FAQ – Adempimenti in materia tariffaria alla luce delle recenti disposizioni ARERA e delle recenti novità normative per fronteggiare l’emergenza sanitaria

FAQ Generali

NO. Il nuovo MTR ARERA non si occupa della articolazione tariffaria all’utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, ma solo delle regole per la determinazione e l’approvazione del Piano Economico Finanziario.

Al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato, l’MTR introduce una puntuale definizione delle attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti. Rientrano nel perimetro del servizio soggetto a regolazione, ai sensi dell’art. 1 della deliberazione n.443:

  • lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
  • la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
  • il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
  • la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Sono inclusi altresì:

  • i costi relativi alla raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali ;
  • i costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e i costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultatino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo ;
  • i costi per per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale nel territorio di riferimento ;
  • i costi per le misure di prevenzione, di cui all’articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE.

Non sono invece ricomprese nel perimetro del servizio soggetto a regolazione le attività esterne non strettamente riferibili al servizio, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, quali, a titolo esemplificativo:

  • raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche: tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019), la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU ;
  • derattizzazione;
  • disinfestazione zanzare;
  • spazzamento e sgombero della neve;
  • cancellazione scritte vandaliche;
  • defissione di manifesti abusivi;
  • gestione dei servizi igienici pubblici;
  • gestione del verde pubblico e quindi, per similitudine ed analogia del servizio, anche del verde privato;
  • manutenzione delle fontane.

Al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi , l’Autorità consente che gli oneri relativi ad eventuali attività esterne al perimentro soggetto a regolazione possano essere comunque introdotti nei corrispettivi tariffari, a patto che gli stessi vengano indicati separatamente negli avvisi di pagamento. Non a caso, lo schema tipo per l’elaborazione del PEF riportato in Appendice alla Deliberazione 443, riporta una specifica voce relativa ai costi per le “Attività esterne al ciclo integrato dei RU incluse nel PEF

Rispetto alle voci di costo già previste nel DPR 158/1999 il nuovo MTR elimina la voce “Altri Costi” e ne introduce delle nuove quali:

  • La voce COALrelativi agli oneri relativi al funzionamento degli Enti di governo d’Ambito Ottimale (EGATO) nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente, che prima erano compresi nella componente CGG.
  • i Costi Operativi Incentivanti (COI), gli unici ad avere natura previsionale, destinati, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili (COITV) e degli oneri fissi (COITF) attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell’eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano l’eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell’utenza;

In relazione alla nuova voce COI, l’ETC ha quindi la facoltà di includere le suddette due componenti che possono essere riconosciute per intero o parzialmente in relazione all’effettivo miglioramento della qualità e/o ampliamento del perimetro gestionale. Il riconoscimento di tali costi è infatti subordinato al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

  • gli obiettivi devono essere condivisi con il gestore e poi stabiliti dall’Ente territorialmente competente;
  • i costi devono poter essere riconducibili agli obiettivi affidati;
  • la valorizzazione dei costi deve essere “congrua” ed “efficiente” in relazione agli obiettivi stessi (ovvero i costi devono essere efficienti).

Viene inoltre modificato il precedente meccanismo di ripartizione dei costi del personale che prevedeva di allocare discrezionalmente almeno il 50% e fino al 100% dei costi del personale operativo nella voce Costi Generali di Gestione (CGG). Con il nuovo MTR la voce CGG riguarda invece i soli costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative (personale adibito alla direzione, controllo ed amministrazione contabile) mentre i costi del personale operativo devono invece essere allocati nella componente di costo cui si riferiscono. Nei costi operativi per l’attività di accertamento, riscossione e gestione delle tariffe (di seguito CARC) devono ora essere ricompresi i costi relativi ai rapporti con gli utenti, che comprende le attività di promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L’ETC, come già visto, deve inoltre procedere all’individuazione, mediante specifiche simulazioni, dei parametri di sua competenza, da sottoporre alla necessaria condivisione con il gestore nei limiti fissati dal MTR. In particolare, l’introduzione da parte di ARERA del fattore di sharing sui proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, nonchè sui proventi derivanti dalla vendita sul mercato di materiali ed energia, riconosce il contribuito del gestore della raccolta al raggiungimento di obiettivi di massimizzazione dei volumi dei rifiuti avviati a riciclo e della relativa valorizzazione in coerenza con la gerarchia europea dei rifiuti e con gli obiettivi del Pacchetto sull’Economia Circolare.

Tutto il sistema di calcolo delle tariffe del servizio RU si basa sui dati consuntivi dei costi sostenuti dai soggetti che a vario titolo rientrano nella filiera del ciclo integrato RU del Comune.

Diviene pertanto rilevante il concetto di “competenza” temporale dei costi sostenuti, intesa come anno solare al quale sono attribuite le attività che hanno generato il costo stesso. In altre parole, per ciascun anno devono essere rendicontati i costi sostenuti per lo svolgimento delle varie attività/acquisti solo di quello specifico anno (non rileva quindi quando è stato liquidato il costo poichè non deve essere utilizzato il criterio di cassa ma quello di competenza).

