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Bilancio di previsione prorogato al 30 giugno 2022. La proroga comprende anche i provvedimenti TARI

Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città ed autonomie locali del 31 maggio 2022 è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 30 giugno prossimo, che verrà formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.

La proroga riguarda anche l’approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state recentemente allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 43, comma 11 del dl 50/2022, qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno. Si ricorda che tale disposizione prevede anche che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

Fonte: Fondazione IFEL

Proroga termini TARI e PEF al 31 maggio in arrivo con il “dl aiuti”

Con il prossimo “dl aiuti” in approvazione nei prossimi giorni, verrà introdotta una norma che collega il termine dell’approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal “dl milleproroghe” al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, quando quest’ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile.

Lo afferma il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio, in risposta alle molteplici richieste dei Comuni e dell’Anci che chiedevano da tempo un allineamento tra i termini di approvazione dei provvedimenti relativi al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quelli del bilancio, che quest’anno sono stati prorogati al 31 maggio, anche per ottemperare alle nuove prescrizioni dell’ARERA che in materia di qualità del servizio rifiuti, aggiungono nuovi elementi di complessità ad un quadro regolatorio già di per sé molto complesso.

Il termine per le deliberazioni Tari sarà quindi posposto al 31 maggio 2022.

La norma in questione disporrà inoltre che i Comuni che abbiano già approvato i propri bilanci di previsione possano effettuare una semplice variazione di bilancio per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla TARI, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.

Fonte: Fondazione IFEL

ARERA: posticipata approvazione PEF

Era il tema scottante in tutti gli uffici tributi comunali.
L’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020, e di conseguenza la determina delle tariffe TARI, con le nuove modalità prevista da ARERA aveva agitato le acque. Con l’obiettivo di rendere i PEF omogenei e i costi confrontabili, ARERA aveva imposto una revisione della definizione delle voci di spesa per i servizi di Igiene Urbana, creando non poco scompigli, complici anche i tempi strettissimi con cui si era deciso di procedere. Il PEF 2020 avrebbe già dovuto essere determinato ed approvato secondo le nuove norme, con scadenza 31 marzo.
Complice l’emergenza sanitaria, il DL “Cura Italia” stabilisce all’articolo 107 comma 5 che “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Si evidenzia altresì che la delibera ARERA 59/2020/R/COM non ha determinato proroghe per gli altri e diversi obblighi riguardanti l’invio delle informazioni tramite questionari sulla qualità del servizio rifiuti (sia da parte dei gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza, che di quelli coinvolti dalle sole attività di raccolta e trasporto o spazzamento e lavaggio strade) ed il calcolo e versamento dei contributi per il funzionamento di ARERA relativi al 2018-19, ma è stato comunicato alle Associazioni di riferimento che i portali per il caricamento dei questionari continueranno a funzionare almeno “fino al 3 aprile”. ANCI ha però giustamente chiesto al governo, su questa ed altre impegnative imminenti scadenze (per molti uffici comunali impossibili da sostenere), di definire un quadro certo di  superamento degli obblighi e delle scadenze relative all’applicazione dalle prescrizioni delle recenti Delibere ARERA 443/2019 e 444/2010 per l’anno 2020.

A seguito di numerose richieste di proroga dei termini di applicazione della delibera 443/2019 durante la Conferenza Stato-Città e Regioni del 30 gennaio 2020 il Governo si era infatti impegnato a trovare una soluzione che rendesse non vincolante per i Comuni l’applicazione del nuovo MTR introdotto dalla delibera 443/2019. L’emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe che avrebbe consentito di concretizzare il suddetto impegno era stato però respinto.