I bidoni per la differenziata? Negli spazi condominiali! Lo dice il TAR

Il condominio è obbligato a collocare all’interno dei propri spazi condominiali i bidoni comunali dedicati alla raccolta dei rifiuti differenziati e a esporli di conseguenza alle ore stabilite. A deciderlo è stato il Tar Piemonte, con la sentenza n. 1169, del 10 luglio 2015, rigettando il ricorso di  un condominio di Torino che si rifiutava di esporre su suolo pubblico nei giorni e nelle ore della raccolta i propri bidoni dei rifiuti allocati all’interno delle proprie pertinenze, così come previsto dall’ordinanza del sindaco e dai regolamenti comunali. Con il rigetto, di conseguenza, è legittimo il regolamento comunale approvato dall’amministrazione comunale con cui si stabilisce la collocazione dei bidoni della raccolta dei rifiuti differenziati all’interno delle aree di condivisione del condominio. A nulla sono servite le motivazioni addotte dal condominio di via Pastrengo, considerate giuridicamente infondate. Secondo i giudici del Tar Piemonte, i bidoni della differenziata hanno la precedenza su tutte le questioni compresi i patti condominiali stabiliti durante le assemblee (difficoltà degli spazi di manovra in caso di parcheggio, eventuale disagio di carattere igienico ed olfattivo nei periodi estivi, etc).

La parte ricorrente inoltre ha provato a contestare sia il principio generale della legittimità dell’obbligo di internalizzazione dei cassonetti impartito dall’amministrazione comunale, sia ad addurre l’esistenza dei presupposti per la deroga al principio generale.

Il condominio di via Pastrengo, infatti, ha provato a ridurre il principio dell’internalizzazione dei rifiuti all’interno degli edifici condominiali espresso nei regolamenti comunali da “principio di carattere generale cogente ed inderogabile” a quello di “residuale destinato a trovare applicazione solo quando ciò non determini problemi e inconvenienti di natura igienica”.  Il condominio, inoltre, non ha trovato appigli giuridici nemmeno richiamando il Regolamento comunale di igiene, artt. 211 e 235 che disciplinano le distanze minime (di almeno 500 mt) dei depositi di immondizie dalle abitazioni. Per i giudici infatti il posizionamento dei bidoni in aree interne, anziché su pubblica via, non andrebbe in contrasto con nessuna delle disposizioni normative ne comunali ne regionali.

La collocazione dei cassonetti della raccolta differenziata all’interno del cortile condominiale, con l’obbligo di esporli sulla pubblica via nelle aree e nei giorni stabiliti dal gestore – secondo il collegio giudicante – “costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare all’interno della Città di Torino”. Ad attestarlo in primis, le deliberazioni provinciali del 15 ottobre 2002, del 16 dicembre 2003 e del 26 luglio 2005, con cui il consiglio ha approvato l’attivazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e la successive deliberazioni con cui lo stesso consiglio provinciale ha approvato il nuovo Programma Provinciale di Gestione Rifiuti, confermando che tale metodologia di raccolta è “strumento necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti dal programma stesso di incrementare la raccolta differenziata fino al 65%”; a livello regionale inoltre i giudici hanno fatto riferimento alla circolare del presidente della giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN “con cui, in vista della modifica, da parte dei singoli comuni, dei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani, sono state dettate le prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata e residuale dei rifiuti urbani, in cui è espressamente previsto il collocamento dei cassonetti in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati, a determinate condizioni”; il vigenteregolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Torino, così come modificato con deliberazione consiliare n. 11826/112 del 21 marzo 2005, il quale ribadisce la possibilità di prevedere sistemi di raccolta dei rifiuti che favoriscano la raccolta differenziata “con sistemi domiciliari (porta a porta)” – art. 8 comma 3 – e, in relazione a tale eventualità, prevede l’obbligo dei proprietari privati, dei condomini o dell’amministratore di condominio “di consentire il posizionamento dei contenitori all’interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario” e di “esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l’immobile di competenza e di riporli all’interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l’avvenuto servizio di raccolta” (art. 10 commi 3 e 6); da ultimo, l’ordinanza comunale n. 5226 del 6 novembre 2013 con cui la Città di Torino ha esteso il medesimo principio e i medesimi obblighi anche al territorio cittadino comprendente il quartiere Crocetta, in cui è ubicato il condominio ricorrente.

Riguardo alle altre eccezioni di merito, è vero “che i cassonetti sono di regola collocati sul suolo pubblico, come previsto dal comma 2 dell’art. 10 – spiega il dispositivo della sentenza – salvo che non vengano attuati in ambito cittadino sistemi di raccolta differenziata “Porta a Porta”, nel qual caso scatta il diverso principio previsto dal comma 3 dello stesso articolo, secondo cui i proprietari privati hanno l’obbligo di posizionare i cassonetti della raccolta differenziata all’interno degli spazi pertinenziali”.

Riguardo infine alle deroghe al principio assoluto a cui il condominio ricorrente si è appigliato in ultima istanza (dal momento che la normativa di settore ne avrebbe previsto la derogabilità in presenza di determinati presupposti), per il collegio giudicante non ha trovato fondamento “dal momento che nel caso di specie, secondo le condivisibili affermazioni di AMIAT, non sussistevano i presupposti per la deroga”.
I meri interessi privati – hanno sentenziato i giudici – sono destinati a recedere a fronte dell’interesse pubblico alla corretta realizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”. E le problematiche relative all’igiene sono stati rilevate “sospette e pretestuose” dal momento che sono emerse sono in caso di giudizio e non già nei confronti di Amiat, nel momento in cui sono stati collocati i bidoni all’interno del condominio.

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