I costi vengono rilevati a consuntivo e, in particolare, per la predisposizione delle tariffe MTR del 2020 occorrono i dati di consuntivo degli anni 2017, 2018 e 2019 (quest’ultimo anche attraverso una stima di preconsuntivo, se possibile). Il criterio di attribuzione dei costi è quello diretto, là dove i costi sono attribuibili solamente al servizio RU. E’ stato infatti modificato il precedente meccanismo di ripartizione dei costi del personale che prevedeva di allocare discrezionalmente almeno il 50% e fino al 100% dei costi del personale operativo nella voce Costi Generali di Gestione (CGG). Con il nuovo MTR la voce CGG riguarda invece i soli costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative (personale adibito alla direzione, controllo ed amministrazione contabile) mentre i costi del personale operativo devono invece essere allocati nella componente di costo cui si riferiscono. Nei costi operativi per l’attività di accertamento, riscossione e gestione delle tariffe (di seguito CARC) devono ora essere ricompresi i costi relativi ai rapporti con gli utenti, che comprende le attività di promozione di campagne ambientali e di prevenzione della produzione di rifiuti urbani. Mentre per costi di natura generale indiretta (ad esempio personale dell’ufficio tributi che può lavorare per più servizi, oppure personale dell’ufficio tecnico solo parzialmente impegnato sul servizio RU, o anche costi di affitto di locali condivisi con altre funzioni o servizi del Comune) vanno definiti i criteri e i driver con i quali i costi totali sono ripartiti in quota parte sul servizio RU. Per quanto riguarda i driver, ARERA non ha fornito indicazioni e quindi possono essere utilizzati quelli definiti dalle linee guida del MEF del 2013 “Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l’elaborazione delle Tariffe” in particolare nell’Allegato A[1].

In tale contesto la documentazione che occorre acquisire per poter supportare il processo di validazione dei dati prodotti dal gestore e dal Comune, tenendo conto che l’intero bilancio consuntivo può non contenere i dettagli sul solo servizio RU, dovrebbe essere costituita dai seguenti dati e documenti:

  • dati consuntivi degli specifici capitoli di spesa là dove presenti nella contabilità del Comune (compreso il dettaglio delle singole voci di spesa dell’impegnato che compongono il totale del capitolo);
  • contratti o ordini di acquisto per prodotti/servizi acquistati e relative fatture (per servizi acquistati si intendono anche quelli forniti da aziende, cooperative sociali, società unipersonali, ecc. quindi anche Gestori di impianti di smaltimento/recupero per servizi CTS e CTR là dove contrattualizzati direttamente dal Comune);
  • contratti per servizi acquistati dai Gestori RU e relative fatture;
  • contratti di leasing operativo, finanziario, in costruendo;
  • attestazioni dei responsabili di struttura della ripartizione percentuale del costo del personale là dove quest’ultimo sia promiscuo fra servizio RU e altri servizi svolti dal Comune o di altri costi da ripartire (ad esempio costi di affitto locali, costi per canone SW e assistenza IT);
  • libro cespiti 2017 e 2018, oppure Conto del Patrimonio 2017 e 2018 per le parti relative ai beni strumentali del servizio RU riportati nella specifica sezione del foglio di raccolta dati;
  • atti attestanti l’erogazione dei contributi pubblici a fondo perduto, sempre a valere sulle immobilizzazioni registrate al Conto del Patrimonio;
  • eventuali istanze motivate e separate per il riconoscimento di maggiori costi per variazioni sistemiche 2018 e 2019 e/o nuovi costi incentivanti (COIexp) per il miglioramento della qualità del servizio e/o la variazione del perimetro gestito
  • documentazione PEF approvato MTN 158/99 per le annualità 2018 e 2019.

[1] Fonte: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Linee_guida_TARES_.pdf

L’ETC coincide con l’ente di governo d’ambito (EGATO), ove previsto dalla normativa regionale, costituito ed operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, le funzioni dell’ETC devono essere svolte dai Comuni.

Sì, qualora l’ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d’opera, l’ETC coincide con il gestore. (cfr. FAQ 1.3 di ARERA)

L’MTR ARERA attribusice all’ETC un’ampia gamma di ruoli, responsabilità e funzioni che in assenza dell’EGATO ricadono in capo ai Comuni:

  • la ricezione del PEF “preliminare” da parte del/i gestore/i;
  • la definizione dei parametri/coefficienti/fattori per il completamento del PEF previsti dal MTR e, in particolare:
    • i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie da definire nell’ambito del range di valori determinato dall’Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività (??), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (???), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (???);
    • il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia all’interno dei range individuati da ARERA per il biennio 2020-21 e per la quantificazione dei conguagli 2018-19;
    • il parametro (ω), sempre nei range individuati da ARERA, che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI per il biennio 2020-21 e per la quantificazione dei conguagli 2018-19;
    • la componente di gradualità (1+ γa) ai fini della determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019, sempre nell’ambito dell’intervallo di valori definiti dall’Autorità con γ? = γ1,? + γ2.? + γ3.?, dove: γ1,? è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere; γ2.? è quantificato considerando l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; γ3.? è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi;
  • la definizione della vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
  • il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
  • le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
  • la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF;
  • la predisposizione dell’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie;
  • la validazione del PEF;
  • l’assunzione della determinazione di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria[1];
  • la trasmissione ad ARERA del PEF finale e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all’articolo 8 della Deliberazione n.443.

[1] Se distinto dal Comune, l’Etc deve inoltre trasmettere tempestivamente ad ogni Comune il PEF di propria competenza, validato e determinato per consentire i successivi adempimenti inerenti l’approvazione dell’articolazione tariffaria.

ll gestore predispone annualmente il cd. PEF di sua competenza “preliminare” o “grezzo” secondo la nomenclatura utilizzata da IFEL, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. Diversamente da quanto previsto nell’ambito del regime disposto dal dPR 158/99, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio. Alcuni voci di costo imputabili al gestore infatti, possono essere determinate nel nuovo MTR solo dopo la definizione da parte dell’ETC di alcuni parametri di sua competenza.

