FAQ – Come gestire il servizio di igiene urbana durante l’emergenza COVID-19

L’Istituto Superiore di Sanità, nel parere rilasciato il 4 marzo 2020, ha chiarito che i rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria e quindi applicate le prescrizioni previste nel DPR 254/2003. Nella consapevolezza che tale classificazione potrebbe essere di difficile attuazione, l’ISS ha dato delle indicazioni su come smaltire tali rifiuti classificandoli di fatto come frazione indifferenziata CER 200301:

    • Interrompere la raccolta differenziata
    • Tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla natura ed includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, potranno essere considerati come indifferenziati utilizzando due sacchetti (uno dentro l’altro)
    • Occorre instituire un servizio dedicato e l’utente potrà utilizzare un apposito contenitore fornito appositamente per lo scopo o un mastello consegnato in comodato d’uso.

Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A). Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).

Alcune regioni hanno ritenuto opportuno effettuare questa distinzione, demandando prioritariamente alle ASL la gestione del servizio presso le utenze A ed ai comuni quelle dei rifiuti A1.

Devono essere utilizzati mezzi non compattanti in modo da non rompere i sacchetti

L’ISPRA nel documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19” approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020 ha scritto che prioritariamente devono essere avviati ad incenerimento senza alcun trattamento preliminare. Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti dovranno essere conferiti in discarica, avviando il trattamento preliminare al TMB qualora presso tale impianto fosse garantita l’igienizzazione del rifiuto.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30/03/2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”, all’art. 3 da la possibilità ai Sindaci di adottare Ordinanze ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06, consentendo, in deroga al DM 8 aprile 2008 e smi, il deposito temporaneo dei rifiuti raccolti presso le utenze in quarantena, adottando tutte le precauzioni indicate da ISS e ISPRA in merito alla gestione di tali attività. La citata Circolare da anche la possibilità di raddoppiare la durata del deposito nonché aumentare la capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20% rispetto ai limiti previsti nel citato DM.