di categoria, o altri interessi privati.

Tutti accordi spesso basati su generici obbiettivi di riduzione dei rifiuti tra le parti che non prevedevano neanche una misurazione reale del consumo che si voleva andare a ridurre e che a distanza di un annetto finivano nel nulla.
A questo proposito viene ripreso nel capitoletto “Missing measures” il fatto che l’Italia non ha presentato un piano nazionale di misure con obiettivi di riduzione (ambiziosi) per gli articoli parte dell’allegato A, tra i quali tazze e bicchieri per bevande e contenitori di cibo da asporto. Come baseline per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsto nel 2026 (art.4 della SUP) si dovrà considerare il consumo di questi articoli che si avrà nel 2022.

Difatti, come ha sintetizzato Paolo Azzurro, consulente tecnico in materia di rifiuti e di economia circolare nell’intervista ad EconomiaCircolare.com entro il 3 luglio 2021 l’Italia avrebbe dovuto predisporre e notificare alla Commissione una descrizione delle misure adottate allo scopo, che, come specificato nel testo della Direttiva, possono comprendere la fissazione di obiettivi nazionali di riduzione del consumo; disposizioni volte ad assicurare che siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita alternative riutilizzabili, strumenti economici per evitare che tali prodotti siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale, come successo con i sacchetti e così via…”.

Infine sempre al punto “Missing Measures” nella scheda viene anche ripresa l’intenzione espressa dall’Italia di esentare dal campo di applicazione della direttiva gli articoli vietati come piatti, posate e cannucce qualora realizzati con bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate UNI EN 13432, ove le opzioni riutilizzabili non possono essere impiegate. L’Italia – si legge – richiederebbe questa deroga considerando che ha una filiera virtuosa del rifiuto organico come raccolta e trattamento e che la riconversione della propria industria chimica deve essere valorizzata. Resta da vedere se la Commissione Europea interverrà.

Nella parte invece dedicata ai “Positive Developments” dove si trovano alcune dichiarazioni generali di intenti si legge che “Con decreto del ministero all’ambiente saranno inoltre istituiti diversi DRS (Deposit Return System) per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande e altri prodotti monouso categorie soggette all’articolo 8 della direttiva sulla Responsabilità Estesa del Produttore EPR”. Speriamo di vedere presto misure in tal senso, e che parlando di DRS si intenda un sistema di deposito nazionale per contenitori di bevande in plastica, metallo e vetro che prenda esempio dai sistemi nazionali di maggiore successo europei.

Un parere da Bruxelles

Pascal Canfin, europarlamentare del gruppo centrista Renew, presidente della commissione ambiente intervistato da Domani qualche giorno fa, ha fatto delle considerazioni molto interessanti. L’europarlamentare ha vissuto da vicino i tentativi fatti da parte italiana, e in particolare nelle ultime settimane da parte del ministro Cingolani, per convincere le istituzioni europee sulla fondatezza della “linea italiana” nel recepimento della direttiva,

Sostanzialmente Canfin afferma nell’intervista che non è ancora possibile “fidarsi delle bioplastiche” perché non sono biodegradabili nell’ambiente e in Commissione non vogliono correre rischi, bensì essere certi che questi materiali non portino ad impatti paragonabili a quelli che hanno poi avuto le plastiche tradizionali. D’altronde – spiega Canfin – c’è stata una valutazione tra i pro e i contro che l’utilizzo delle bioplastiche presenta basata sullo stato dell’arte a livello europeo della raccolta e trattamento di questi materiali che ha spinto l’Europa a trattare le bioplastiche come le altre plastiche. “Non possiamo dare un assegno in bianco alle tecnologie italiane, rinunceremmo a tutti gli obiettivi di riduzione d’impatto. Con quale livello di riciclo e in quanto tempo possiamo fidarci abbastanza della raccolta da poter considerare le bioplastiche sostenibili? Cinque, dieci, quindici anni, dipende dagli effetti della direttiva. E non c’è una percentuale di riciclo oggi considerata accettabile, dipende dal prossimo ciclo di legislazione sull’economia circolare”.