Nella determinazione del PEF “preliminare” il gestore deve procedere “rettificando” le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR. In particolare, i costi da inserire nel PEF non potranno più essere determinati a preventivo in base ai costi consuntivati nell’anno precedente. Il gestore dovrà allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno (a = 2020; 2021), determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2=2018) come risultanti da fonti contabili obbligatorie (il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge) calcolando i costi secondo le nuove regole di ammortamento (8 anni per gli automezzi, 5 anni per le attrezzature).

Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all’anno a-2 (il 2018 nel 2020; il 2019 nel 2021) confrontati con i ricavi di effettiva competenza.

Il PEF “preliminare” dovrà essere trasmesso dal/dai gestore/i all’ETC che provvede alla determinazione delle parti di sua competenza, alla sua validazione ed alla trasmissione ad ARERA (e al Comune) per l’approvazione finale.

Nei territori in cui l’EGATO è costituito ed operativo, i Comuni ricevono il PEF validato dall’EGATO (che assume il ruolo di ETC) corredato da tutte le determinazioni di competenza e approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici in regime di TARI tributo o di tariffa corrispettiva nei tempi previsti. Fino all’approvazione del PEF da parte dell’Autorità, i costi definiti dal PEF finale determinato dall’ETC possono comunque essere utilizzati ai fini dell’articolazione tariffaria in quanto considerati “prezzi massimi”. Va ricordato nel merito che la pubblicazione sul sito internet del ministero delle finanze (www.finanze.gov.it) è condizione di efficacia per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi anche alla TARI[1]; in precedenza la pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

[1] Cfr. Circolare del MEF n°2/DF del 22 novembre 2019, a seguito dell’emanazione dell’art. 15-bis del DL n.34 del 2019.

ARERA ha il compito di approvare il PEF validato dall’ETC, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa. L’Autorità dovrà approvare oltre ai PEF “ordinari”, ovvero quelli che rispettano il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 del MTR, anche i PEF che determinano aumenti delle entrate tariffarie oltre i limiti stabiliti. Come accennato in precedenza, tali PEF dovranno essere corredati dalle relazioni redatte dagli ETC attestanti le valutazioni compiute.

Ai sensi del comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif, la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell’Ente territorialmente competente (ETC), o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.6 delibera n.443).

L’art. 19 dell’MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

  1. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
  2. il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
  3. il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore.

L’ETC descrive nella relazione di accompagnamento l’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l’ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l’ETC deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i o Comune, in funzione di chi eroga i servizi).

Fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere utilizzati ai fini della predisposizione delle delibera tariffaria da parte del Comune.

L’approvazione finale del PEF, non compete né all’ETC né ai Comuni, ma soltanto all’Autorità (articolo 6, comma 6.5, della delibera n.443), dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dagli ETC.

Nel caso di più gestori compete all’ETC ricomporre il PEF “finito” da trasmettere ad ARERA. La delibera ARERA 57/2020 chiarisce infatti al punto 1.4 che “laddove risultino operativi più gestori nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti , anche differenziati , urbani e assimilati , ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l’Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all’Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”.

Per Gestore si intende qualsiasi soggetto che eroga la totalità o singole parti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Deliberazione 443/2019, il PEF redatto dal gestore dovrà essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

  1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.

I contenuti minimi del PEF redatto dal gestore sono elencati all’art. 18 del MTR 443 e comprendono:

  • il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  • la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
  • le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
  • una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
    • il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
    • i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni;
    • la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all’Appendice 1) – corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3) – che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel provvedimento. In tale tabella devono essere inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all’IVA e alle imposte.

In caso di indisponibilità di alcuni gestori di specifici servizi a fornire i dati di loro competenza l’ETC deve agire in surroga e sostituzione del gestore comunicando via PEC tale mancata disponibilità del gestore ad ARERA e per conoscenza al gestore. In questo caso spetterà all’ETC stimare le voci di costo che avrebbe dovuto dichiarare il gestore avvalendosi dei dati a propria disposizione ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione.

In ogni caso risulta opportuno:

  • Chiedere per iscritto e per tempo (subito) al gestore la trasmissione del PEF (corredato di tutti gli allegati necessari) di sua competenza dando le tempistiche di trasmissione compatibili con gli adempimenti successivi e formalizzando l’obbligo anche ai sensi della normativa ARERA in essere.
  • In caso di inadempienza sollecitare, sempre per iscritto, il gestore assegnando un ulteriore tempo
  • In caso di ulteriore mancata trasmissione segnalare ad ARERA (ai sensi dell’art.7 delibera 443/2019 e 3.1 delibera 57/2020) l’inadempimento del gestore che procederà alla diffida anche sulla base di quanto disposto dall’art.3 della delibera 57/2020

Secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 1 punto b) del MTR 443 e alla luce dei chiarimenti forniti con la Determina ARERA 27 marzo 2020 n° 2/2020 – DRIF, qualora siano intervenuti avvicendamenti gestionali, si distinguono due casi:

  1. nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019, il gestore dovrà:
  • utilizzare i dati parziali disponibili – ossia riferiti al periodo di effettiva operatività – opportunamente riparametrati sull’intera annualità;
  • determinare la componente a conguaglio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  1. b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019”.

Nella relazione di accompagnamento al PEF dovranno essere descritti almeno i seguenti aspetti:

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

  • territorio servito con riferimento a ciascuna gestione[1];
  • eventuali attività esterne al perimetro soggetto a regolazione, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi;
  • se la micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani ove questa sia inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR;
  • eventuale cessazione o acquisizione di Comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2018, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato;
  • eventuali criteri generali di ricostruzione dei dati (con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative).

Altre informazioni rilevanti

  • stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
  • ricorsi pendenti;
  • sentenze passate in giudicato;

Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

  • variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni;
  • scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti);

Dati tecnici e di qualità

  • variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;
  • scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati), evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti;
  • obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun Comune/affidamento per ciascun anno e livello effettivamente conseguito nell’anno a-1 e a-2;
  • eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti (tali indagini devono essere allegate), anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio;
  • efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun Comune/affidamento l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

Fonti di finanziamento

  • dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2[2]. A tal fine sarà necessario, indicare:

  • il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
  • il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
  • il dettaglio oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente.

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

  • Dettaglio delle singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Dati relativi ai costi di capitale

  • In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all’area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti;
  • stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire all’ETC di definire la relativa vita utile regolatoria.

[1] In particolare, dovranno essere indicati: i comuni serviti; le attività effettuate in relazione a ciascun comune distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione.

[2] I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento.

Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore).

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall’Ente territorialmente competente. Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

La delibera 57/2020 di ARERA chiarisce al punto 1.6 che, nel caso di attività congiunte per la definizione del PEF “finito” sia da parte dei Comuni che da parte dell’EGATO, la trasmissione ad ARERA spetta all’EGATO. L’EGATO deve trasmettere ad ARERA, nel caso di differenziazione dei corrispettivi per singolo Comune, anche i singoli PEF Comunali. “Laddove le funzioni attribuite all’Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell’Ente di governo dell’ambito , sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l’Autorità richiede all’Ente di governo dell’ambito la trasmissione del piano economico finanziario pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali.”

SI. La legge istitutiva di ARERA (art. 2 comma 17 della legge 481/1995) prevede che « le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e la normativa vigente, debbano essere considerate come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all’ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali». All’articolo 4 della delibera 443 inoltre ARERA indica come le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E’ comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione applicare valori inferiori

Nel caso di definizione di entrate inferiori a quelle definite dal MTR esiste l’obbligo di indicare le componenti di

costo che non si ritiene di coprire integralmente. La delibera ARERA 57/2020 chiarisce infatti al punto 1.3 che “Laddove a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF ci si avvalga , in caso di equilibrio economico finanziario della gestione , della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario , le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente , al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”

Qualora le gare abbiano dato luogo a valori superiori rispetto a quelli definiti dall’Autorità, tali valori non sono ammissibili ai fini del riconoscimento delle entrate tariffarie. Il MTR e la delibera 443/2019 non citano mai i contratti in essere; secondo l’autorità il massimo gettito tariffario è comunque quello ottenuto dal MTR.

Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo ???? e ???? sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (coerente con i valori di mercato ed espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate)

Si rileva che, tra i dati e le informazioni di carattere economico che il gestore è tenuto a fornire nell’ambito del nuovo MTR ARERA, non sono state contemplate in maniera esplicita le entrate che derivano dagli altri flussi di rifiuti (diversi dagli imballaggi) soggetti a Responsabilità estesa del produttore (REP). La filiera degli imballaggi non è infatti l’unica per la quale è in vigore uno schema REP nell’ambito del quale vengono versati dalle “organizzazioni dei produttori” corrispettivi economici a parziale copertura dei costi di raccolta sostenuti dai Comuni. Si pensi in particolare ai “premi di efficienza” erogati nell’ambito dello schema REP dei RAEE e ai corrispettivi erogati nell’ambito dello schema REP per le pile e gli accumulatori. Tali corrispettivi o premi, sono di fatto analoghi a quelli derivanti dal sistema CONAI per i rifiuti da imballaggio nella misura in cui sono il frutto di obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di responsabilità estesa del produttore. Non si tratta quindi di “proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti” nè di “componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato”. Tuttavia, in risposta ad un esplicito quesito posto da Ifel, l’Autorità ha indicato come gli stessi dovrebbero essere comunque ricompresi nella voce “??? che ARERA definisce come “la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio

Il punto 5 (Determinazione della base imponibile) dell’Allegato A (Istruzioni tecniche agli operatori) della Deliberazione ARERA n. 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 chiarisce, all’ultimo periodo, che “I Comuni che svolgono esclusivamentel’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento”. Si precisa in proposito che gli altri Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. Pertanto, qualora l’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza sia esercitata unitamente ad una o più attività del servizio rifiuti, i Comuni sono tenuti al versamento del contributo.

Per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti, il contributo per il funzionamento dell’Autorità è pari allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2018 risultanti dall’ultimo bilancio e altresì allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2017 risultanti dal relativo bilancio approvato come recupero delle somme dovute per l’anno precedente come disposto dalla deliberazione n. 236/2018/A.

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
  • spedizione transfrontaliera.