A dire il vero un assegno in bianco alle nostre tecnologie ancora non ce lo meritiamo perché un conto è la biodegradazione dei sacchetti compostabili (che contengono l’organico negli impianti di compostaggio) , altro paio di maniche è la gestione di quantità crescenti di manufatti tra stovigliame, posate, capsule da caffè e altri imballaggi. Gli impianti hanno tecnologie e cicli di trattamento “tarati” sul trattamento dello scarto organico che non sarà banale, e neanche a costo zero, adattare o riprogrammare. Ma ci sono anche altre criticità e la confusione dei cittadini da affrontare qualora aumentassero i manufatti compostabili che sono state puntualmente riprese nel documento La gestione e il recupero delle bioplastiche disponibile sul sito di Utilitalia.

Tornando all’intervista la conclusione di Canfin non lascia spazio ad eventuali speranze sul fare cambiare idea all’Europa, almeno nel breve termine “Lo ripeto: una stoviglia di plastica bio su una spiaggia non fa nessuna differenza, dovrebbe essere nel vostro interesse capirlo, vista l’estensione della costa e l’importanza del turismo. Ne riparleremo solo quando i livelli di riciclo saranno cresciuti. In quel momento vi troverete leader di una tecnologia nuova. Ma quel momento non è ora, mi dispiace. È un peccato vedere un paese così minacciato dall’inquinamento marino cercare di essere un’eccezione nella protezione del mare, non vedo come gli italiani possano essere fieri di questo.

Sul punto dell’inquinamento da plastica del Mediterraneo va precisato per chi ha letto sui media che l’Italia non ha grandi responsabilità sulla dispersione della plastica nei mari che l’evidenza ci dice tutt’altro. Sono almeno tre gli studi recenti che hanno individuato nell’Italia e nella Turchia i paesi maggiormente responsabili del marine littering nel Mediterraneo.

Insomma per quanto l’Italia abbia investito nel settore delle bioplastiche (e monouso in genere), essere in Europa significa prendere atto della realtà comunitaria e prepararsi come paese a cogliere invece le opportunità economiche che possono nascere dai modelli economici circolari. Modelli in cui le risorse non vengono sprecate in un solo utilizzo e consentono una crescita economica disaccoppiata dal consumo di risorse, con provati vantaggi occupazionali.

Un obiettivo che oltretutto siamo obbligati a perseguire se non vogliamo estinguerci, e dovremmo cominciare a lavorarci da subito. Banalmente perché siamo nel bel mezzo di una crisi climatica e delle risorse con poco più di una decina di anni a disposizione per invertire drasticamente la rotta.

Fonte: Silvia Ricci per comunivirtuosi.org

Direttiva SUP e produzione. La Case History di Haval

A pochi giorni dal recepimento definitivo della Direttiva SUP, il dibattito italiano si polarizza, come spesso accade, fra ambiente e economia, come se non fosse possibile una soluzione che mantenga le performances economiche delle aziende garantendo la tutela ambientale.

A smentire questa impostazione novecentesca, incapace di comprendere come sia necessario modificare i paradigmi produttivi novecenteschi per garantirsi un futuro sul mercato (e per garantire un futuro vivibile), arriva dall’Olanda una interessante Case History. A raccontarla un progetto Interreg “Transform-CE” sulle buone pratiche relative ai modelli di business basati sull’economia circolare.

Haval è un’azienda a conduzione familiare che produce articoli monouso e imballaggi per alimenti (come posate di plastica, piatti, bicchieri da yogurt, ecc.). Attualmente, producono prodotti in grandi volumi al minor costo possibile. A causa della recente introduzione della direttiva sulla plastica monouso (SUP), che entrerà in vigore il 3 luglio 2021, quasi tutti i loro prodotti saranno vietati. Quindi, Haval sta attualmente subendo una transizione dai prodotti monouso alle alternative riutilizzabili (sotto il nome di Circulware). Invece di cercare facili soluzioni per aggirare le regole (usando altri materiali), Haval ha deciso di adottare un approccio completamente diverso, passando dai prodotti monouso a quelli multiuso. Recentemente hanno creato una linea di prodotti specifica chiamata ‘Circulware’, creata appositamente per eventi e festival, tra cui vassoi riutilizzabili per il cibo e vassoi per le patatine. Inoltre, Haval sta attivamente ricercando l’uso della filigrana, che potrebbe (in futuro) permettere di separare i prodotti alimentari da quelli non alimentari, e permettere di separare i prodotti più piccoli.