Non rientrano tra i ricavi assoggettati i ricavi derivanti da attività esterne al ciclo integrato dei RU come definite dall’art. 1 del MTR quali ad esempio la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento neve, la gestione verde pubblico, la cancellazione scritte vandaliche etc…

Gli algoritmi dei conguagli disposti da ARERA sono definiti dal MTR 443 (TITOLO V) e riguardano le annualità 2018 che opera sulle tariffe 2020 e annualità 2019 che opera sulle tariffe 2021. I conguagli previsti dal comma 5 del Dl “Cura Italia” sono relativi alla differenza tra il PEF MTR 2020 con il PEF “old” 2019.

Come evidenziato da Ifel nel corso del webinar del 25/3/2020, risulta probabile un intervento dell’Autorità sul tema che potrebbe portare ad una chiave di lettura univoca sull’applicazione dei dievrsi conguagli

Se si opta per la possibilità prevista dall’art.107, comma 5 del Dl “Cura Italia”, è necessario approvare le tariffe 2020 e non prorogare quelle 2019 per poter gestire i conguagli previsti. In proposito si evidenzia che l’approvazione in deroga del comma 5 differisce in modo sostanziale dalla proroga prevista dall’ultimo periodo dell’art 1 comma 169 legge 296/2006. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno configurandosi come una approvazione in senso proprio. La distinzione non è puramente nominalistica: l’approvazione, a differenza della proroga di cui al citato comma 169 legittima la possibilità prevista dal secondo periodo del comma 5 ossia l’individuazione di un eventuale conguaglio nel caso (peraltro quasi certo) che vi sia uno scostamento tra il PEF 2020 approvato in analogia al 2019 ed i valori che risulteranno dal PEF da approvare successivamente (comunque entro il 31.12.020)

Con il termine prestatore d’opera si fa riferimento a un soggetto che, stipulando una particolare forma di contratto chiamata contratto d’opera, si obbliga a compiere un’opera o un servizio in favore di un altro soggetto (il committente), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.  Il contratto di opera è regolamentato, nell’ordinamento italiano, dagli articoli 2222 e seguenti del Codice civile. Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, il contratto d’opera è inserito tra i contratti flessibili previsti dall’art. 36 del decreto legislativo 165 del 2001, la cui sottoscrizione è consentita “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” e con “incarichi esclusivamente individuali” a “esperti di particolare e comprovata specializzazione”. Nel 2017, la cosiddetta “Legge Madia” è intervenuta nuovamente sulla questione….

La delibera 57/2020 di ARERA chiarisce al punto 1.5 che tale responsabilità è in carico all’Ente territorialmente competente: “Non sono soggetti all’obbligo di predisporre il citato piano i meri prestatori d’opera, ossia i soggetti che , secondo la normativa di settore , sono stabilmente esclusi dall’obbligo di predisporre una parte di piano economico finanziario . L’Ente territorialmente competente , nell’ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni , verifica che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati , a parità di attività svolte , meri prestatori d’opera.”

SI: Con l’adozione del MTR l’Autorità ha ritenuto (punto 9.2) di includere tra i costi operativi riconosciuti eventuali oneri per le misure di prevenzione di cui all’articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE ovvero le misure prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

  • la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
  • gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana;
  • il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
  1. SI. Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario -per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite – il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi sono tenuti a presentare all’Autorità una relazione attestante:
  • le valutazioni di congruitàcompiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA) e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
  • le valutazioni in ordine all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti ????e ????;
  • l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing ?in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
  • le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Qualora l’ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, deve inoltre provvedere ai sensi del comma 4.6 del MTR a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Prima del MTR ARERA, il dPR 158/99 (cfr. all. 1, punto 2.2) disponeva che il costo del personale venisse computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante andava inserita nei costi Comuni (CC), tra i Costi Generali di Gestione (CGG). L’entità di tale percentuale, nel limite del 50%, era opzione discrezionale. Con il nuovo MTR ARERA invece, i costi relativi al personale impiegato in attività operative del ciclo integrato non possono più essere inseriti tra i Costi Generali di Gestione (costi fissi), ma vanno inseriti integralmente tra i costi variabili. Nei Costi Generali di Gestione vanno inseriti sia i costi del personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio del ciclo integrato, sia la quota parte dei costi di struttura (quali ad esempio le spese generali, quota parte dei costi amministrativi della società, ecc.).

Questa previsione, specie nei servizi ad alta intensità di manodopera come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, determina un importante effetto di spostamento di costi dalla parte fissa a quella variabile della Tariffa.

L’emendamento all’articolo 38 del Decreto Fiscale 2020 approvato dalla Commissione Finanze della Camera il 2 dicembre 2019 ha introdotto nel testo l’articolo 57-bis denominato inizialmente “bonus sociale rifiuti”. Lo sconto prevede che i cittadini in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate anche per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il meccanismo è lo stesso previsto per le bollette di luce e gas: i contribuenti con modello Isee sotto una determinata soglia possono beneficiare di uno sconto sul totale dell’importo dovuto. Sarà comunque ARERA a definire le modalità attuative e fissare le regole per l’accesso allo sconto Tari, secondo i parametri che saranno fissati con DPCM entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Fiscale 2020.

Secondo quanto disposto dalla Determina 27 marzo 2020 n° 2/2020 – DRIF, il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

Nelle more della definizione dei criteri di separazione contabile da parte di ARERA, l’attribuzione dei costi del gestore alle varie gestioni (Comuni) può essere effettuata in base a criteri aziendali, fatta salva l’approvazione da parte dell’Ente territorialmente competente, anche in continuità con quanto disposto precedentemente all’entrata in vigore del MTR; a tal fine è fondamentale che i suddetti criteri, in assenza di possibilità di imputazione diretta dei costi alle singole gestioni, siano sempre ricostruibili ed evidenzino l’utilizzo di driver ritenuti adeguatamente rappresentativi del costo sostenuto. (cfr. FAQ. 2.2 di ARERA)

Si, secondo l’MTR, i costi variabili dell’anno a) non possono scostarsi (in più o in meno) oltre il 20% rispetto ai costi variabili dell’anno a-1 (cfr. Art. 3, comma 3.1 del MTR)

FAQ Scadenze

Il nuovo termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI 2020 è il 30 settembre 2020.

In sede di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”), il termine del 31 luglio 2020 inizialmente previsto dall’Art.138 del Decreto citato è stato infatti posticipato al 30 settembre. L’art. 138 aveva disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI (e IMU) con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e disposto al contempo l’abrogazione dei seguenti commi:

Si ricorda inoltra che Il Dl “Cura Italia” all’art. 107 comma 5, dispone che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020”. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Al momento, il termine rimane fissato al 30 aprile 2020. Il Dl “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), non ha previsto nessuna proroga per l’approvazione dei regolamenti per la disciplina della tassa/tariffa sui rifiuti. Sono stati prorogati (al 31 giugno) solo i termini per l’approvazione delle tariffe. Si ritiene si tratti di un refuso del legislatore.

Si noti inoltre che il cd. DL fiscale (Dl 124/2019) ha sganciato il termine per l’approvazione del regolamento e delle tariffe dal termine di approvazione del bilancio (la cui scadenza è stata ulteriormente prorogata dalla Legge di conversione del Dl “Cura Italia” dal 31 maggio al 31 luglio 2020)

NB. Nella bozza del 10 maggio 2020 del cd. Dl Rilancio è previsto l’allineamento dei termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI (e IMU) al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione e viene disposta l’abrogazione dell’art. 107 comma 4 del Dl Cura Italia e dell’art. 1, comma 683-bis,della Legge 147/2013.

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020 ha spostato il termine dal 1 aprile 2020 al 1 luglio 2020. Per le gestioni sotto i 5.000 abitanti e per i Comuni che svolgono i servizi in economia con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, gli obblighi sulla trasparenza decorreranno dal 1° gennaio 2021.

La Deliberazione ARERA 59/2020/R/COM del 12 Marzo 2020 differisce dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare le informazioni rilevanti di loro pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori delle attività di tariffazione e rapporti con gli utenti (cfr. all’articolo 11, punto 11.1 dell’Allegato A alla delibera n. 444 del 2019 – TITR). Tali informazioni riguardano:

  • i contenuti informativi minimi da inserire in sezioni apposite dei siti internet di ciascun gestore (art. 3,
  • punto 3.1 del “TITR”);
  • le informazioni generali da inserire nei documenti di riscossione (art.5, punto 5.1, del “TITR”);
  • le informazioni sugli importi addebitati all’utenza e sul calcolo della tariffa (art. 6, punto 6.1, del
  • “TITR”);
  • le informazioni sulle modalità di pagamento nei documenti di riscossione (art. 7, punto 7.1, del “TITR”);
  • le informazioni sul servizio e i risultati ambientali nei documenti di riscossione (art. 8, punti 8.1 e 8.2, del “TITR”).

La trasmissione è necessaria in quanto il gestore della tariffazione e rapporti con l’utenza deve fornire,

tramite il proprio sito, anche i contenuti informativi minimi dei soggetti che erogano i servizi di raccolta,

trasporto, smaltimento e spazzamento. Per una migliore comprensione degli elementi informativi minimi di competenza di ciascun soggetto gestore, si consiglia la lettura delle slide del webinar Ifel del 27 febbraio 2020.

In considerazione del perdurante stato emergenziale da COVID-19, nonché delle stringenti misure adottate a livello nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus, con Comunicato del 26 marzo 2020 ARERA ha fatto sapere che la chiusura delle raccolte dati “Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” e “Qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti“, avviate, rispettivamente, con le determinazioni 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019, e 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019, è ulteriormente differita dal 3 aprile 2020 (cfr. Comunicato ARERA del 17/03/2020) al 30 aprile 2020.

L’art. 110 (Rinvio questionari Sose) del Dl Cura Italia fissa a 180 giorni dal loro ricevimento la scadenza per la compilazione e l’invio dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs 26 novembre 2010, n. 216. (In precedenza la scadenza era fissata a 60 giorni dal ricevimento). Pertanto, i termini per la compilazione dei questionari sono:

  • 27 maggio 2020 per FC50U – Comuni, Unioni e Comunità montane delle RSO e per Comuni e Unioni della Regione Sicilia
  • 31 agosto per FP20U – Province e Città Metropolitane

Per quesiti relativi alla compilazione dei quadri, sono sempre attivi:

Per smarrimento credenziali di accesso, riapertura questionario o problemi tecnici è possibile scrivere a fabbisognistandard@sose.it

Il termine fissato da ARERA con determina 13/2020 – DAGR per l’invio dei dati relativi alla contribuzione per i soggetti operanti nel ciclo integrato dei rifiuti, tramite sistema online è scaduto il 31 marzo 2020.

La legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del cd. Dl “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), dispone il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020 ed il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 30 giugno 2020.