Questo comporta molti cambiamenti nel modello di business, dalla consegna diretta ai consumatori all’implementazione della logistica inversa e all’estensione della loro gamma di prodotti.

Leggi il rapporto completo: https://www.nweurope.eu/media/14010/case-study-report-haval-good-practice-of-circular-economy-business-models.pdf

Direttiva SUP: trattative in Europa

Nei giorni scorsi si è acceso il dibattito sul recepimento da parte dell’Italia della Direttiva Europea “Single Use Plastic” (SUP).
Il testo originale della direttiva Europea introduce limiti, vincoli e restrizioni per numerosi articoli usa e getta in plastica, con l’obiettivo di ridurne l’utilizzo e la dispersione in ambiente. Dieci tipologie – per le quali, secondo Bruxelles, esistono già oggi valide alternative – non potranno più essere messe in commercio a partire dal 3 luglio: bastoncini cotonati per la pulizia delle orecchie, piatti e posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, i contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato o asporto di alimenti senza ulteriori preparazioni, nonché contenitori per bevande e tazze sempre in EPS. La Direttiva SUP introduce la responsabilità estesa del produttore per altri manufatti monouso, con accollamento dei relativi costi di raccolta e smaltimento – come nel caso dei filtri di sigarette e delle reti da pesca – e vengono fissati target di raccolta e riciclo più restrittivi per le bottiglie: 77% di quanto immesso al consumo entro il 2025 e 90% al 2029; inoltre, a partire dal 2025, le bottiglie in plastica dovranno contenere un minimo del 25% di materiale riciclato, valore che salirà al 30% nel 2030. Inoltre la direttiva Europea sottolinea come nei divieti siano comprese le plastiche biodegradabili (art. 11 “La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo. “)

Proprio l’inserimento delle bio-plastiche fra i divieti ha aperto il dibattito Italiano: il nostro Paese è estremamente all’avanguardia nello studio e nella realizzazione dei bio-polimeri, che rappresentano un settore in forte espansione: nel 2020, in Italia l’industria delle plastiche biodegradabili e compostabili è rappresentata da 278 aziende, suddivise in produttori di chimica e intermedi di base (4), produttori e distributori di granuli (21), operatori di prima trasformazione (193), operatori di seconda trasformazione (60), con 2.775 addetti dedicati, oltre 110.000 tonnellate di manufatti compostabili prodotti e un fatturato complessivo di 815 milioni di euro. A tutela del settore la direttiva Europea è stata recepita esentando dai divieti i manufatti in bioplastica biodegradabile e compostabile certificata. Su questo punto si è aperta la discussione che vede spaccato anche il fronte ambientalista: Legambiente a favore dell’esclusioe e GreenPeace contrario.

In questo momento risultano, in vista del recepimento definitivo (entro il 3 luglio), fitti contatti fra Governo Italiano e Comunità Europea, che dopo i primi pareri assolutamente contrari all’esenzione delle bio-plastiche, hanno aperto a nuove valutazioni. L’annuncio arriva dal Ministro Cingolani su Radio 24: “l’accordo è che si continueranno a rivedere le linee guida in funzione delle nuove soluzioni tecnologiche, ed è stato riconosciuto il fatto che, se ho un bicchiere di carta che è il 90% carta e il 10% plastica, non me lo pesano come tutto plastica, ma riconoscono che c’è solo il 10%”.

Valutazioni confermate dalla UE, che in una nota scrive “Nel contesto del nuovo piano d’azione per l’economia circolare, la Commissione prevede di sviluppare nel 2022 un quadro politico sull’uso della plastica biodegradabile o compostabile, basato su una valutazione delle applicazioni in cui tale uso può essere vantaggioso per l’ambiente, e dei criteri per tali applicazioni. Nel complesso, è importante sottolineare che in un’economia circolare il riutilizzo deve essere prioritario rispetto all’uso singolo, ed è anche su questo che la Commissione si concentrerà nella sua definizione delle politiche nei prossimi anni.” (SC)