Con Delibera 28 luglio 2020 – 299/2020/R/rif, ARERA  ha differito dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020 il termine previsto dal comma 4.4 della Delibera  238/2020/R/rif per la richiesta da parte degli Enti Territorialmente Competenti (ETC) dell’anticipazione, per l’anno 2020, dell’importo corrispondente alla valorizzazione della componente ??????, relativa al minor gettito derivante dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche

FAQ Specifiche

Il punto 5 (Determinazione della base imponibile) dell’Allegato A (Istruzioni tecniche agli operatori) dellaDeliberazione ARERA n. 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 chiarisce, all’ultimo periodo, che “I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento”. Si evidenzia inoltre che l’art. 268, comma 1, lett. n) del Dlgs 152/2006, definisce quale “gestore” di un attività di trattamento dei rifiuti solo “la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attività di cui all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis)”. In definitiva nel caso di cui sopra il Comune non svolge “in economia” alcun servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e/o trattamento di rifiuti urbani ma cura direttamente solo l’attività di bollettazione, l’individuazione delle tariffe con la predisposizione del PEF ed i rapporti con gli utenti con l’unica esclusione dell’amministrazione e del controllo dell’attività di conferimento degli imballaggi alle piattaforme CONAI e/o agli impianti di destinazione degli altri rifiuti raccolti individuati tramite indagini di mercato o su indicazione diretta dell’Autorità d’ambito competente. Si ritiene pertanto che iI Comune non sia tenuto ad effettuare il versamento di cui sopra ma, a titolo di ulteriore e opportuna conferma, si consiglia di inviare specifica PEC ad ARERA per chiedere conferma dell’esclusione dall’obbligo di versamento.

Il punto 5 (Determinazione della base imponibile) dell’Allegato A (Istruzioni tecniche agli operatori) della Deliberazione ARERA n. 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 chiarisce, all’ultimo periodo, che “I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento”. Nel caso in esame la risposta si presta a diverse interpretazioni. L’art. 5 della legge n. 381/1991 e e s.m.i., prevede lapossibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura dibeni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al nettodell’I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per lepersone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. La recente delibera 57/2020 di ARERA, nel fornire ulteriori chiarimenti in riferimento all’applicazione della delibera ARERA 443/2019 chiarisce che i “meri prestatori d’opera” (ad es. Cooperative sociali che svolgono direttamente per i Comuni alcuni servizi di spazzamento o svuotamento cestini) non sono considerati “Gestori” e non devono quindi predisporre il PEF “Grezzo” relativo ai servizi dagli stessi effettuati. In questo caso tuttavia, in cui la Cooperativa sociale non si configua come “Gestore”, si ritiene che il Gestore sia il Comune e in quanto tale sia soggetto al versamento del Contributo per il funzionamento dell’Autorità. A titolo di ulteriore e opportuna conferma, si consiglia di inviare specifica PEC ad ARERA per chiedere conferma dell’obbligo di versamento.

NO. L’art. 5 della legge n. 381/1991 e e s.m.i., prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’ I.V.A., sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per lepersone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1. La recente delibera 57/2020 di ARERA, nel fornire ulteriori chiarimenti in riferimento all’applicazione della delibera ARERA 443/2019 chiarisce che i “meri prestatori d’opera” (ad es. Cooperative sociali che svolgono direttamente per i Comuni alcuni servizi di spazzamento o svuotamento cestini) non sono considerati “Gestori” e non devono quindi predisporre il PEF “Grezzo” relativo ai servizi dagli stessi effettuati.

Nel caso in cui il servizio integrato di gestione dei RU sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), ciascun operatore partecipante al raggruppamento identificato come gestore è destinatario della regolazione dell’Autorità e, dunque, individualmente responsabile dell’adempimento agli obblighi previsti dalla medesima, ivi inclusi quelli di predisposizione e trasmissione del PEF. E’ consentito in ogni caso alla mandataria di assolvere agli obblighi di trasmissione per conto delle mandante (cfr. FAQ. 1.6 di ARERA)

Sì, le attività indicate nel quesito possono rientrare nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, qualora già ricomprese nel medesimo servizio integrato negli anni precedenti. (cfr. FAQ. 2.3 di ARERA)

Se il costo di investimento è stato sostenuto dal gestore, è il gestore che deve inserirlo nel PEF

Si, il piano economico finanziario trasmesso dal gestore deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati da parte dell’ETC. In caso di rifiuto da parte del gestore è opportuno segnalarlo all’Autorità secondo quanto previsto all’art. 7 della Deliberaa 443/2019

FAQ relative alla compilazione del PEF da parte del Comune

Qualora il Comune abbia stipulato contratti con i gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento e vi conferisca direttamente i rifiuti urbani, il Comune dovrà rendicontare le transazioni con i gestori degli impianti indicando quantità conferite e tariffe unitarie.

Qualora il Comune abbia attuato nel 2018 e/o nel 2019 oppure attuerà a partire dal 2020 cambiamenti significativi del servizio svolto che hanno comportato o comporteranno una significativa variazione dei costi della gestione corrente, il Comune dovrà quantificare la variazione dei costi sostenuti per la gestione corrente in più o in meno rispetto all’anno 2017 relativamente alle attività avviate o cessate in presenza di modifica significativa della struttura dei costi

Qualora il Comune utilizzi beni in concessione d’uso onerosa per cui esistono contratti che prevedono il pagamento di un canone per affitto locali, leasing operativo e/o finanziario di beni strumentali, ll Comune dovrà rendicontare il valore dei beni in leasing e i relativi canoni per l’uso degli stessi al netto dell’IVA.

Qualora il Comune utilizzi beni (automezzi, edifici, impianti) di proprietà comunale iscritti nel proprio Conto del Patrimonio, il Comune dovrà rendicontare il valore dei beni acquistati.

Qualora il Comune si in grado di ricostruire il fondo di ammortamento al 31.12.2017 dei beni strumentali iscritti nel proprio Conto del Patrimonio, il Comune dovrà rendicontare il valore del relativo fondo di ammortamento.

Qualora il Comune abbia acquistato nuovi beni (automezzi, edifici, impianti) nel corso dell’anno 2018 e 2019 iscritti nel proprio Conto del Patrimonio, il Comune dovrà rendicontare il valore del relativo fondo di ammortamento.

Qualora il Comune abbia dismesso/radiato beni (automezzi, edifici, impianti) dal proprio Conto del Patrimonio nel corso del 2018 e 2019, il Comune dovrà rendicontare il valore delle relative dismissioni.

Qualora il Comune sostenga costi soggetti a IVA indetraibile per l’acquisto dei servizi e/o per la realizzazione degli investimenti, il Comune dovrà rendicontare l’IVA per quanto attiene la gestione operativa corrente e i dati relativi agli investimenti effettuati.

Secondo quanto disposto dalla Determina 27 marzo 2020 n° 2/2020 – DRIF, (cfr. art. 1 comma 1.4), dal totale dei costi del PEF devono essere sottratte le seguenti entrate:

  1. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
  2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
  3. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
  4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

In questo caso il PEF può essere redatto per l’intero ambito tariffario (art. 1.3 Det. 2/2020), ma si ritiene possa  essere redatto anche per singolo Comune.

NO. Fatto salvo quanto previsto dalla delibera ARERA 158/2020 in materia di riduzioni applicabili alle utenze domestiche in condizioni di disagio economico, si è ancora in attesa dell’adozione del previsto DPCM (in base all’articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/2019.), con il quale dovranno essere individuati i principi e i criteri in base ai quali l’Autorità è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità relative attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Si, i costi e ricavi di natura straordinaria, incluse minusvalenze e plusvalenze, sono esclusi dalla valorizzazione dei costi efficienti. (cfr. FAQ. 3.3 di ARERA)

Ai sensi del MTR, i proventi relativi alla distribuzione del gettito della cosiddetta “ecotassa” sono contabilizzati, nel rispetto della normativa rilevante in vigore, (in detrazione) nella componente COAL,a, inclusa nei costi operativi comuni, dandone separata evidenza nella relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria. (cfr. FAQ. 4.1 di ARERA)

L’anno a cui attribuire i contributi in questione è quello in cui sono stati incassati. (cfr. FAQ. 5.2 di ARERA)

Nelle FAQ pubblicate da ARERA (cfr. FAQ 3.1) l’autorità chiarisce che la voce ARa include, tra gli altri, i ricavi derivanti dai corrispettivi relativi a frazioni di rifiuti oggetto di gestione da parte di consorzi (o altri tipi di organizzazione) diversi da CONAI. La questione della corretta imputazione di tali ricavi all’interno del MTR non è banale. Si rileva infatti che, tra i dati e le informazioni di carattere economico che il gestore è tenuto a fornire nell’ambito del nuovo MTR ARERA, non sono state contemplate in maniera esplicita le entrate che derivano dagli altri flussi di rifiuti (diversi dagli imballaggi) soggetti a Responsabilità estesa del produttore (REP). La filiera degli imballaggi non è infatti l’unica per la quale è in vigore uno schema REP nell’ambito del quale vengono versati dalle “organizzazioni dei produttori” corrispettivi economici a parziale copertura dei costi di raccolta sostenuti dai Comuni. Si pensi in particolare ai “premi di efficienza” erogati nell’ambito dello schema REP dei RAEE e ai corrispettivi erogati nell’ambito dello schema REP per le pile e gli accumulatori. Tali corrispettivi o premi, sono di fatto analoghi a quelli derivanti dal sistema CONAI per i rifiuti da imballaggio nella misura in cui sono il frutto di obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di responsabilità estesa del produttore. Non si tratterebbe quindi di “proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti” nè di “componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato”.

Il profitto di impresa non viene considerato nel MTR. Esso è assorbito dalla componente (Ra) (Remunerazione del capitale investito) all’interno dei costi d’uso del capitale (CK)

Riduzioni tariffarie alla luce della Delibera 158/2020

Come noto, con delibera n°158 del 5 maggio 2020, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o “l’Autorità”), è intervenuta sul tema delle riduzioni tariffarie (TARI tributo e tariffa corrispettiva) applicabili all’utenza in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Successivamente, con il DCO (Documento per la consultazione) n°189 del 26 maggio 2020 e con la Delibera n°238 del 23 giugno 2020 l’Autorità ha indicato gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020, sia, più in generale, degli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza.

Nel merito, la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020, propone un’analisi dei diversi profili di criticità della delibera ARERA 158/2020 e fornisce al contempo indicazioni operative per i Comuni al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell’Autorità. Indicazioni operative per l’applicazione della delibera 158/2020 (coerenti con le indicazioni fornite da IFEL) sono rinvenibili anche nella lettera congiunta ATERSIR – ANCI Emilia-Romagna del 9 Giugno 2020.

Sull’argomento si veda anche il contributo ESPER del 12 maggio 2020 dal titolo “Delibera Arera: contenuti e criticità. La nostra analisi”.